Sentenza nº 3684 da Council of State (Italy), 14 Luglio 2014
Data di Resoluzione | 14 Luglio 2014 |
Emittente | Council of State (Italy) |
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Giuseppe Romeo, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione I, n. 685 del 28 gennaio 2014, resa tra le parti, concernente l'esecuzione della sentenza dello stesso T.A.R. n. 4600 del 15 novembre 2012 riguardante il riconoscimento della revisione prezzi per un contratto di fornitura di guanti per uso medicale.
sul ricorso numero di registro generale 3583 del 2014, proposto da:
-
M.C. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Luigi D'Ambrosio, Pasquale Giordano e Guido Anastasio Pugliese, con domicilio eletto presso Guido Anastasio Pugliese in Roma, via G. Giacomo Porro, n. 26;
Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa.) S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Leopoldo Di Bonito, con domicilio eletto in Roma, via Arenula, n. 21;
Regione Campania, n.c.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa.) S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l'avvocato Cinti, su delega dell'avv. Pugliese, e l'avv. Di Bonito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-
- Con sentenza n. 4600 del 15 novembre 2012 il T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione I, accogliendo il ricorso proposto dalla società 3.M.C., ha dichiarato che la ricorrente aveva titolo al riconoscimento della revisione prezzi del contratto di appalto per la fornitura triennale di guanti di lattice, sottoscritto in data 17 dicembre 2008, a decorrere dal secondo anno di fornitura, con la conseguente nullità delle clausole contrattuali impugnate.
In particolare, il T.A.R., dopo aver ricordato che la disposizione dettata dall'art. 115 del codice dei contratti pubblici (secondo cui tutti i contratti per servizi e forniture, ad esecuzione periodica o continuativa, devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo pattuito) costituisce una norma imperativa, non suscettibile di essere derogata negozialmente, ha affermato che «non è illogica l'adozione, come parametro di valutazione dell'incremento del prezzo, dell'indice Istat che misura l'aumento medio dei prezzi per le famiglie degli operai e degli impiegati quale indicatore deputato a rilevare l'andamento del tasso generale d'inflazione».
Ciò in quanto «la considerazione del livello generale dei prezzi risponde all'esigenza di ancorare il meccanismo di revisione a criteri oggettivi, idonei a conservare l'equilibrio del sinallagma contrattuale, evitando che il riferimento ai costi particolari dell'appaltatore possa traslare sulla stazione appaltante il rischio di impresa ovvero eventuali...
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