Sentenza nº 3355 da Council of State (Italy), 03 Luglio 2014

Data di Resoluzione03 Luglio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere, Estensore

Vito Carella, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

per la riforma, quanto al ricorso n. 6777 del 2010, della sentenza del T.a.r. Emilia-Romagna - Sez. Staccata di Parma, Sezione I n. 18/2010, e, quanto al ricorso n. 6778 del 2010, della sentenza del T.a.r. Emilia-Romagna - Sez. Staccata di Parma n. 00020/2010, resa tra le parti, concernente imposizione di vincolo di tutela indiretta su terreni circostanti la "Villa Serena", in Piacenza.

sul ricorso numero di registro generale 6777 del 2010, proposto da:

Centro Finanziamenti s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Sgroi, Ennio Mazzocco, con domicilio eletto presso Ennio Mazzocco in Roma, via Ippolito Nievo, 61 scala D;

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro p ro tempore, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Parma e Piacenza; Direzione

regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore,rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Marchetti Andreana, Lillo Ettore, Lillo Maria Angela;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali, della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Parma e Piacenza; della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali, ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2014 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Sgroi e l'avvocato dello Stato Paola Palmieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 6778 del 2010, proposto da:

Lillo Maria Carla, Lillo Giuseppina, rappresentate e difese dagli avv. Ennio Mazzocco, Marco Sgroi, con domicilio eletto presso Ennio Mazzocco in Roma, via Ippolito Nievo, 61 scala D;

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Parma e Piacenza; Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Marchetti Andreana, Lillo Ettore, Lillo Maria Angelo;

FATTO

Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, l'attuale appellante Centro Finanziamenti s.r.l. agiva per l'annullamento del decreto n.787 dell?8 agosto 2006 della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, impositivo di un c.d. vincolo di tutela indiretta ? o meglio, di prescrizioni di tutela indiretta - ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) su terreni circostanti la Villa Serena in Piacenza, ivi inclusa l'area di proprietà della stessa società (fg.46 mapp.223 del catasto terreni): decreto adottato per tutelare l'integrità dei complessi architettonici, qualificati come beni culturali e denominati ?Villa Serena già Scribani e pertinenze? e ?Fondo Fratesca? e le loro condizioni di prospettiva, luce, visibilità, cornice ambientale e decoro.

La società ricorrente, proprietaria di area inclusa tra quelle interessate dalle dette prescrizioni, deduceva l'illegittimità del decreto lamentando: falsità del presupposto che non era stata ancora realizzata in loco la bretella stradale voluta dal Comune di Piacenza per risolvere le problematiche di viabilità, mentre l'arteria di comunicazione era già aperta al traffico; omessa valutazione delle caratteristiche dell'area di proprietà, anche in ragione della destinazione non agricola; spostamento di opera pubblica da tempo ultimata; illogicità e sproporzionatezza dell'estensione del vincolo a un raggio maggiore di 500 metri nonostante in precedenza si era rilevato che 200 metri sarebbero stati sufficienti a salvaguardare decoro e prospettiva del bene di interesse storico-artistico e nonostante le specifiche osservazioni presentate dal precedente proprietario sull'inesistenza di reali interferenze con la veduta della villa e con lo stradello di accesso; omessa valutazione delle osservazioni e ponderazione degli interessi coinvolti; estensione del vincolo in modo tanto rigoroso e inflessibile da apparire più vincolo diretto che indiretto; illogicità e assenza di motivazione; esercizio sviato del potere.

Il giudice di primo grado respingeva il ricorso ritenendolo infondato con la sentenza n.18 del 2010.

In relazione alle doglianze che coinvolgevano le prescrizioni relative alla bretella di raccordo, la sua sentenza affermava il difetto di legittimazione del ricorrente a sollevare questioni attinenti all'opera pubblica; riteneva ammissibili solo le censure relative alle limitazioni alla edificazione all'area di proprietà, che comunque respingeva ritenendo che: 1) non sussiste la dedotta contraddittorietà, in quanto il limite dei 200 metri era riferito alla specifica ubicazione della strada comunale e non alla estensione della fascia di rispetto; 2) alle osservazioni dei privati proprietari l'amministrazione ha puntualmente replicato, essendo pienamente esaustiva la serie di ragioni contenute nella relazione tecnico-scientifica allegata al decreto di vincolo, in disparte la regola secondo cui non sussiste a rigore obbligo di puntuale motivazione sulle osservazioni degli interessati; 3) l'appartenenza dell'area a un unitario contesto territoriale così individuato rendeva lo stesso assoggettato al regime di vincolo, prescindendo da ostacoli alla visibilità dell'area; 4) la qualificazione come agricolo dell'intero comparto è stata data sulla base dell'effettivo stato dei luoghi oltre che della loro vocazione; 5) è da rigettare la censura di non aver tenuto conto del sacrificio del diritto di proprietà, in quanto è evidente che la tutela della cornice ambientale ha come effetto tale compressione; 6) era da rigettare la censura che si sarebbe introdotto un vincolo di tutela diretta sul bene, in quanto in realtà è stata considerata solo la cornice ambientale da assoggettare a tutela, in coerenza con la natura di vincolo indiretto; 7) non sussiste incoerenza rispetto al parere reso in data 23 settembre 2005 dal Comitato Tecnico-Scientifico per i beni architettonici e paesaggistici, che aveva suggerito l'adozione di forme di tutela indiretta senza fissare però parametri rigidi, devoluti alla competente Sovrintendenza; 8) non sussistono estremi di macroscopica incongruenza o illogicità rispetto alla natura di vincolo indiretto, il quale non ha un contenuto prescrittivo tipico, ma richiede che di volta in volta sia individuate le disposizioni da adottare al fine della conservazione e fruibilità del bene.

Analoga sentenza veniva emessa dal giudice di primo grado in pari data (sentenza 14 gennaio 2010, n.20) ad esito della stessa udienza (15 dicembre 2009) sul ricorso di due proprietarie similmente incise dal medesimo provvedimento (n.787 dell?8 agosto 2006).

Avverso tali sentenze n.18 e n.20 del 2010 emesse dal Tribunale amministrativo dell'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, propongono appello la stessa Centro Finanziamenti s.r.l. e le signore Lillo Maria Carla e Lillo Giuseppina, deducendo quanto segue e in sostanza riproponendo i motivi già proposti e respinti in primo grado: 1) il vincolo è stato disposto sul falso presupposto che la situazione di fatto sulla quale esso era destinato ad incidere fosse completamente diversa dalla realtà e non contemplasse ancora la bretella stradale; c?è difetto di istruttoria anche per l'ignoranza dell'esistenza di un distributore di carburante; sono state trascurate le caratteristiche topografiche e morfologiche e la destinazione non agricola dell'area; è erroneo ravvisare un difetto di legittimazione a ricorrere avverso gli atti concernenti un'opera pubblica, in quanto non ci si duole delle prescrizioni concernenti la bretella stradale in sé ma in relazione all'illegittimo decreto di vincolo, che si basa su una percezione di visibilità e di Villa Serena non reale; 2) erroneità della sentenza per non aver ravvisato difetto di istruttoria e motivazione, in quanto in precedenza la Soprintendenza aveva ipotizzato solo una fascia di tutela indiretta per evitare l'alterazione dei luoghi nello spazio immediatamente adiacente (contraddizioni rilevate dal primo giudice con la sentenza n.309 del 2010 - in realtà n.309 del 2007 - che aveva accolto il ricorso del Comune di Piacenza), nonché omessa motivazione in ordine al ripensamento avvenuto dal 2005 al 2006 e in ordine alle varie osservazioni sollevate dal dante causa dell'appellante, 3) erroneità nel non considerare che l'area ha destinazione urbanistica edificatoria ed eccesiva rigidità del vincolo che prescrive...

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