Sentenza nº 3573 da Council of State (Italy), 11 Luglio 2014

Data di Resoluzione11 Luglio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA ? MILANO, SEZIONE IV, n. 2074/2013, resa tra le parti, concernente un diniego di autorizzazione al recupero della cava ?Coppa?, in Comune di Cantello;

sul ricorso numero di registro generale 7098 del 2013, proposto dalla Provincia di Varese, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Salvemini, con domicilio eletto presso la signora Milena Conti in Roma, via Fossato di Vico n. 10;

La Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avvocato Viviana Fidani, con domicilio eletto presso la signora Emanuela Quici in Roma, via Nicolo Porpora n. 16;

il Comune di Cantello, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Boscolo, con domicilio eletto presso la signora Milena Conti in Roma, via Fossato di Vico n. 10;

la s.r.l. Italinerti, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Travi e Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Roma, via del Viminale n. 43;

il Comune di Varese, non costituitosi nel secondo grado del giudizio;

Legambiente Onlus, Amici della Terra Onlus - Varese, Associazione Acquaria, rappresentati e difesi dall'avvocato Umberto Fantigrossi, con domicilio eletto presso il signor Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'appello incidentale del Comune di Cantello;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, della Italinerti s.r.l. e di Amici della Terra Onlus ? Varese, Legambiente Onlus e Associazione Acquaria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2014 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti l'avvocato Salvemini, l'avvocato Schiena per delega dell'avvocato Fidani, l'avvocato Boscolo, l'avvocato Travi e l'avvocato Saporito, per delega dell'avvocato Fantigrossi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Si controverte nel presente giudizio sulla accoglibilità della richiesta di autorizzazione della Italinerti s.r.l., società esercente l'attività di estrazione mineraria, per la coltivazione ed il recupero della cava ?Coppa?, sita in un'area di sua proprietà nel Comune di Cantello, località ?Valle Bevera?.

    L'istanza autorizzativa (presentata il 28 dicembre 2009) conseguiva alla destinazione al sito ad ?ambito di recupero?, in base al piano cave della Provincia di Varese (approvato con delibera del consiglio regionale n. 698 del 30 settembre 2008).

    Accadeva tuttavia che ? a seguito di una successiva proposta della Provincia di Varese - la Regione Lombardia ne ha disposto lo stralcio da detto piano (delibera consiliare n. 554 del 25 settembre 2012) e, pertanto, che la stessa amministrazione che ne ha proposto lo stralcio ha poi respinto l'istanza di autorizzazione (determinazione del 5 dicembre 2012, n. 4546).

    Il Comune di Cantello ha infice adeguato - in conseguenza dello stralcio - il proprio piano di governo del territorio (delibera consiliare del 18 dicembre 2012, n. 41).

  2. La società Italinerti ha impugnato tutti tali atti per sé sfavorevoli, con distinti ricorsi proposti al TAR Lombardia ? sede di Milano (r.g. nn. 3095 e 3096 del 2012 e 404 del 2013).

    Davanti allo stesso Tribunale, peraltro, la stessa società aveva impugnato (r.g. n. 69 del 2012) anche il diniego emanato dalla Provincia di Varese (nota n. 99774 del 14 dicembre 2011) all'autorizzazione alla sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Cantello, necessaria per avviare il recupero della cava ed il rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 15 l. reg. 14 del 1998 (?Nuove norme per la disciplina della coltivazione di minerali di cava?).

    Dal canto loro, peraltro, anche la Provincia ed il Comune di Cantello hanno impugnato (r.g. nn. 1123 e 1288 del 2011) la decisione della Regione Lombardia di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di recupero formulato dalla società Italinerti a sostegno della propria istanza autorizzativa (decreto regionale del 20 gennaio 2011, n. 597).

  3. Con la sentenza appellata, previa riunione per connessione di tutti i ricorsi, e per quanto ancora di interesse, il TAR respingeva le impugnative delle amministrazioni ed accoglieva quelle della società.

  4. Contro la sentenza del TAR hanno proposto l'appello principale n. 7098 del 2013 la Provincia di Varese e l'appello incidentale il Comune di Cantello.

    Si è costituita in giudizio la società Italinerti.

    La Regione Lombardia, inizialmente costituitasi per resistere agli appelli, ha formulato conclusioni adesive alle amministrazioni appellanti per quanto riguarda il mancato esperimento della valutazione ambientale strategica in sede di elaborazione del piano cave.

    Aderiscono inoltre agli appelli Legambiente, Associazione amici della terra di Varese e Acquaria, intervenienti ad opponendum nelle impugnative della società.

    All'udienza del 29 aprile 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

    DIRITTO

  5. Con un primo motivo, l'appellante Provincia di Varese contesta che l'approvazione nel 2008 del piano cave abbia fatto sorgere in capo alla società Italinerti un affidamento in ordine al rilascio dell'autorizzazione e deduce comunque il carattere recessivo di tale affidamento rispetto alle esigenze di protezione dei valori ambientali presenti nella zona.

    1.1 Con una seconda censura l'amministrazione appellante principale ripropone la questione della mancata sottoposizione a verifica ambientale strategica e di impatto ambientale (VAS e VIA), rispettivamente del piano approvato nel 2008 e del progetto di recupero della cava sotteso all'istanza autorizzativa.

    1.2 Con un terzo motivo, la Provincia invoca il rispetto del principio di precauzione (art. 301 d.lgs. n. 152 del 2006) ed in particolare l'esigenza ad esso sottesa di prevenire i rischi ambientali in un caso, come quello oggetto del presente giudizio, nel quale le ricadute ambientali del progetto di recupero in contestazione non siano complete, a causa della possibile interferenza dell'attività estrattiva con la sottostante falda acquifera che assicura...

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