Ordinanza nº 204 da Constitutional Court (Italy), 16 Luglio 2014
Relatore | Sergio Mattarella |
Data di Resoluzione | 16 Luglio 2014 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 204
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Sabino CASSESE Presidente
- Giuseppe TESAURO Giudice
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 2-bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dellarticolo 375 del codice di procedura civile), promossi dalla Corte dappello di Reggio Calabria, sezione civile, con ordinanze del 16 e del 19 settembre, del 24 ottobre e dell11 novembre 2013, rispettivamente iscritte al n. 266 del registro ordinanze 2013 ed ai nn. 3, 21 e 23 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dellanno 2013 e nn. 5 e 11, prima serie speciale, dellanno 2014.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell11 giugno 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella.
Ritenuto che, con ordinanza del 16 settembre 2013 (r.o. n. 266 del 2013), la Corte dappello di Reggio Calabria, sezione civile, nella persona del giudice designato al fine di provvedere sulla domanda di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nel corso di un procedimento avente a oggetto una domanda di equa riparazione proposta nei confronti del Ministero della giustizia dalla parte risultata soccombente nel processo presupposto, ha sollevato, in riferimento allart. 117 della Costituzione, in relazione allart. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (dora in avanti, «CEDU» o «Convenzione»), questione di legittimità del comma 3 dellart. 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dellarticolo 375 del codice di procedura civile), articolo aggiunto dallart. 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134;
che, ad avviso del giudice a quo, tale impugnata disposizione secondo cui: «La misura dellindennizzo, anche in deroga al comma 1 [che prevede, a sua volta, che: «Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo»], non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice» − víola il parametro invocato «nella parte in cui limita la misura dellindennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al valore del diritto accertato senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo limpossibilità di liquidare in alcuna misura unequa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente»;
che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: a) di essere investito del ricorso, proposto il 19 luglio 2013 nei confronti del Ministero della giustizia, con il quale M.F., nella qualità di erede di A.S., aveva chiesto lindennizzo del danno subíto per effetto dellirragionevole durata di una controversia in materia di lavoro promossa davanti al Tribunale ordinario di Patti, sezione distaccata di S. Agata di Militello; b) che la ricorrente nel giudizio a quo era risultata interamente soccombente in detto presupposto processo di lavoro, atteso che lo stesso era stato definito con la sentenza del Tribunale ordinario di Patti, sezione distaccata di S. Agata di Militello, che aveva rigettato la domanda della stessa ricorrente e che era passata in giudicato il 22 gennaio 2013;
che il medesimo giudice rimettente sviluppa poi alcune considerazioni in punto di diritto;
che, prima di prendere in esame la disposizione censurata, egli evidenzia la portata innovativa, rispetto alla normativa anteriore al decreto-legge n. 83 del 2012, dellalinea e della lettera a) del comma 2 dellart. 2-bis della legge n. 89 del 2001, secondo cui «Lindennizzo è determinato a norma dellarticolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dellesito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dellarticolo 2»;
che, a tale proposito, il giudice a quo osserva che, nel vigore di detta previgente normativa, la Corte di cassazione aveva affermato la spettanza del diritto allequa riparazione a tutte le parti del processo «indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza economica ed importanza del giudizio», nonché lirrilevanza, al medesimo fine, della «asserita consapevolezza da parte dellistante della scarsa probabilità di successo delliniziativa giudiziaria» (sono citate, in tale senso, le sentenze n. 8632 e n. 8541 del 2010), ammettendo che si potesse tenere conto dellesito del processo presupposto solo qualora esso «abbia un indiretto riflesso sullidentificazione, o sulla misura, del pregiudizio morale sofferto dalla parte in conseguenza delleccesiva durata della causa», come si verifica «quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2», con la precisazione, peraltro, che di tali circostanze «costituenti abuso del processo», anche ai fini della commisurazione dellindennizzo, «deve dare prova puntuale lAmministrazione», non essendo «sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata» (è citata, nel senso indicato, la sentenza n. 35 del 2012);
che, a fronte di tale indirizzo della giurisprudenza di legittimità, formatosi anteriormente allentrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012, la citata lettera a) del comma 2 dellart. 2-bis avrebbe innovato sotto il duplice profilo che, in virtù della stessa, lesito del giudizio presupposto: a) assumerebbe, ancorché al solo fine della quantificazione dellindennizzo, «un ruolo non più eccezionale ma normale, fisiologico e soprattutto sganciato dalla condizione che esso si accompagni anche alla consapevolezza della parte e, correlativamente, ad un uso strumentale del processo»; b) non dovrebbe più, per comportare una riduzione dellindennizzo, essere, insieme con «labuso del processo alla base di esso richiesto», allegato e provato dallamministrazione resistente, «potendo e dovendo il giudice ex se [ ] sindacare e ponderare lesito del giudizio quale risultante dagli atti prodotti»;
che, passando allesame dellimpugnato comma 3 dellart. 2-bis, il rimettente afferma che lo stesso stabilisce che la misura dellindennizzo, anche in deroga agli importi indicati dal comma 1 dello stesso art. 2-bis, non può superare non solo il valore della controversia − ciò che, secondo lo stesso giudice a quo, «dà espressione ad una convinzione di comune buon senso particolarmente avvertita per le cause bagatellari» −, ma neppure il valore del diritto accertato dal giudice, quando questo sia inferiore al valore della causa;
che, ad avviso del rimettente, tale ultima disposizione comporterebbe che la domanda di equa riparazione per lirragionevole durata del processo potrebbe essere accolta solo nel caso in cui chi la propone sia risultato, almeno in parte, vittorioso nel giudizio presupposto, mentre nessun indennizzo potrebbe essere riconosciuto a chi, nello stesso giudizio, fosse risultato interamente soccombente, atteso che, in tale ultimo caso, laccertamento negativo della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio equivarrebbe allaccertamento che tale diritto, in quanto inesistente, «per così dire, vale zero»;
che il rimettente conclude, sul punto, affermando che: «Non può sfuggire pertanto il paradosso (ed anche la violazione del fondamentale parametro di cui allart. 3 Cost.) cui si incorrerebbe a ritenere che, posto il valore della causa uguale a 100: a) in caso di diritto accertato uguale a 10, sia liquidabile un indennizzo non maggiore di 10; b) in caso di radicale rigetto della domanda, sia invece liquidabile un indennizzo maggiore fino al limite di 100. Occorrerebbe presumere, cioè, ma non si vede con quale plausibilità logica, che la durata irragionevole del processo sia fonte per la parte di sofferenza morale maggiore in caso di totale rigetto della sua domanda e minore in caso di parziale accoglimento»;
che, sempre ad avviso del rimettente, sarebbe «tuttaltro che certo [ ] che una tale interpretazione della norma, fondata sulla sua insuperabile formulazione letterale, vada oltre lintenzione del legislatore, potendosi rinvenire da altre parti della novella indici alquanto significativi nella medesima direzione»;
che tali sarebbero, anzitutto, le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 2-quinquies dellart. 2 della legge n. 89 del 2001 − comma aggiunto dallart. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 83 del 2012 − le quali escludono qualunque indennizzo in favore, rispettivamente, della parte che abbia visto accogliere la propria domanda in misura non superiore a una proposta conciliativa che abbia rifiutato senza giustificato motivo (art. 91, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), e della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta di mediazione quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto...
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