Sentenza nº 212 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 2014

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione18 Luglio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 212

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Sabino CASSESE Presidente

- Giuseppe TESAURO Giudice

- Paolo Maria NAPOLITANO ˮ

- Giuseppe FRIGO ˮ

- Alessandro CRISCUOLO ˮ

- Paolo GROSSI ˮ

- Aldo CAROSI ˮ

- Marta CARTABIA ˮ

- Sergio MATTARELLA ˮ

- Giancarlo CORAGGIO ˮ

- Giuliano AMATO ˮ

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera e), 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98 (Norme per l’istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con quattro ordinanze del 2 aprile 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 154, 155, 156 e 157 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visti l’atto di costituzione del Consorzio di tutela della IGP pomodoro di Pachino nonché gli atti di intervento della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2014 e nell’udienza pubblica del 24 giugno 2014 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi gli avvocati Giuseppe Gambuzza per il Consorzio di tutela della IGP pomodoro di Pachino e Marina Valli per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

  1. – Nel corso di quattro distinti procedimenti – rispettivamente promossi dal Consorzio di tutela della IGP pomodoro di Pachino (r.o. n. 155 del 2013), dal Comune di Pachino (r.o. n. 154 del 2013), da C.S., in proprio e quale legale rappresentante della Azienda agricola ittica Spatola Francesco & C. (r.o. n. 156 del 2013), e da Acqua Azzurra spa (r.o. n. 157 del 2013) nei confronti dell’Assessorato territorio e ambiente della Regione siciliana, per l’annullamento del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Ambiente n. 577 del 27 luglio 2011, con il quale è stata istituita la riserva naturale denominata “Pantani della Sicilia sud orientale” –, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha sollevato – con ordinanze di contenuto pressoché identico – questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera e), 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98 (Norme per l’istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all’art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

    Richiamando giurisprudenza propria e del Consiglio di Stato, il Tribunale rimettente afferma che i ricorrenti privati sono legittimati a dedurre censure relative alla mancata partecipazione del Comune al procedimento per la istituzione delle riserve naturali regionali, in quanto «ente esponenziale della comunità territoriale».

    Al riguardo, si rileva che la legge regionale siciliana n. 98 del 1981, in tema di forme partecipative dei Comuni alla istituzione di parchi e riserve naturali, stabilisce la possibilità di formulare «osservazioni» nei confronti della proposta di piano regionale dei parchi e delle riserve naturali (art. 28, comma 1, in riferimento all’art. 4, comma 1, lettera a), nonché la designazione di «tre esperti» da parte delle «tre principali associazioni dei comuni» (art. 3, comma 1, lettera e), da nominare nell’ambito del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, al quale spetta il compito di predisporre il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali (art. 4, comma 1, lettera a), in attuazione del quale si provvede alla emanazione dei decreti istitutivi di parchi e riserve (art. 6, commi 1 e 2).

    Tali forme partecipative sarebbero, anzitutto, previste solo con riferimento alla predisposizione del piano regionale, ma non al procedimento istitutivo delle singole aree; inoltre, esse sarebbero meno garantistiche di quelle previste dall’art. 22 della legge n. 394 del 1991, essendo dirette solo alla formulazione di proposte e osservazioni circoscritte al piano regionale.

    Si rammenta, dunque, la giurisprudenza costituzionale che – nel qualificare il citato art. 22 della legge n. 394 del 1991 come “parametro interposto” – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni regionali che non prevedevano la partecipazione degli enti locali all’istituzione o alla modifica delle aree protette (sentenza n. 282 del 2000). Il che dimostrerebbe l’impossibilità di ritenere integrabile la disciplina regionale denunciata con le previsioni dettate dal richiamato art. 22 della legge n. 394 del 1991, oltre che impraticabile un’eventuale interpretazione adeguatrice.

    Si richiama, inoltre, la giurisprudenza costituzionale nella quale si è sottolineato come la materia dell«ambiente», pur nella peculiarità del relativo atteggiarsi in rapporto ad altri interessi e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
6 temas prácticos
  • Sentenza Nº 16483 della Corte Suprema di Cassazione, 29-05-2020
    • Italia
    • Terza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • 29 Maggio 2020
    ...della legge urbanistica che consentono il permanere dell'ordine di esecuzione, né avrebbe considerato la sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 2014, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana ......
  • SENTENZA Nº 201800027 di TAR Sicilia - Catania, 05-10-2017
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Catania (Italia)
    • 5 Ottobre 2017
    ...di legittimità costituzionale sollevata non manifestamente infondata, rimetteva gli atti alla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 212 del 2014, depositata il 18 luglio 2014, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della l.r. 98 del 1......
  • SENTENZA Nº 202301688 di TAR Sicilia - Catania, 15-05-2023
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Catania (Italia)
    • 15 Maggio 2023
    ...motivo di ricorso deve essere rigettato perché infondato. A tal fine è sufficiente evidenziare che la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 212 del 2014 non rileva nella fattispecie atteso che, in senso diametralmente opposto rispetto a quanto argomentato dalla parte ricorrente, que......
  • SENTENZA Nº 201901937 di TAR Sicilia - Catania, 18-04-2019
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Catania (Italia)
    • 18 Aprile 2019
    ...anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d cod. proc. amm.), previo richiamo dei principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 212 del 2014 sulla disciplina partecipativa contenuta nella legislazione regionale siciliana di settore, ha annullato i predetti provvedimenti. Il......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
6 sentencias
  • Sentenza Nº 16483 della Corte Suprema di Cassazione, 29-05-2020
    • Italia
    • Terza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • 29 Maggio 2020
    ...della legge urbanistica che consentono il permanere dell'ordine di esecuzione, né avrebbe considerato la sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 2014, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana ......
  • SENTENZA Nº 201800027 di TAR Sicilia - Catania, 05-10-2017
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Catania (Italia)
    • 5 Ottobre 2017
    ...di legittimità costituzionale sollevata non manifestamente infondata, rimetteva gli atti alla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 212 del 2014, depositata il 18 luglio 2014, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della l.r. 98 del 1......
  • SENTENZA Nº 202301688 di TAR Sicilia - Catania, 15-05-2023
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Catania (Italia)
    • 15 Maggio 2023
    ...motivo di ricorso deve essere rigettato perché infondato. A tal fine è sufficiente evidenziare che la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 212 del 2014 non rileva nella fattispecie atteso che, in senso diametralmente opposto rispetto a quanto argomentato dalla parte ricorrente, que......
  • SENTENZA Nº 201901937 di TAR Sicilia - Catania, 18-04-2019
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Catania (Italia)
    • 18 Aprile 2019
    ...anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d cod. proc. amm.), previo richiamo dei principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 212 del 2014 sulla disciplina partecipativa contenuta nella legislazione regionale siciliana di settore, ha annullato i predetti provvedimenti. Il......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT