Sentenza nº 3796 da Council of State (Italy), 17 Luglio 2014

Data di Resoluzione17 Luglio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Mario Luigi Torsello, Presidente

Fulvio Rocco, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. BASILICATA - POTENZA n. 00208/2001, resa tra le parti, concernente diniego esecuzione opere edili.

sul ricorso numero di registro generale 2477 del 2002, proposto dal signor Placido Michele Eugenio, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Arricale, con domicilio eletto presso Vincenzo Arricale in Roma, via Tarquinio Prisco n. 12;

Comune di Rionero in Vulture, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Alfredo Chieppa, con domicilio eletto presso Giuseppe Pisauro in Roma, piazza della Marina, n. 1; Di Vito Carlo, non costituito;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rionero in Vulture;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 il Consigliere Carlo Schilardi. Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. Michele Eugenio Placido realizzava sulla base di concessioni edilizie (n. 25567/1985, n. 24474/1986, n. 12649/1989 e n. 1411/1991), un fabbricato per civile abitazione nel comune di Rionero in Vulture, alla via Ronco Rigilio.

In data 21 giugno 1993, il sig. Placido presentava una richiesta di concessione in variante (n. 9777), ex artt. 31 e 48 della Legge n. 457/1978, relativamente alla distribuzione dei vani abitabili e per la realizzazione di interventi di natura prospettica inerenti la modifica della rampa di accesso ai garages, di finestre e balconi

Il direttore dei lavori, in data 4 luglio 1996, comunicava al Comune l'ultimazione dei lavori, compreso quelli oggetto della richiesta di variante n. 9777/1993, ad eccezione di alcune opere che non erano state ancora eseguite (completamento delle finiture interne dei due locali commerciali siti al piano terra dell'edificio, finiture dell'appartamento al primo piano lato sud, sistemazione esterna sulla strada in corso di costruzione da parte del Comune), nonché l'avvenuto collaudo statico dell'immobile.

Con istanza n. 12659 del 29 luglio 1999, il sig. Placido, ai sensi dell'art. 2, 60° comma, pt.7, della legge n. 662/1996, comunicava al Comune di voler procedere all'esecuzione di opere di completamento nell'alloggio accorpato al piano rialzato, consistenti nella posa in opera di pavimentazione, rivestimenti e montaggio di apparecchi sanitari, bussole interne e pitturazione.

Il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Rionero in Vulture, con provvedimento del 16 agosto 1999, respingeva l'istanza di denunzia di inizio attività, evidenziando che la pratica era attinente ad opere di completamento correlate al progetto di variante n. 9777/1993 non approvato dal Comune (giusto parere della Commissione edilizia del 4 agosto 1993) e che le opere di completamento a fabbricati in costruzione sono regolati dall'art. 4 della legge n. 10 del 1977.

Avverso il provvedimento di diniego del Comune, il sig. Placido proponeva ricorso al T.A.R. per la Basilicata, che con sentenza n. 208 del 25 gennaio 2001, depositata il 3 aprile 2001, respingeva il ricorso, rilevando che le opere di completamento oggetto della D.I.A. erano relative all'appartamento sul quale era stata richiesta la perizia di variante n. 9777/1993, non approvata dal Comune.

Il T.A.R. rilevava, altresì, che la tesi del ricorrente sulla natura libera delle opere in questione non era condivisibile, in quanto la D.I.A. ?presuppone la legittimità...

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