Sentenza nº 218 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 2014

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione18 Luglio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 218

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Sabino CASSESE Presidente

- Giuseppe TESAURO Giudice

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale e del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento penale a carico di G.M. ed altri, con ordinanza del 17 dicembre 2012, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visti gli atti di costituzione di G.F. e della Rete Ferroviaria Italiana spa, nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’8 luglio 2014 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l’avvocato Bruno Assumma per la Rete Ferroviaria Italiana spa e l’avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza del 17 dicembre 2012 (r.o. n. 61 del 2013), ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale e «delle disposizioni integrali» del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), nella parte in cui «non prevedono espressamente e non permett[o]no che le persone offese e vittime del reato non possano chiedere direttamente alle persone giuridiche ed agli enti il risarcimento in via civile e nel processo penale nei loro confronti dei danni subiti e di cui le stesse persone giuridiche e gli enti siano chiamat[i] a rispondere per il comportamento dei loro dipendenti».

    Il giudice rimettente premette che sta trattando un procedimento penale a carico di diverse persone imputate del reato di cui agli artt. 41 e 589, secondo e quarto comma, del codice penale, in relazione all’art. 590, terzo comma, cod. pen., e che al procedimento partecipano, quali enti responsabili per tale reato, a norma del d.lgs. n. 231 del 2001, le società Elettrifer srl e Rete Ferroviaria Italiana spa.

    Nel corso dell’udienza preliminare, le persone offese avevano chiesto di costituirsi parti civili nei confronti di tali società e il giudice a quo, ritenendo che nel procedimento regolato dal d.lgs. n. 231 del 2001 non fosse consentita la costituzione di parte civile, aveva rimesso gli atti, con ordinanza del 9 febbraio 2011, alla Corte di giustizia dell’Unione europea per una decisione sulla questione pregiudiziale relativa alla «compatibilità della normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche nel processo penale in relazione alla Direttiva Europea sulla tutela [delle] vittime da reato – art. 9 della Decisione Quadro n. 2001/220/GAI del 15 marzo 2001».

    La Corte di giustizia, con la decisione del 12 luglio 2012 (causa C-79/2011), aveva ritenuto «la compatibilità della disciplina italiana di cui al citato Dlgs con il Diritto Europeo nel senso che: “l’art. 9, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel processo penale, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello in discussione nel procedimento principale, la vittima del reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati dallo stesso, nell’ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato”».

    Nell’udienza successiva, le persone offese avevano chiesto la citazione, come responsabili civili, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. pen., delle società Elettrifer srl e Rete Ferroviaria Italiana spa, ma il giudice rimettente ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta, perché l’art. 35 del d.lgs. n. 231 del 2001 stabilisce che nei confronti delle società e degli enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all’imputato e l’art. 83 cod. proc. pen. prevede, come si legge nell’ordinanza, «che l’imputato non può essere chiamato a rispondere in via civile nel processo penale per il fatto dei coimputati, qualora prima non sia stato prosciolto o non sia stata pronunziata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere».

    Secondo il giudice rimettente, le società Elettrifer srl e Rete Ferroviaria Italiana spa sono «“imputate” assieme a “coimputati” propri dipendenti» e quindi non possono essere citate come responsabili civili.

    Il giudice chiarisce di non poter addivenire a una lettura costituzionalmente orientata – che ammetta la citazione nel processo penale, come responsabile civile, della persona giuridica citata ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 – nonostante una isolata pronuncia in tal senso della Corte di cassazione (sezione sesta penale, 5 ottobre 2010, n. 2251/2011). Il tenore letterale dell’art. 83, comma 1, cod. proc. pen., infatti, precluderebbe una lettura che faccia assumere «la veste di responsabili civili» a persone cui si è attribuita la qualifica formale...

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