Sentenza nº 212 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 2014
Relatore | Paolo Grossi |
Data di Resoluzione | 18 Luglio 2014 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 212
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Sabino CASSESE Presidente
- Giuseppe TESAURO Giudice
- Paolo Maria NAPOLITANO ˮ
- Giuseppe FRIGO ˮ
- Alessandro CRISCUOLO ˮ
- Paolo GROSSI ˮ
- Aldo CAROSI ˮ
- Marta CARTABIA ˮ
- Sergio MATTARELLA ˮ
- Giancarlo CORAGGIO ˮ
- Giuliano AMATO ˮ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera e), 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98 (Norme per listituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con quattro ordinanze del 2 aprile 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 154, 155, 156 e 157 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dellanno 2013.
Visti latto di costituzione del Consorzio di tutela della IGP pomodoro di Pachino nonché gli atti di intervento della Regione siciliana;
udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2014 e nelludienza pubblica del 24 giugno 2014 il Giudice relatore Paolo Grossi;
uditi gli avvocati Giuseppe Gambuzza per il Consorzio di tutela della IGP pomodoro di Pachino e Marina Valli per la Regione siciliana.
Ritenuto in fatto
-
Nel corso di quattro distinti procedimenti rispettivamente promossi dal Consorzio di tutela della IGP pomodoro di Pachino (r.o. n. 155 del 2013), dal Comune di Pachino (r.o. n. 154 del 2013), da C.S., in proprio e quale legale rappresentante della Azienda agricola ittica Spatola Francesco & C. (r.o. n. 156 del 2013), e da Acqua Azzurra spa (r.o. n. 157 del 2013) nei confronti dellAssessorato territorio e ambiente della Regione siciliana, per lannullamento del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dellAmbiente n. 577 del 27 luglio 2011, con il quale è stata istituita la riserva naturale denominata Pantani della Sicilia sud orientale , il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha sollevato con ordinanze di contenuto pressoché identico questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera e), 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98 (Norme per listituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali), per violazione dellart. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione allart. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
Richiamando giurisprudenza propria e del Consiglio di Stato, il Tribunale rimettente afferma che i ricorrenti privati sono legittimati a dedurre censure relative alla mancata partecipazione del Comune al procedimento per la istituzione delle riserve naturali regionali, in quanto «ente esponenziale della comunità territoriale».
Al riguardo, si rileva che la legge regionale siciliana n. 98 del 1981, in tema di forme partecipative dei Comuni alla istituzione di parchi e riserve naturali, stabilisce la possibilità di formulare «osservazioni» nei confronti della proposta di piano regionale dei parchi e delle riserve naturali (art. 28, comma 1, in riferimento allart. 4, comma 1, lettera a), nonché la designazione di «tre esperti» da parte delle «tre principali associazioni dei comuni» (art. 3, comma 1, lettera e), da nominare nellambito del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, al quale spetta il compito di predisporre il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali (art. 4, comma 1, lettera a), in attuazione del quale si provvede alla emanazione dei decreti istitutivi di parchi e riserve (art. 6, commi 1 e 2).
Tali forme partecipative sarebbero, anzitutto, previste solo con riferimento alla predisposizione del piano regionale, ma non al procedimento istitutivo delle singole aree; inoltre, esse sarebbero meno garantistiche di quelle previste dallart. 22 della legge n. 394 del 1991, essendo dirette solo alla formulazione di proposte e osservazioni circoscritte al piano regionale.
Si rammenta, dunque, la giurisprudenza costituzionale che nel qualificare il citato art. 22 della legge n. 394 del 1991 come parametro interposto ha dichiarato lillegittimità costituzionale di disposizioni regionali che non prevedevano la partecipazione degli enti locali allistituzione o alla modifica delle aree protette (sentenza n. 282 del 2000). Il che dimostrerebbe limpossibilità di ritenere integrabile la disciplina regionale denunciata con le previsioni dettate dal richiamato art. 22 della legge n. 394 del 1991, oltre che impraticabile uneventuale interpretazione adeguatrice.
Si richiama, inoltre, la giurisprudenza costituzionale nella quale si è sottolineato come la materia dell«ambiente», pur nella peculiarità del relativo atteggiarsi in rapporto ad altri interessi e...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA-
Sentenza Nº 16483 della Corte Suprema di Cassazione, 29-05-2020
...della legge urbanistica che consentono il permanere dell'ordine di esecuzione, né avrebbe considerato la sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 2014, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana ......
-
SENTENZA Nº 201800027 di TAR Sicilia - Catania, 05-10-2017
...di legittimità costituzionale sollevata non manifestamente infondata, rimetteva gli atti alla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 212 del 2014, depositata il 18 luglio 2014, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della l.r. 98 del 1......
-
SENTENZA Nº 202301688 di TAR Sicilia - Catania, 15-05-2023
...motivo di ricorso deve essere rigettato perché infondato. A tal fine è sufficiente evidenziare che la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 212 del 2014 non rileva nella fattispecie atteso che, in senso diametralmente opposto rispetto a quanto argomentato dalla parte ricorrente, que......
-
SENTENZA Nº 201901937 di TAR Sicilia - Catania, 18-04-2019
...anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d cod. proc. amm.), previo richiamo dei principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 212 del 2014 sulla disciplina partecipativa contenuta nella legislazione regionale siciliana di settore, ha annullato i predetti provvedimenti. Il......
-
Sentenza Nº 16483 della Corte Suprema di Cassazione, 29-05-2020
...della legge urbanistica che consentono il permanere dell'ordine di esecuzione, né avrebbe considerato la sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 2014, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana ......
-
SENTENZA Nº 201800027 di TAR Sicilia - Catania, 05-10-2017
...di legittimità costituzionale sollevata non manifestamente infondata, rimetteva gli atti alla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 212 del 2014, depositata il 18 luglio 2014, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della l.r. 98 del 1......
-
SENTENZA Nº 202301688 di TAR Sicilia - Catania, 15-05-2023
...motivo di ricorso deve essere rigettato perché infondato. A tal fine è sufficiente evidenziare che la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 212 del 2014 non rileva nella fattispecie atteso che, in senso diametralmente opposto rispetto a quanto argomentato dalla parte ricorrente, que......
-
SENTENZA Nº 201901937 di TAR Sicilia - Catania, 18-04-2019
...anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d cod. proc. amm.), previo richiamo dei principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 212 del 2014 sulla disciplina partecipativa contenuta nella legislazione regionale siciliana di settore, ha annullato i predetti provvedimenti. Il......