Sentenza nº 3356 da Council of State (Italy), 03 Luglio 2014

Data di Resoluzione03 Luglio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Vito Poli, Presidente FF

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, n. 388 dell?11 luglio 2013, resa tra le parti, concernente proclamazione degli eletti all'esito delle consultazioni elettorali della Regione Friuli Venezia-Giulia del 21 e 22 aprile 2013.

sul ricorso numero di registro generale 7365 del 2013, proposto dai signori Everest Bertoli, Cacitti Luigi, Cisint Anna Maria, Gasparutti Michela, Claudio Giacomelli, Marzio Giau, Roberto Marin, Micaela Sette, Leonardo Zappalà, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Luigi Di Tolle, con domicilio eletto presso Ignazio Abrignani in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 8;

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore Volpe e Beatrice Croppo, con domicilio eletto presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia, in Roma, piazza Colonna, n. 355;

Debora Serracchiani, Igor Gabrovec, Giulio Lauri, Franco Codega, Franco Rotelli, Stefano Ukmar, Emiliano Edera, Vito Sara, Diego Moretti, Alessio Gratton, Stefano Pustetto, Pietro Paviotti, Enzo Marsilio, Sergio Bolzonello, Daniele Gerolin, Renata Bagatin, Renzo Liva, Chiara Giau, Armando Zecchinon, Gino Gregoris, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Marpillero e Claudio Consolo, con domicilio eletto presso Massimo Luciani in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;

Ministero dell'Interno ? Ufficio territoriale del Governo di Trieste, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia e del Ministero dell'interno;

Visto l'atto di costituzione in giudizio, e contestuale appello incidentale condizionato, dei signori Debora Serracchiani, Igor Gabrovec, Giulio Lauri, Franco Codega, Franco Rotelli, Stefano Ukmar, Emiliano Edera, Vito Sara, Diego Moretti, Alessio Gratton, Stefano Pustetto, Pietro Paviotti, Enzo Marsilio, Sergio Bolzonello, Daniele Gerolin, Renata Bagatin, Renzo Liva, Chiara Giau, Armando Zecchinon, Gino Gregoris,;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2014 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Di Tolle, Volpe, Marpillero e Consolo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Friuli Venezia-Giulia gli odierni appellanti avanzavano richiesta di annullamento della proclamazione e della convalida degli eletti riguardanti l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia, svoltesi il 21 e 22 aprile 2013. Al ricorso introduttivo di prime cure reagivano gli odierni intimati con ricorso incidentale teso ad ottenere, qualora fosse stato ritenuto fondato, anche in parte qua, il ricorso principale, l'annullamento delle operazioni di scrutinio e del verbale di proclamazione degli eletti delle predette elezioni regionali nella parte in cui non attribuiscono ai ricorrenti incidentali e alle liste collegate al Presidente eletto i voti validi risultanti dalle schede già dichiarate nulle, dalle schede asseritamente mancanti e dalle schede valide, contestate col ricorso principale.

  2. Il primo Giudice dichiarava il ricorso principale in parte inammissibile ed in parte infondato, conseguentemente dichiarava improcedibile per difetto di interesse il ricorso incidentale.

    2.1. In particolare, il TAR concludeva per la parziale inammissibilità e parziale infondatezza della denunciata violazione dell'art. 45, 5° comma, della L.R. 18.12.2007 n. 28 e conseguente erroneità dei verbali degli uffici elettorali di sezione e del verbale dell'ufficio elettorale centrale per omessa indicazione dei motivi per cui si era ritenuto nullo un numero rilevante di schede. Infatti, premesso che il numero globale di schede nullo non poteva ritenersi anomalo, in quanto pari al 2,16% del totale dei votanti, valutava come non accoglibile la domanda dei ricorrenti principali di ?verifica e rettifica?, nelle sezioni indicate, delle schede invalide. Le censure spiegate, infatti, a giudizio del TAR, per la loro stessa natura cozzano contro il carattere fidefaciente dei verbali elettorali, che impedisce la loro contestazione in assenza di querela di falso. Inoltre, le schede, che, ad avviso dei ricorrenti, sarebbero illegittimamente state dichiarate nulle sono quelle in cui nemmeno i rappresentanti di lista hanno avuto nulla da obiettare circa la loro nullità. Né, infine, alcuna norma di legge statale o regionale impone che venga motivata la declaratoria di nullità. In senso opposto, a giudizio del Tribunale, non sarebbe convincente la prospettazione dei ricorrenti principali, secondo la quale quasi tutti i verbali di sezione conterrebbero un numero non verificabile di schede nulle pari a 4.500, contenenti in realtà voti, che, in assenza di un convincente ragionamento, si sarebbero dovuti assegnare al Presidente Renzo Tondo, alla sua coalizione e alle liste collegate ed ai candidati di dette liste. Né, ancora, un simile assunto può dirsi dimostrato, con la richiesta di riesimanre tutti i verbali, ancorché minutamente indicati, contenenti più di cinque schede dichiarate nulle, con l'effetto di traslare l'onere della prova dal ricorrente all'amministrazione.

    Pertanto, in assenza di riscontri adeguati il TAR non riteneva di dover disporre accertamenti istruttori, che avrebbero comportato un inammissibile riconteggio pressoché totale, dato che investe il numero delle schede nulle di ben il 70% di tutte le sezioni, dal quale sarebbero potuti emergere anche voti a favore dei competitori elettorali dei ricorrenti principali.

    2.2. Il TAR non condivideva neanche il secondo motivo di ricorso con cui si lamentava la mancata (contestata a verbale) assegnazione al candidato Tondo di 9 voti nella sezione n. 2 del del Comune di Bertiolo e di 7 voti nella sezione n. 7 del Comune di Pasian di Prato, ritenendo, tra l'altro, che la censura non superi la prova di resistenza.

    2.3. Una terza censura, anch'essa disattesa dal Giudice di prime cure, aveva a sostenere che in numerose sezioni il numero dei votanti sarebbe risultato ampiamente superiore alla somma tra voti validi, schede bianche e schede nulle, onde non sarebbe stato riportato il corretto numero di voti assegnati o non assegnati e, di conseguenza, un cospicuo numero di voti, pari a 7.063, non sarebbe stato attribuito al candidato Presidente Tondo. A giudizio del TAR, invece, le...

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