Sentenza nº 3623 da Council of State (Italy), 14 Luglio 2014

Data di Resoluzione14 Luglio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Stefano Baccarini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione I, 13 luglio 2012, n. 1003, resa tra le parti, concernente revoca concessione di spazio acqueo.

sul ricorso numero di registro generale 1529 del 2013, proposto da:

Andrea Gastaldi, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giulio Cesare, 14;

Comune di Venezia, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Nicolò Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio dell'ultimo in Roma, via Barnaba Tortolini, 34;

Fabrizio Abrescia, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sartori, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Elena Stella Richter in Roma, viale Mazzini, 11;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia e del sig. Fabrizio Abrescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 12 luglio 2013 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Pafundi, Paoletti ed Elena Stella Richter;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. L'odierno appellante ha impugnato innanzi il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto:

    - il provvedimento prot. 148276 del 4 aprile 2012 di revoca di concessione di spazio acqueo n. 40267 del 1° maggio 2010 intestata al sig. Gastaldi Andrea in rio di S. Zan Degolà a S. Croce;

    -il provvedimento di prot. 33307 del 15 aprile 2012 con cui il Comune di Venezia ha rilasciato concessione per l'occupazione permanente di spazi acquei al sig. Abrescia Fabrizio nel medesimo spazio acqueo revocato al ricorrente;

    - tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anche non noti, ivi compreso il parere favorevole della Commissione per la salvaguardia di Venezia nr. 33027 del 24 gennaio 2011 e l'autorizzazione paesaggistica prot. n. 92324 del 2 marzo 2011, la nota prot. 324343 del 3 agosto 2011 e la nota 52669 del 3 febbraio 2012 adottate dal Corpo di polizia municipale servizio navigazione - sezione spazi acquei, e, per quanto di necessità, i verbali di sopralluogo della Polizia municipale sezione spazi acquei non noti, nonché l'ignoto provvedimento di rimozione dell'imbarcazione;

    e in via subordinata l'art. 4, comma 11, del Regolamento per la circolazione acquea del Comune di Venezia (approvato con d. C.C. 216/1996 e n. 205/1997, modificato ed integrato con d. C.C. n. 145/2010 e d. C.C. n. 64/2011).

    L'odierno appellante ha chiesto la condanna al risarcimento del danno.

    L'odierno appellante ha impugnato altresì l'articolo 4 bis, primo comma, lett. b), del Regolamento per la circolazione acquea sopra indicato, norma non espressamente indicata nell'originario oggetto, ma del tutto coincidente con quella impugnata e di cui all'art. 4, comma 11, e logicamente oggetto dell'originaria impugnazione.

  2. Per la ricostruzione della vicenda si rinvia a quanto dedotto nel ricorso in appello dal sig. Gastaldi, nei limiti rilevanti per la decisione del ricorso.

    <

    Nella domanda di concessione del 5 ottobre 2009 veniva, altresì, indicato il tipo di imbarcazione, ovvero un tipico sandolo veneziano.

    All'epoca della domanda ed al rilascio della concessione, le finestre del sig. Abrescia>>, odierno appellato <

    In data 6 ottobre 2008 il sig. Abrescia ha presentato domanda di concessione di spazio acqueo, in rio San Zan Degolà, indicando uno spazio acqueo e tre spazi alternativi. Solo uno degli spazi si riferiva alla zona sotto le finestre di sua proprietà, ma da un lato, esso non coinvolgeva la concessione del sig. Andrea Gastaldi, dall'altro lato, lo spazio individuato si sovrapponeva con altra concessione (n. 6546 prot. 86236/2003).

    Non avendo ottenuto lo spazio acqueo voluto, il sig. Abrescia, tre anni dopo (2011), ha presentato domanda di autorizzazione edilizia per la rimozione delle inferriate in questione, poi ottenuta. Rimosse le inferriate, e in relazione alla propria istanza già respinta, ha chiesto la revoca della concessione rilasciata al ricorrente, ?in quanto la stessa occupa uno spazio acqueo fronte finestre prive di inferriate (art.4, comma 11, Regolamento viabilità acquea) poste al p.t. dell'immobile di proprietà?. Il tutto con il chiaro intento di ottenere a proprio favore lo spazio acqueo occupato dall'appellante.

    Il Comune di Venezia, per quanto sopra e in ?riferimento alla domanda prot. 417593 del 6 ottobre 2008, tesa ad ottenere uno spazio acqueo in rio S. Zan Degolà e al Vs. parere negativo prot. 508501 del 1° dicembre 2008? ha avviato il procedimento di verifica dell'occupazione degli spazi acquei in Rio San Degolà di due concessioni: la n. 40267 ovverossia lo spazio acqueo occupato dalla barca del ricorrente (c.d. ?sandolo?), e la n. 6546 ovverossia lo spazio acqueo occupato da una barca da diporto (c.d. ?topa?).

    Il Comune di Venezia, da un lato, ha disposto la revoca della concessione di cui l'appellante era titolare dal 4 aprile 2012, dall'altro lato, ha rilasciato sulla base della domanda del 6 ottobre 2008, una nuova concessione (n. 33307 in data 15 aprile 2012) per l'occupazione del medesimo spazio acqueo al sig. Abrescia.

    L'Amministrazione ha poi provveduto alla rimozione dell'imbarcazione, nonostante le istanze di proroga presentate dall'appellante>>.

  3. Con la sentenza appellata (TAR Veneto, 13 luglio 2012, n. 1003, in forma semplificata) il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso...

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