Sentenza nº 3853 da Council of State (Italy), 18 Luglio 2014
Data di Resoluzione | 18 Luglio 2014 |
Emittente | Council of State (Italy) |
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Giuseppe Severini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Vito Carella, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore
per la riforma
della sentenza 1° marzo 2013, n. 303 del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Venezia, Sezione I.
sul ricorso numero di registro generale 5769 del 2013, proposto da:
Becagli Leopoldo, Caravello Gianumberto, Franchini Francesca, Gori Roberto, Olmi Giuseppe, Perrone Salvatore, rappresentati e difesi dall'avvocato Donella Resta, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, 44;
Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore pro tempore, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati presso gli uffici di quest'ultima a in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Padova e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Corbyons, per delega dell'avvocato Resta, e l'avvocato dello Stato Soldani.
FATTO
-
? Risulta dagli atti che il Direttore generale dell'Università degli Studi di Padova, con decreti 31 maggio 2012, ha collocato a riposo i dipendenti signori Becagli Leopoldo, Caravello Gianumberto, Franchini Francesca, Gori Roberto, Olmi Giuseppe, Perrone Salvatore per avere raggiunto i limiti di età (sessantacinque anni), con decorrenza dal 1° ottobre 2012.
Costoro hanno impugnato tali decreti innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, deducendo che gli stessi, ai sensi dell'articolo art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, hanno maturato il diritto a pensione al compimento di sessantasei anni che, al momento dell'adozione degli atti impugnati, non avevano ancora compiuto. Il ricorso aggiunge che: i) la disposizione prevede, al comma 3, l'applicazione del regime previgente, che contemplava il diverso limite di età dei sessantacinque anni soltanto nei confronti di quanti, al 31 dicembre 2011, avessero maturato entrambi i requisiti per la pensione di vecchia e di anzianità; ii) gli interessati avevano presentato domanda per l'applicazione del nuovo regime.
1.2.? Il Tribunale amministrativo, con sentenza 1° marzo 2013, n. 303, ha rigettato il ricorso, rilevando che il precedente regime si applica obbligatoriamente...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA