Sentenza nº 193 da Constitutional Court (Italy), 09 Luglio 2014

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione09 Luglio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 193

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Sabino CASSESE Presidente

- Giuseppe TESAURO Giudice

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), promosso dalla Corte di cassazione nel procedimento vertente tra l’Ordine dei farmacisti della Provincia di Foggia e D’Addetta Carlo Ignazio ed altri, con ordinanza del 3 settembre 2013 iscritta al n. 248 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di costituzione di D’Addetta Carlo Ignazio;

udito nell’udienza pubblica del 20 maggio 2014 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

udito l’avvocato Marco Paoletti per D’Addetta Carlo Ignazio.

Ritenuto in fatto

  1. – La Corte di cassazione, con ordinanza del 3 settembre 2013, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 (recte: art. 17, primo e secondo comma, lettera c) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), nella parte in cui non prevede che la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (di seguito: Commissione centrale), nell’esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, sia composta da un numero di membri effettivi e supplenti che, nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione di una decisione resa dalla stessa, permetta di celebrare l’eventuale giudizio di rinvio davanti ad un collegio del quale non facciano parte i componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione cassata.

  2. – L’ordinanza di rimessione premette che la Commissione centrale, con decisione del 28 marzo 2008, ha rigettato l’impugnazione proposta da un farmacista avverso il provvedimento con il quale gli era stata inflitta la sanzione della censura, per violazione dell’obbligo di osservanza dell’orario di chiusura della farmacia.

    La Corte di cassazione, con ordinanza del 27 maggio 2010, n. 12947, in accoglimento del ricorso proposto dall’incolpato, ha cassato detta decisione, disponendo il rinvio «alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie in diversa composizione». Quest’ultima, con decisione dell’11 luglio 2011, n. 16, dopo avere premesso che, in forza della disciplina che ne regola la composizione, «non era possibile procedere alla composizione dell’organo giudicante in modo diverso da quello che aveva emesso la pronuncia cassata e che per evitare una stasi processuale era necessario procedere comunque a nuova decisione», ha accolto il ricorso.

    Avverso detta decisione ha proposto ricorso l’Ordine dei farmacisti della Provincia di Foggia, formulando tre motivi di censura, con il primo dei quali ha dedotto, tra l’altro, che «la Commissione centrale avrebbe dovuto investire» la Corte di cassazione della questione della «impossibilità di procedere al nuovo giudizio in una composizione integralmente diversa».

    2.1.– Il giudice a quo premette che l’art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), aveva previsto il riordino della Commissione centrale e, tuttavia, in virtù dell’art. 15, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, la stessa continua ad operare sulla base della norma censurata. La disciplina stabilita dalla norma censurata comporta che la Commissione centrale, quando è chiamata a decidere i procedimenti disciplinari nei confronti dei farmacisti in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, non può essere composta da membri diversi da quelli che hanno pronunciato la decisione cassata.

    Il citato art. 17 dispone, infatti, che la Commissione centrale è composta da tre membri di diritto e, nei procedimenti concernenti i farmacisti, anche da un ispettore generale per il servizio farmaceutico e da otto farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti, prevedendo (al comma settimo) che «Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui è in esame la pratica», nonché (al comma ottavo) che «In caso di impedimento o di incompatibilità dei membri effettivi, rappresentanti le categorie sanitarie, intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa categoria». La Commissione centrale decide, quindi, detti procedimenti disciplinari con nove componenti: i tre componenti di diritto, di cui al citato art. 17, comma primo, nonché l’ispettore generale per il servizio farmaceutico e cinque farmacisti, quali componenti effettivi.

    2.2.– Questa...

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