Sentenza nº 209 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 2014

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione18 Luglio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 209

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Sabino CASSESE Presidente

- Giuseppe TESAURO Giudice

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 250, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011); dell’art. 1, commi 5 e 8, della legge della Regione Campania 5 maggio 2011, n. 7 (Modifiche della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, concernente l’ordinamento amministrativo del consiglio regionale, della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, concernente l’ordinamento contabile della regione Campania, della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16, e della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011) e dell’art. 1, commi 19 e 35, della legge della Regione Campania 4 agosto 2011, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati l’11-18 maggio, il 23-27 giugno e il 3-7 ottobre 2011, depositati in cancelleria il 17 maggio, il 30 giugno ed il 7 ottobre 2011 e rispettivamente iscritti ai numeri 45, 62 e 119 del registro ricorsi 2011.

Visti gli atti di costituzione della Regione Campania;

udito nell’udienza pubblica dell’8 luglio 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati dello Stato Diego Giordano e Barbara Tidore per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto e Almerina Bove per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato l’11-18 maggio 2011 e depositato il successivo 17 maggio 2011 (reg. ric. n. 45 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie disposizioni della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), tra le quali l’art. 1, comma 250. In ordine all’impugnazione di quest’ultima disposizione, oggetto del presente giudizio, il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    1.1.– In particolare, l’Avvocatura generale dello Stato ha osservato come il censurato art. 1, comma 250, disponga che «La domanda di autorizzazione di cui al comma 7 dell’articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è presentata al comune ovvero all’autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L’autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l’autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca. Per le finalità delle richiamate norme, le Commissioni consiliari regionali Ambiente e Territorio approvano la disciplina degli scarichi Categorie produttive assimilabili, di cui alla delibera di Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1350».

    L’art. 1, comma 250, della legge reg. n. 4 del 2011, pertanto, fissa in 60 giorni il termine entro il quale l’autorità preposta, individuata nel Comune, può negare il rilascio dell’autorizzazione allo scarico, statuendo altresì che, in caso di inutile decorso di tale termine, l’autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi 60 giorni, salvo revoca.

    L’art. 124, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) fissa, invece, il termine perentorio di 90 giorni per la concessione dell’autorizzazione.

    Inoltre, l’art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), statuisce l’inapplicabilità del «silenzio-assenso» alla materia ambientale, nella quale, ad avviso del ricorrente, andrebbe compresa la disciplina delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue.

    Si ricorda, poi, che l’art. 29 della stessa legge n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 19 della legge 11 febbraio 2005 n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa), statuisce al comma 2 che «Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge».

    Tale disposizione, secondo il ricorrente, non consentirebbe, quindi, alle Regioni di intervenire diminuendo i livelli di tutela ambientale, come invece avverrebbe con la censurata disposizione della legge reg. n. 4 del 2011, in quanto l’istituto del silenzio-assenso, previsto dalla legge campana, oltre tutto alla scadenza di un termine di decisione più breve rispetto a quello previsto dalla legge statale, inciderebbe negativamente sul grado di salvaguardia dell’ambiente.

    In proposito, l’Avvocatura generale dello Stato rammentata la giurisprudenza costituzionale secondo cui la previsione di un termine di decisione più breve di quello fissato dal legislatore statale costituisce «evidente violazione di un livello di tutela [nella specie:] dell’ambiente uniforme» che «altera il rapporto fra i due interessi che il termine stesso è destinato a soddisfare e cioè quello dell’amministrazione all’esercizio del controllo preventivo e quello dell’interessato ad ottenere l’autorizzazione in tempi ragionevoli, in un modo che risulta lesivo dell’interesse pubblico alla tutela [nella specie:] dell’ambiente, in violazione dei predetti parametri» (sentenza n. 315 del 2009).

    Conclusivamente la norma regionale oggetto di impugnazione, secondo il ricorrente, pone l’interesse ambientale in una posizione deteriore sotto due diversi profili che, quanto agli effetti, si sommano l’uno all’altro. Il primo è costituito dal termine inferiore (60 giorni anziché 90) previsto dal legislatore regionale rispetto a quello stabilito dal legislatore statale per la decisione sulla domanda di autorizzazione allo scarico; il secondo è l’effetto che consegue al decorso del termine, cui il legislatore regionale riconnette addirittura la temporanea concessione dell’autorizzazione per un termine di 60 giorni, salvo revoca. In definitiva appare palese, ad avviso del ricorrente, la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., trattandosi di normativa afferente alla materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», in ordine alla quale sussiste la competenza legislativa statale esclusiva, e nella quale il legislatore regionale è intervenuto non per ampliare i livelli di tutela ai sensi dell’art. 29 della legge n. 241 del 1990, ma per diminuirli.

    1.2.– Con atto depositato in data 27 giugno 2011, si è costituita in giudizio la Regione Campania e ha chiesto che le sollevate questioni di legittimità costituzionale vengano dichiarate inammissibili o infondate.

    1.3.– Con memoria depositata in data 15 febbraio 2012, la resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità della delibera di autorizzazione all’impugnazione che non conteneva le specifiche disposizioni della legge regionale da impugnare.

    1.4.– In data 21 febbraio 2012, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato la relazione ministeriale richiamata nella delibera di impugnazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, contenente l’indicazione delle specifiche disposizioni della legge regionale da impugnare.

    1.5.– Con memoria depositata in data 30 aprile 2012, la difesa regionale ha ricordato che questa Corte (sentenza n. 234 del 2010) ha affermato come lo stesso legislatore statale abbia autorizzato forme alternative di scelta dell’organo competente a rilasciare l’autorizzazione allo scarico di acque reflue. Inoltre, ha rimarcato che le prescrizioni della Regione Campania, sul termine per la decisione sull’istanza di autorizzazione e sulla formazione di un provvisorio silenzio-assenso, non potrebbero considerarsi limitative del livello di tutela dell’ambiente.

  2. – Con ricorso notificato il 23-27 giugno 2011 e depositato il successivo 30 giugno (reg. ric. n. 62 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 5 e 8, della legge della Regione Campania 5 maggio 2011, n. 7 (Modifiche della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, concernente l’ordinamento amministrativo del consiglio regionale, della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, concernente l’ordinamento contabile della regione Campania, della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16, e della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost.

    2.1.– In particolare, l’art. 1, comma 5, della legge reg. n. 7 del 2011 stabilisce che: «[i]l comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 28...

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