Sentenza nº 799 da Campania, Napoli, 13 Febbraio 2009

Data di Resoluzione13 Febbraio 2009
EmittenteCampania - Napoli

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Carlo d'Alessandro, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere, Estensore

Vincenzo Blanda, Primo Referendario

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, della delibera n. 39 del 24.7.1998 di C.C. con cui è stata revocata la delibera consiliare n. 30 del 30.6.1998 che aveva espresso parere favorevole al rilascio di concessione edilizia in deroga.

Sul ricorso numero di registro generale 9002 del 1998, proposto da:

D'Amato Antonietta, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Anzisi, Roberto Montemurro, Stefania Pisciotta, , Renato Veneruso, Ugo Sangiovanni con domicilio eletto presso quest'ultimo in Napoli, via Scarlatti, 188;

Comune di Brusciano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sepe, presso cui elett.te dom. in Napoli, via Bracco N.57;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Brusciano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29/01/2009 il Cons. Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente espone di essere proprietaria di un fondo ricadente in zona agricola del territorio comunale, sul quale aveva realizzato un deposito agricolo con annessa residenza e servizi, e sottotetto non abitabile per deposito prodotti dell'agricoltura, giusta concessioni edilizie nn. 139/210/94 e 157/220/95;

che successivamente mutava la destinazione di uso del manufatto, e lo adibiva a centro revisione e collaudi di autoveicoli, essendo titolare di società che aveva ricevuto concessione per l'effettuazione della revisione veicoli a motore;

che con istanza del 21.4.1998 richiedeva il rilascio di concessione edilizia in deroga per il cambio di uso, ed il Comune, con delibera consiliare n. 30/1998, rilasciava parere favorevole alla deroga sulla scorta delle positive ricadute occupazionali e di impulso al mercato locale, artigianale e commerciale, nonché alla riduzione dei tempi del relativo servizio sul territorio comunale;

che la delibera era pubblicata e rimessa alla ripartizione urbanistica dell'amministrazione provinciale, e nelle more l'amministrazione disponeva un sopralluogo;

che a seguito del sopralluogo effettuato dai VV.UU. veniva contestato che le modifiche concernenti il cambio di destinazione di uso erano state già realizzate,senza attendere la concessione in deroga;e che era stata effettuata la copertura di un piccolo manufatto sito nel piazzale antistante l'edificio;

che l'amministrazione emetteva delibera di revoca della precedente determinazione favorevole;

tanto premesso, lamentava:

1- eccesso di potere e violazione dei principi in tema di revoca: la delibera di revoca è motivata solo sul rilevo di alcune difformità rispetto all'originario progetto assentito per destinazione agricola;manca ogni motivazione in ordine al sopravvenuto venir meno dei requisiti che avevano condotto al rilascio del provvedimento positivo;

2- eccesso di potere sotto vari profili: a fronte dell'ampia motivazione del parere favorevole ,la delibera di revoca è scarnamente motivata ed è contraddittoria rispetto alle motivazioni della prima delibera;

3- violazione e falsa applicazione art. 41 legge 1150/42 ed art. 3 legge 1357/55, eccesso di potere: con la revoca è stata denegata la concessione in deroga richiesta ,mancando la considerazione degli specifici interessi pubblici sottesi; peraltro la concessione in deroga a mente dell'art . 3 legge 1357/55 è assentibile anche con riferimento a costruzioni già poste in essere, ben potendosi ritenere compatibili deroga e sanatoria.

Il Comune di Brusciano si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della domanda.

Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009 il ricorso è stato ritenuto in decisione

DIRITTO

Giusta quanto anticipato in punto di fatto, il presente ricorso verte sulla legittimità della revoca del nulla osta rilasciato dal Consiglio comunale di Brusciano in relazione alla concessione edilizia in deroga richiesta da parte ricorrente per la realizzazione di un centro revisione veicoli a motore, mediante il cambio di destinazione di uso di un manufatto agricolo a suo tempo assentito.

Lamenta parte ricorrente difetto di motivazione : in particolare si accentua il profilo che la revoca è motivata solo sul rilevo di alcune difformità rispetto all'originario progetto assentito per destinazione agricola;manca ogni motivazione in ordine al sopravvenuto venir meno dei requisiti che avevano condotto al rilascio del provvedimento positivo;è stato unicamente considerato l'aspetto della incompatibilità tra deroga e sanatoria, in relazione al già effettuato cambio di uso dei locali riscontrato con il sopralluogo disposto.

Va premesso che la procedura per la concessione edilizia in deroga è disciplinata dall'art. 14 TU 380/01, intitolato ?Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del

2000, art. 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3) , il quale dispone:

  1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali e' rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia.

  2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, puo' riguardare esclusivamente i limiti di densita' edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Sotto un profilo strettamente procedimentale,rilevante ai fini dell'esame della ammissibilità del presente ricorso, va premesso che l'iter previsto dall'art. 41-quater della l. n. 1150/1942 ( ora art. 14 DPR 380/2001) prevede, come atto terminale del procedimento azionato dall'istante , la concessione edilizia ( ora permesso di costruire) in deroga, che è accordata o negata previa deliberazione del Consiglio Comunale. Quest'ultima si configura, quindi, come atto interno del procedimento, non...

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