Sentenza nº 3708 da Council of State (Italy), 15 Luglio 2014

Data di Resoluzione15 Luglio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Calabria ? Catanzaro, Sezione II, n. 653/2011, resa tra le parti, di declaratoria di irricevibilità del ricorso proposto per l'annullamento: a) della determinazione del Comune di Cosenza n. 609 in data 24 maggio 2010, con cui è stata revocata l'aggiudicazione, di cui alla determinazione n. 465 del 23 aprile 2010, dell'appalto per la gestione dei servizi educativi-territoriali per l'infanzia ?Città dei Ragazzi e Biblioteca dei Ragazzi?; b) delle note del Comune prot. n. 25309 in data 23 aprile 2010, prot. n. 26643 in data 28 aprile 2010 e prot. n. 109 in data 5 maggio 2010; c) del provvedimento con cui il Comune ha stabilito di procedere mediante ?cottimo fiduciario-trattativa privata? per l'affidamento del servizio; d) della determinazione del Comune n. 738 in data 3 giugno 2010 con cui è stato approvato l'esito di tale procedura; e) del bando di gara relativo alla procedura che ha condotto alla iniziale aggiudicazione del servizio in favore della ricorrente; inoltre di reiezione della domanda di risarcimento danni.

sul ricorso numero di registro generale 7642 del 2011, proposto da:

Demetra Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pancallo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Ennio Mazzocco in Roma, via Ippolito Nievo, n. 61, Scala D;

Comune di Cosenza, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

Interzona Piccola società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2014 il Cons. Antonio Amicuzzi e udito per la parte appellante l'avvocato Picciano, per delega dell'avvocato Pancallo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

  1. - Con il ricorso in appello in esame la Demetra Società Cooperativa Sociale ha chiesto l'annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale è stata dichiarata l'irricevibilità del ricorso proposto per l'annullamento: a) della determinazione del Comune di Cosenza n. 609 in data 24 maggio 2010, con cui è stata revocata l'aggiudicazione, di cui alla determinazione n. 465 del 23 aprile 2010, dell'appalto per la gestione dei servizi educativi-territoriali per l'infanzia ?Città dei Ragazzi e Biblioteca dei Ragazzi?; b) delle note del Comune prot. n. 25309 in data 23 aprile 2010, prot. n. 26643 in data 28 aprile 2010 e prot. n. 109 in data 5 maggio 2010; c) del provvedimento con cui il Comune ha stabilito di procedere mediante ?cottimo fiduciario-trattativa privata? per l'affidamento del servizio; d) della determinazione del Comune n. 738 in data 3 giugno 2010 con cui è stato approvato l'esito di tale procedura; e) del bando di gara relativo alla procedura che ha condotto alla iniziale aggiudicazione del servizio in favore della ricorrente; inoltre di reiezione della domanda di risarcimento danni.

  2. - A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:

    1. - Erroneità della sentenza.

      Il primo giudice ha dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo del giudizio senza considerare che alla fattispecie non era applicabile l'art. 8 del d. lgs. n. 53/2010 e che comunque sussisteva errore materiale.

    2. - Al fine di non incorrere nella decadenza di cui all'art. 101, comma 2, del c.p.a. è stata ribadita la fondatezza delle doglianze formulate con i motivi di ricorso di primo grado:

      2.1.- Con riguardo al motivo, posto a base del provvedimento di revoca, che la documentazione era stata prodotta oltre il termine di cui alla nota dirigenziale n. 109 del 2010 ed oltre il termine perentorio decorrente dal 23.4.2010, sono state dedotte le seguenti censure:

      Eccesso di potere nella forma della manifesta infondatezza, dell'illogicità e dello sviamento. Violazione dei principi di efficienza dell'azione amministrativa, di affidamento procedimentale, di correttezza, imparzialità e buona amministrazione. Violazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della l. n. 241/1990.

      2.2.- Con riguardo all'ulteriore motivo di revoca, consistente nella circostanza che l'importo della garanzia fideiussoria prodotta risultava dimezzato rispetto a quello del 10% prescritto dall'art. 113 del d. lgs. n. 163/2006 e nella omessa produzione del certificato di qualità UNI ISO EN ISO 9001/2000, sono stati formulati i seguenti motivi:

      2.2.- Violazione di legge (artt. 40, 75 e 113 del d. lgs. n. 163/2006). Violazione delle norme e dei principi generali in materia di presentazione dei documenti di gara. Violazione del bando di gara. Eccesso di potere nella...

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