Sentenza nº 211 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 2014

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione18 Luglio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 211

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Sabino CASSESE Presidente

- Giuseppe TESAURO Giudice

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 43 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo − Legge finanziaria regionale 2005), come sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili), promosso dal Tribunale ordinario di Teramo nel procedimento civile vertente tra A.G. e la Regione Abruzzo con ordinanza del 19 marzo 2013, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visti gli atti di costituzione di A. G. e della Regione Abruzzo;

udito nell’udienza pubblica del 10 giugno 2014 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi gli avvocati Federico Sorrentino e Tommaso Marchese per A.G. e Federico Tedeschini per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale ordinario di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 19 marzo 2013 iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2013, ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 43 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo − Legge finanziaria regionale 2005), come sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili).

    Il rimettente premette di essere investito del ricorso promosso da A.G., appartenente alla categoria B, posizione economica B3, immessa, a seguito di superamento di concorso pubblico, nel ruolo del personale della Regione Abruzzo con decorrenza giuridica dal 3 marzo 1981. La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.), corrispostale in ragione di euro 44,74 mensili, nel maggior importo, pari a euro 637,50 mensili, percepito, a parità di anzianità di servizio, da altro impiegato appartenente alla medesima qualifica e proveniente dall’ANAS, ammesso al beneficio del mantenimento del trattamento economico individuale di anzianità maturato presso l’amministrazione di provenienza. A sostegno della domanda, la ricorrente nel giudizio a quo ha chiesto l’applicazione dell’art. 43 della legge reg. n. 6 del 2005, il quale modificando l’art. l della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 118 (Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex L. n. 285 del 1977), ha riconosciuto ai dipendenti regionali «ai fini perequativi, la stessa retribuzione individuale di anzianità percepita dai dipendenti vincitori delle procedure concorsuali suddette ai quali è stato applicato il comma 1, quantificata tenendo conto dell’ammontare maggiore percepito a parità di anzianità di servizio al momento dell’inquadramento nella qualifica regionale ricoperta».

    La Regione, costituitasi nel giudizio a quo, ha eccepito l’illegittimità costituzionale della disposizione invocata dalla ricorrente per contrasto con gli artt. 3, 36, 81, quarto comma, 97, 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Il rimettente riferisce ampiamente le argomentazioni svolte dalla difesa regionale a sostegno delle censure e, tuttavia, ritiene di sollevare questione di costituzionalità dell’art. 43 della legge reg. n. 6 del 2005 unicamente con riguardo al parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Sostiene, infatti, che la disposizione regionale, intervenendo su una voce del trattamento economico del personale dipendente dalla Regione, a seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, inciderebbe sulla materia dell’«ordinamento civile» riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale.

    In ordine alla rilevanza della questione, il Tribunale, dopo aver svolto un ampio excursus delle vicende normative che hanno riguardato la r.i.a., osserva come l’art. 43 della legge reg. n. 6 del 2005 persegua finalità perequative del trattamento retributivo erogato ai dipendenti già appartenenti al ruolo regionale rispetto a quelli provenienti da altre amministrazioni. Proprio tale finalità, ad avviso del rimettente, induce ad interpretare la disposizione in esame nel senso di riconoscere il diritto alla riliquidazione della r.i.a. anche in favore del personale regionale che non sia stato assunto a seguito di procedure selettive o di mobilità. Infatti, la (asserita) sperequazione cui la norma è volta a porre rimedio sarebbe stata determinata proprio dalla precedente legislazione regionale che, nel recepire gli esiti della contrattazione collettiva anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego, aveva creato uno squilibrio tra il trattamento economico di anzianità del personale regionale e quello proveniente da altre amministrazioni.

    La rilevanza della questione, inoltre, non sarebbe venuta meno per effetto della abrogazione della disposizione censurata disposta dallart. 6 della legge della Regione Abruzzo 3 agosto 2011, n. 24 (Intervento di adeguamento normativo in materia di personale), con decorrenza dal 13 agosto 2011, atteso che la domanda formulata dalla ricorrente attiene al periodo compreso tra il 1° luglio 1998 e il febbraio 2011 «oltre che il periodo successivo, da...

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