Ordinanza nº 194 da Constitutional Court (Italy), 09 Luglio 2014

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione09 Luglio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 194

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Sabino CASSESE Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 (Nuovo testo delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato), convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 911 (più precisamente: dell’art. 11 delle «Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone» approvate dal predetto r.d.l. n. 1948 del 1934 e ad esso allegate), promosso dal Tribunale ordinario di Napoli nel procedimento civile vertente tra M.F.R. e Trenitalia spa, con ordinanza del 27 gennaio 2012, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visti l’atto di costituzione di Trenitalia spa, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 20 maggio 2014 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi l’avvocato Carmine Punzi per Trenitalia spa e l’avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 27 gennaio 2012, il Tribunale ordinario di Napoli, adìto a seguito di appello proposto da una parte privata avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Napoli (con la quale era stata respinta la domanda proposta per ottenere dalla società Trenitalia il risarcimento dei danni patrimoniali subìti in conseguenza del ritardo riportato dal treno Napoli-Roma il 4 luglio 2005), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 (Nuovo testo delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato), convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 911 (più precisamente: dell’art. 11 delle «Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone» approvate dal predetto r.d.l. n. 1948 del 1934 e ad esso allegate);

che, secondo il giudice a quo, l’appello, nella specie, anche se riferito a causa di valore inferiore ad euro millecento, deve ritenersi ammissibile, a norma dell’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, in quanto la domanda si riferisce ad un contratto per adesione;

che – sottolinea il giudice rimettente «sempre in punto di rilevanza» – la parte attrice avrebbe dedotto e provato di aver sofferto un danno patrimoniale, in conseguenza del ritardo del treno di circa 94 minuti, riferibile, oltre che all’ammontare del prezzo del biglietto ferroviario, anche alle spese sostenute per la perdita della coincidenza del volo Roma-Zurigo, con la conseguente necessità di acquistare un nuovo biglietto aereo, oltre alle spese per un rientro a Napoli e un ritorno a Roma il giorno seguente;

che dagli artt. 9 e 10 del predetto r.d.l. n. 1948 del 1934 emergerebbe che il viaggiatore può ottenere, a determinate condizioni, il rimborso del biglietto e solo qualora il medesimo non sia stato utilizzato e la partenza del treno sia stata ritardata di almeno un’ora;

che, nel caso di specie, escluso che la causa del ritardo possa ricondursi a caso fortuito o forza maggiore – che esonererebbero il vettore dalla responsabilità –, posto che esso è dipeso da un guasto al locomotore e dunque da fattore imputabile al vettore, essendo questi tenuto ad un’adeguata manutenzione del mezzo di trasporto;

che la normativa richiamata dovrebbe ritenersi vigente, «atteso che la stessa, abrogata dall’art. 24 D.L. n. 112/08, convertito nella l. n. 133/2008, e ribadita con decorrenza dal 16/12/2009 dall’art. 2 comma 1 D.L. n. 200/2008, è stata ripristinata in sede di conversione del predetto decreto dall’art. 1 L. n. 9/2009»;

che, d’altra parte, «i fatti di causa risalgono al luglio 2005, sicché, in mancanza di un’espressa disciplina transitoria, l’abrogazione temporanea della normativa di cui alla L. n. 911/1935, attuata dal richiamato art. 24 D.L. n. 112/08, non ha in alcun modo interferito sulla piena applicabilità di detta normativa alla fattispecie oggetto di lite»;

che la responsabilità del vettore risulterebbe ancora disciplinata dal r.d.l. n. 1948 del 1934, trattandosi, in ogni caso, di «regolamentazione autorizzata dall’atto di concessione ed applicabile a tutti gli utenti del servizio, come previsto dall’art. 1679 comma 1° c.c., e quindi avente valore di fonte normativa regolamentare e...

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