Sentenza Breve nº 3817 da Council of State (Italy), 17 Luglio 2014

Data di Resoluzione17 Luglio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. per la CALABRIA, CATANZARO - SEZIONE I n. 471/2014, resa tra le parti, concernente l'addizionale comunale Irpef anno 2013 - modifica dell'aliquota in vigore nell'anno 2012.

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 3303 del 2014, proposto dal Comune di Lamezia Terme, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Beniamino Caravita di Toritto e Ettore Jorio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Beniamino Caravita di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge, con ufficio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014 il Consigliere Doris Durante;

Uditi per le parti l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto e l'avvocato dello Stato Fabio Tortora;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, chiedeva l'annullamento della deliberazione n. 54 del 14 dicembre 2013, con la quale il consiglio comunale di Lamezia Terme aveva stabilito l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef per l'anno 2013, modificando l'aliquota in vigore nell'anno 2012, fissandola nella percentuale dello 0,80%.

    Il Ministero deduceva l'illegittimità della delibera: a) per violazione del termine perentorio di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 169, della l. n. 296 del 2006 e dell'art. 8 del d.l. n. 102 del 2013; b) per incompetenza e violazione dell'art. 23 Cost. e dell'art. 1, comma 3 del d.lgs. n. 360 del 1998; c) per violazione dell'art. 3 della l. n. 212 del 2000.

  2. - Con la sentenza n. 471 del 21 marzo 2014, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, respinte le eccezioni in rito sollevate dal Comune di Lamezia Terme, ha accolto il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed ha annullato la delibera impugnata ritenendo, come dedotto dal Ministero, che il termine del 30 novembre 2013 per l'approvazione delle aliquote Irpef è termine perentorio, con la conseguenza che la deliberazione consiliare impugnata, adottata in data successiva al 30 novembre 2013, è illegittima e deve essere annullata.

  3. - Il Comune di Lamezia Terme ha proposto appello, chiedendo l'annullamento o la riforma della sentenza del TAR, perché erronea sotto plurimi profili.

    Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto dell'appello.

    Le parti hanno depositato memorie difensive ed alla camera di consiglio del 10 giugno 2014, fissata per la trattazione dell'istanza...

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