Sentenza nº 3687 da Council of State (Italy), 15 Luglio 2014

Data di Resoluzione15 Luglio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Riccardo Virgilio, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore

Umberto Realfonzo, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma: Sezione III, n. 05801/2012, resa tra le parti, concernente risarcimento danni subiti a seguito del provvedimento di sospensione dall'albo nazionale dei costruttori

sul ricorso numero di registro generale 8513 del 2012, proposto da:

Duilio Cassina, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Ferola e Giancarlo Navarra, con domicilio eletto presso Giancarlo Navarra in Roma, Piazzale Porta Pia, 121;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2014 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Raffaele Ferola, Giancarlo Navarra e l'Avvocato dello Stato Alessia Urbani Neri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. - Con ricorso al TAR del Lazio, il sig. Duilio Cassina domandava il risarcimento danni subiti (dalla società Duilio Cassina Estero) in relazione alla sospensione dalle gare pubblica disposta dall'Albo nazionale dei costruttori nel 1990, provvedimento annullato dal Consiglio con sentenza n. 5016 del 2003.

    L'istante proponeva il ricorso nella qualità di cessionario ?del credito litigioso vantato dalla Arturo Cassina Estero? nei confronti del Ministero delle Infrastrutture, credito ceduto con atto del 28-12-1991 e notificato all'Amministrazione (quale soggetto debitore ceduto) il 26 luglio 2011.

    Con la sentenza epigrafata il TAR, in via preliminare, dichiarava il difetto di legittimazione attiva del ricorrente a proporre una domanda di risarcimento danni derivanti dalla lesione di un interesse legittimo in forza di una cessione di credito. Il Tribunale, inoltre, riteneva il ricorso contenente la domanda di risarcimento danni (notificato il 5-8-2011) tardivo in quanto proposto ?non solo ben oltre il termine di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza (2003), ma anche oltre il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, che ha introdotto tale termine perentorio. Poiché il codice non ha previsto un regime transitorio, il termine di centoventi giorni si deve ritenere decorrente dalla data della sua entrata in vigore, 16 settembre 2010.

  2. - Di qui l'appello proposto dal sig. Cassina, che avversa la decisione di primo grado, chiedendone la riforma annullamento alla stregua di censure riassunte nella parte in diritto della presente decisione.

    2.1- Si è costituito nel giudizio il Ministero intimato resistendo al gravame ed esponendo in contestuale successiva memoria (6.2.2014) le proprie argomentazioni difensive (tra le quali un'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria), che si intendono qui riportate.

    2.2.- Parte appellante ha replicato con memoria (4.4.2014) le proprie tesi e, alla pubblica udienza del 25 marzo 2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

    DIRITTO

  3. - Con la decisione gravata, il TAR ha individuato la controversia in esame nella questione di diritto se il credito ancora non venuto ad esistenza, e sostenuto a titolo di risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo (nella specie da illegittima sospensione dall'Albo costruttori) possa essere oggetto di cessione, determinando conseguentemente il trasferimento della legittimazione ad agire in risarcimento nei confronti dell'amministrazione.

    Il giudice di primo grado ha anche dichiarato tardivo il...

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