Sentenza nº 1982 da Council of State (Italy), 17 Aprile 2014

Data di Resoluzione17 Aprile 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Giuseppe Romeo, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

per regolamento di competenza

dell'ordinanza collegiale del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 10572/2013, resa tra le parti, concernente l'informativa prefettizia antimafia

sul ricorso numero di registro generale 540 del 2014, proposto da:

Consorzio Stabile Aedars s.c. a r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

U.T.G. - Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Mandarano, dall'Avv. Maria Teresa Maffey, dall'Avv. Sara Pagliosa e dall'Avv. Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

Visto il regolamento di competenza proposto dal Consorzio Stabile Aedars s.c. a r. l ;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Roma e del Ministero dell'Interno e del Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 15 e 16 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l'Avv. Clarizia, l'Avv. Izzo e l'Avvocato dello Stato Ferrante;

  1. Consorzio Stabile Aedars s. c. a r. l., odierno ricorrente, è un consorzio stabile che, a far data dal 2003, partecipa alle procedure di evidenza pubblica in forza del mandato collettivo ricevuto dalle imprese consorziate, che ne sono socie, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 del d. lgs. 163/2006 e dell'art. 94 del d.P.R. 207/2010.

  2. La compagine consortile è attualmente formata da 44 aziende ed è parte di numerosi contratti di appalto con diverse amministrazioni, per un valore complessivo non inferiore a circa 115.000.000,00 euro, tutti affidati alle proprie consorziate, ex lege o in base allo statuto, occupando, direttamente o per indotto, almeno 1000 dipendenti.

  3. La Prefettura di Roma ha progressivamente diramato 16 note interdittive antimafia, emesse ai sensi dell'art. 91 del d. lgs. 159/2011, tutte di identico tenore e contenuto, aventi solo diverso numero di protocollo.

  4. Nel contempo, con circolare diretta a tutte le Amministrazioni ai sensi del medesimo art. 91 del d. lgs. 159/2011, la Prefettura di Roma ha reso nota l'intervenuta adozione della misura interdittiva, di cui alle riferite note, a carico di Aedars.

  5. Il Consorzio ha impugnato tali provvedimenti e gli atti conseguenti innanzi al T.A.R. Lazio, sede di Roma.

  6. In primo luogo sono state impugnate dal Consorzio quattro note prefettizie alle quali non faceva seguito alcun atto applicativo e, in particolare, i seguenti atti:

    I) la nota prot. n. 194083/area I bis/O.S.P. emessa dalla Prefettura il 27.9.2013; R.G. 10604/2013;

    II) la nota prot. n. 194117/area I bis/O.S.P. emessa dalla Prefettura il 27.9.2013; R.G. 10605/2013;

    III) la nota prot. n. 193957/area I bis/O.S.P. emessa dalla Prefettura il 27.9.2013; R.G. 10606/2013;

    IV) la nota prot. n. 193981/area I bis/O.S.P. emessa dalla Prefettura il 27.9.2013; R.G. 10607/2013.

  7. In relazione a tali ricorsi il T.A.R. ha riconosciuto la propria competenza, ordinando all'Amministrazione di depositare documentazione e, nel contempo, fissando l'udienza per la discussione del merito.

  8. Con altri ricorsi, tutti proposti anch'essi al T.A.R. Lazio, Aedars ha impugnato le rimanenti note interdittive, emesse dalla Prefettura in data 27.9.2013, unitamente ai relativi atti applicativi e vincolati emessi dagli enti committenti destinatari.

  9. Il Consorzio Aedars, con il ricorso iscritto al R.G. 10811/2013, ha impugnato innanzi al T.A.R. Lazio la nota interdittiva prot. n. 197126/Area I bis/O.S.P., emessa dalla Prefettura di Roma il 2.10.2013, unitamente agli atti applicativi emessi dal Comune di Milano e, in particolare, il provvedimento con il quale il Comune ha esercitato il recesso dal contratto di appalto per l'esecuzione degli interventi di edilizia residenziale sociale nell'area di proprietà comunale sita in via Cogne.

  10. Il T.A.R. Lazio, con l'ordinanza n. 10572 del 9.12.2013, si è dichiarato incompetente, facendo applicazione del principio enunciato dall'Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 33 del 24.9.2012, e ha ritenuto, in particolare, che l'informativa esplicasse i propri effetti solo in ordine ai rapporti in corso con il Comune di Milano.

  11. Avverso detta ordinanza il Consorzio ha proposto regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 16 c.p.a., domandandone l'annullamento, con conseguente declaratoria della competenza del T.A.R. Lazio a conoscere della presente controversia.

  12. Il Consorzio censura la decisione del giudice capitolino per essersi acriticamente richiamata alla decisione dell'Adunanza Plenaria n. 33/2012, secondo la quale l'informativa prefettizia non è un atto a portata generale, ma opera solo in seno al singolo rapporto al quale afferisce e, pertanto, spiega i suoi effetti diretti nell'esclusivo ambito della circoscrizione territoriale ove quest'ultimo è costituito, affermando conseguentemente la competenza a conoscerne del T.A.R. di quella circoscrizione territoriale.

  13. Rileva tuttavia il Consorzio che, successivamente, la medesima Adunanza Plenaria ha chiarito che il criterio degli ?effetti diretti territorialmente limitati? della informativa prefettizia si giustificherebbe esclusivamente in ragione della disciplina ratione temporis vigente e, cioè, del d. lgs. 490/1994 e del d.P.R. 252/2010, successivamente abrogata dal nuovo Codice Antimafia (d. lgs. 159/2011).

  14. In particolare, osserva la difesa del Consorzio (p. 6 del ricorso per regolamento di competenza), le ordinanze n. 3 e n. 4 dell'Adunanza Plenaria, nel ribadire la suesposta soluzione, hanno sottolineato con forza come fosse estranea al thema decidendum la disciplina sopravvenuta per effetto del d. lgs. 159/2011, la quale ha regolato in modo organico, agli artt. 84 e ss., la materia de qua, ?introducendo molteplici profili di novità, con riguardo, tra l'altro, agli effetti soggettivi, alla durata e alla pubblicità delle informative?.

  15. Errerebbe pertanto l'impugnata ordinanza, ad avviso del Consorzio ricorrente, nel fare meccanica applicazione di regulae iuris elaborate sotto la previgente disciplina, senza tener conto, come viene sottolineato nelle testé menzionate ordinanze, delle profonde innovazioni introdotte dal d. lgs. 159/2011.

  16. Un simile errore, assume il ricorrente, sarebbe grave e sostanziale, perché il precedente criterio degli ?effetti diretti?, affermatosi a partire dall'ordinanza n. 33 del 2012, si fondava sul presupposto che, alla stregua del d. lgs. 490/1994 e del d.P.R. 252/1998, le informative prefettizie non avessero portata generale.

    15.1. Ma tali considerazioni non potrebbero più essere seguite alla luce della sopravvenuta disciplina normativa, attualmente vigente, dalla quale si desumerebbero indici ed elementi caratterizzanti la ?nuova? informativa prefettizia quale atto trascendente il singolo rapporto contrattuale, dal quale origina, per assurgere ad atto con valenza generale.

    15.2. La disposizione dell'art. 91, comma 7, del d. lgs. 159/2011, nel prevedere in particolare che, ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informativa antimafia interdittiva sia tempestivamente comunicata anche in via telematica all'Osservatorio dei contratti pubblici istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e a numerose altre entità amministrative, centrali e periferiche, dimostrerebbe che gli effetti dell'informativa non si producono più in via esclusiva nei confronti dell'ente istante, interessando, per quanto di competenza, tutti i soggetti indicati, rispetto ai quali gli enti committenti istanti, di cui alla lettera b) dell'art. 91, comma 7, sono soltanto ?uno? dei semplici destinatari.

    15.3. Ne discenderebbe, secondo il Consorzio, che l'informativa emanata dalla Prefettura non assurge a provvedimento operante in via esclusiva in senso al singolo rapporto esistente con l'ente richiedente e destinatario dell'informativa, ma costituisce una misura di portata ben più generale, sia con riguardo ai suoi destinatari che agli effetti che ad essa conseguono.

    15.4. Altro elemento di significativa discontinuità rispetto al previgente quadro normativo sarebbe poi, secondo il ricorrente, la generale previsione, contenuta nell'art. 94 del d. lgs. 159/2011, che tutte le pubbliche amministrazioni abbiano, una volta emessa e ricevuta l'informativa, l'obbligo di revocare le autorizzazioni e le concessioni oppure di recedere dal contratto.

    15.5. A tali considerazioni il ricorrente aggiunge il rilievo che l'informativa viene trasmessa ?ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni? e in tale prospettiva rileva, come ha espressamente previsto il legislatore, anche la prescritta iscrizione obbligatoria nel casellario informativo dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

    15.6. Sotto tale profilo la misura prefettizia risulta ex se idonea ad incidere, a mero titolo esemplificativo, sulla partecipazione alle procedure di gara, sul mantenimento dell'attestazione di qualificazione SOA e, più in generale, sul mantenimento dei benefici economici concessi dalle PP.AA. e/o dei rapporti contrattuali in essere, cosicché, anche sotto tali concorrenti profili, la relativa valenza generale apparirebbe un dato incontrovertibile.

    15.7. Il Consorzio ricorrente ne conclude...

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