Sentenza nº 202 da Constitutional Court (Italy), 16 Luglio 2014

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione16 Luglio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 202

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Sabino CASSESE Presidente

- Giuseppe TESAURO Giudice

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Campania 10 maggio 2012, n. 11 (Modifiche legislative e disposizioni in materia di consorzi di bonifica), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, nel procedimento vertente tra il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano e la Regione Campania ed altri con ordinanza del 13 settembre 2012, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visti gli atti di costituzione del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano e della Regione Campania;

udito nell’udienza pubblica del 24 giugno 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Luigi Maria D’Angiolella per il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano e Almerina Bove per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 13 settembre 2012, iscritta al reg. ord. n. 296 del 2012, il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Campania 10 maggio 2012, n. 11 (Modifiche legislative e disposizioni in materia di consorzi di bonifica), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    Il Tar rimettente riferisce che con delibera del Consiglio regionale della Campania 3 aprile 2002, n. 94/6 è stata disposta la soppressione del Consorzio di bonifica della Valle Telesina e le relative funzioni sono state trasferite al Consorzio di bonifica del Sannio Alifano. I dipendenti del Consorzio di bonifica della Valle Telesina sono stati adibiti ad un ufficio regionale appositamente costituito con funzione liquidatoria dei rapporti pendenti in capo all’ente soppresso. A tal fine è stato creato un capitolo del bilancio regionale denominato «oneri per il personale dipendente del soppresso Consorzio di Bonifica della Valle Telesina».

    L’art. 3 della legge reg. Campania n. 11 del 2012 dispone il trasferimento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale stessa e con conservazione dell’inquadramento giuridico e previdenziale di provenienza, del personale dipendente del soppresso Consorzio di bonifica della Valle Telesina presso il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano, con contestuale attribuzione di un contributo per il 2012 pari ad 800.000 euro e con la previsione del medesimo contributo per gli anni dal 2013 al 2016.

    Sulla base della disposizione legislativa menzionata sarebbero stati adottati gli atti applicativi impugnati nel giudizio a quo, in particolare le note prot. n. 367256 del 15 maggio 2012 della Regione Campania, prot. n. 515 del 24 maggio 2012 del Commissario liquidatore e prot. n. 0535734 del 12 luglio 2012 del dirigente dell’area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario della Regione Campania, con i quali il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano è stato diffidato a dare esecuzione al trasferimento dei dipendenti disposto dal citato art. 3 della legge reg. Campania n. 11 del 2012.

    Con separata ordinanza, il Tar rimettente, pronunciandosi in sede cautelare, ha disposto la sospensione del giudizio per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con l’ordinanza di cui in epigrafe.

    In punto di rilevanza, il Tar Campania afferma che gli atti impugnati di diffida e messa in mora si baserebbero sul censurato art. 3 della legge reg. Campania n. 11 del 2012, onde la delibazione, anche in sede cautelare, non potrebbe prescindere dalla loro applicazione. La rilevanza della questione non sarebbe parimenti esclusa dalla natura cautelare del giudizio nell’ambito del quale la questione di costituzionalità viene sollevata.

    Il giudice rimettente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la potestas iudicandi non potrebbe ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare – come sarebbe nel caso di specie – sia fondata, quanto al fumus boni iuris, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. In tal caso, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato sarebbe provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l’incidente di legittimità costituzionale (si citano, ex plurimis, le sentenze n. 4 del 2000, n. 183 del 1997, n. 359 e n. 30 del 1995, n. 367 del 1991 e n. 444 del 1990, nonché le ordinanze n. 194 del 2006 e n. 24 del 1995).

    In punto di non manifesta infondatezza, a giudizio del collegio la normativa regionale censurata violerebbe i principi enunciati dalla Corte costituzionale in materia di leggi provvedimento.

    Al riguardo, si osserva che non sarebbe preclusa alla legge ordinaria, e neppure alla legge regionale, la possibilità di disciplinare oggetti o materie normalmente affidati all’autorità amministrativa, non sussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto.

    Tuttavia queste leggi sarebbero ammissibili entro limiti non solo specifici, quale è quello del rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso, ma anche generali, e cioè quello del rispetto del principio di ragionevolezza e non arbitrarietà (si citano le sentenze n. 94 e n. 137 del 2009, n. 267 de1 2007, n. 492 del 1995, n. 346 del 1991 e n. 143 de1 1989).

    In questa prospettiva, la norma-provvedimento impugnata sarebbe in palese contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., nella misura in cui si limiterebbe ad ordinare il trasferimento nell’organico del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano di 15 dipendenti del soppresso Consorzio di bonifica della Valle Telesina, con conservazione dell’inquadramento giuridico e previdenziale nelle more acquisito.

    A giudizio del Tar rimettente la laconicità del precetto normativo impedirebbe di regolare i numerosi aspetti problematici derivanti da una decisione fortemente incidente sull’assetto organizzativo del Consorzio ricevente.

    Innanzitutto, il trasferimento presupporrebbe una omogeneità dei ruoli, che mancherebbe nel caso di specie, poiché i dipendenti del soppresso Consorzio di bonifica della Valle Telesina sarebbero stati inquadrati nell’organico della Regione Campania.

    Inoltre l’improvviso ed intempestivo sovraccarico di personale creerebbe una incisiva disorganizzazione ed appesantimento della dotazione complessiva, poiché alcune posizioni sarebbero palesemente ridondanti (come quella del direttore amministrativo) ed altre sarebbero comunque ultronee, tenuto conto che...

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