Sentenza nº 3690 da Council of State (Italy), 15 Luglio 2014

Data di Resoluzione15 Luglio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA, n. 893/2002, resa tra le parti, concernente la negata restituzione di oneri di urbanizzazione;

sul ricorso numero di registro generale 6523 del 2003, proposto dalla s.a.s. Immobiliare Gardenia, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Mina e Daniele Manca Bitti, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Roma, via Luigi Luciani n. 1;

Il Comune di Gussago, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Bonomi e Enrico Romanelli, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Roma, viale Giulio Cesare n. 14;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto il controricorso del Comune di Gussago;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2014 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti l'avvocato Manca Bitti e l'avvocato Pafundi, per delega dell'avvocato Bonomi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. La Immobiliare Gardenia s.a.s. agisce nel presente giudizio per ottenere dal Comune di Gussago la restituzione della somma (in divisa attualmente corrente) di ? 8.691,78 (pari ad originarie £. 16.829.646), a suo dire indebitamente corrisposta a titolo contributo di costruzione a fronte degli oneri concessori dovuti ex art. 3 l. n. 10/1977 (?Norme in materia di edificabilità dei suoli?) per la realizzazione del fabbricato di civile abitazione sito in via Boschette, in forza di concessione edilizia n. 98-240 e relativa variante n. 99-042.

    Ad avviso della società, l'amministrazione avrebbe erroneamente incluso nel contributo di costruzione opere pertinenziali, consistenti in parcheggi interrati (22 box auto) realizzati in base alla l. n. 122/1989 (?Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale?).

  2. Il TAR Lombardia ? sez. staccata di Brescia, adito in primo grado col ricorso n. 222 del 1999, ha respinto la domanda, statuendo che l'amministrazione comunale aveva correttamente preteso il pagamento del contributo per i soli parcheggi ?realizzati fuori terra, escludendo quelli interrati?.

  3. Con l'appello in esame, la Immobiliare Gardenia nega tale circostanza fattuale, deducendo che le...

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