Sentenza nº 3399 da Council of State (Italy), 04 Luglio 2014

Data di Resoluzione04 Luglio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Vito Carella, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

Andrea Pannone, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE I, n. 8961/2012, resa tra le parti e concernente: pratica commerciale scorretta - opuscolo di guida pensionistica;

sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2013, proposto da:

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Messina e Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Roma, via C. Beccaria, 29;

Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori - Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio eletto presso Ufficio legale nazionale Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 73;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Piera Messina, Giuliano e l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio respingeva (a spese compensate) il ricorso n. 11370 del 2008, proposto dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - INPDAP avverso il provvedimento n. 18888 del 17 settembre 2008, con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM aveva qualificato come pratica commerciale scorretta e ingannevole, ai sensi degli artt. 20 e 22 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e ss.mm.ii., la campagna pubblicitaria lanciata dall'INPDAP a partire dal mese di settembre 2007 in relazione all'offerta di prestiti e mutui erogati dalla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, mediante diffusione, tra i pensionati, di un opuscolo dal titolo «I servizi INPDAP non hanno età - Guida per chi è in pensione», a mezzo posta e sul proprio sito internet www.inpdap.gov.it, vietandone l'ulteriore diffusione e irrogando all'ente previdenziale la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 230.000,00.

    L'Autorità ? previa qualificazione dell'INPDAP quale ?professionista? ai sensi del Codice del consumo sulla base del duplice rilievo, che la pratica commerciale in questione esulava dall'attività istituzionale relativa alla Gestione del Fondo per il credito, e che la censurata attività promozionale si risolveva in una forma di pubblicità volta ad attrarre i consumatori in concorrenza con l'attività creditizia svolta dalle banche ? riteneva la natura ingannevole della pratica commerciale, la sua idoneità a falsare in modo apprezzabile la scelta dei consumatori e la sua contrarietà alla diligenza professionale, essendo l'opuscolo connotato da una rilevante omissione informativa riguardante le condizioni di fruizione dei servizi finanziari, segnatamente l'anzianità di iscrizione alla Gestione unitaria richiesta per ottenere i finanziamenti, con la conseguenza che i dipendenti e pensionati, iscritti a fini pensionistici presso gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP, potevano essere indotti ad aderire alla Gestione ed a versare il relativo contributo nell'erronea convinzione di ottenere in tempi ragionevoli la prestazione creditizia, la cui erogazione era, invece, subordinata ad un'anzianità di iscrizione di quattro anni per i prestiti pluriennali diretti e i prestiti pluriennali garantiti, e di tre anni per i mutui ipotecari.

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