Sentenza nº 192 da Constitutional Court (Italy), 04 Luglio 2014

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione04 Luglio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 192

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Sabino CASSESE Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura), come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera d), numero 1), della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), promosso dal Tribunale ordinario di Roma nel procedimento vertente tra l’Immobiliare Tirrena spa e R.A. con ordinanza dell’11 novembre 2013, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto in fatto

  1. − Il Tribunale ordinario di Roma, con ordinanza dell’11 novembre 2013, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura), come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera d), numero 1), della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), secondo cui «Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l’evento lesivo di cui all’articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente», in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

  2. − Premette il Tribunale di essere stato adito dalla società Immobiliare Tirrena spa che, con citazione in data 12 febbraio 2013, intimava a R.A. lo sfratto per morosità, in relazione ad un immobile sito in Roma, in ragione dell’omesso pagamento del canone di locazione a partire dal mese di agosto 2012.

    La parte intimata, costituitasi in giudizio, aveva chiesto che le fosse concesso il cosiddetto “termine di grazia” per sanare la morosità, ai sensi dell’art. 55, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

    Alla successiva udienza così fissata, la società locatrice dava atto che nessun pagamento era intervenuto, mentre R.A. produceva un provvedimento emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale ordinario di Roma, in data 2 maggio 2013, del seguente tenore su «richiesta datata 30 aprile 2013» della medesima intimata, «visto l’art. 20 comma 7 della legge n. 44 del 1999 come modificata dalla legge n. 3 del 2012; rilevato che R.A. e F.N. risultano parti offese nel delitto di usura nell’ambito del procedimento» […] «pendente presso questo ufficio in fase di interrogatorio richiesto a seguito della notifica ex art. 415-bis del codice di procedura penale, sospende i termini della procedura attivata nei confronti di R.A.» […] «pendente innanzi al Tribunale civile di Roma per la durata di giorni 300».

  3. − Tanto premesso, rileva il giudice a quo che il pubblico ministero aveva inteso fare applicazione dell’art. 20, in particolare i commi 3 e 7, della legge n. 44 del 1999.

  4. − Assume il rimettente che con detta norma il legislatore ha apprestato una serie di benefici di varia natura (proroga dei ratei di mutuo e dei termini delle procedure esecutive, proroga dei termini per adempimenti fiscali, sospensione di tutti i termini, sia sostanziali che processuali, da cui derivi la perdita di diritti, azioni, facoltà, sospensione dei titoli esecutivi di rilascio) in favore dei soggetti persone offese dei delitti di usura e di estorsione che abbiano utilmente formulato richiesta di elargizione come previsto dalla medesima legge n. 44 del 1999.

    Ciò, al fine di favorire il risanamento patrimoniale delle predette persone offese, alleggerendo il carico delle obbligazioni di qualsiasi specie, quali derivanti da contratti di mutuo, dall’imposizione fiscale, da provvedimenti giurisdizionali, da contratti in genere.

  5. − Quindi, rilevava il giudice rimettente, che il cosiddetto termine di grazia ha natura di termine sostanziale ad adempiere. Esso viene assegnato al convenuto inadempiente in virtù della lex specialis contenuta nella legge n. 392 del 1978, in deroga alla disciplina generale della risoluzione del contratto per inadempimento.

    Anche detto termine, rientrerebbe, pertanto, nel novero dell’art. 20, comma 3, della legge n. 44 del 1999, con la conseguenza che lo stesso può essere sospeso ai sensi di quanto previsto dal comma 7.

  6. − Ritenuta le rilevanza della questione, il Tribunale ordinario di Roma a sostegno della non manifesta infondatezza della stessa, ha prospettato le seguenti argomentazioni, deducendo la lesione degli artt. 101, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost.

  7. − Espone il rimettente che la norma impugnata consentirebbe al pubblico ministero di incidere direttamente sulla controversia, in aperta violazione del principio della soggezione del giudice soltanto alla legge.

    Da detto principio la giurisprudenza costituzionale ha fatto discendere l’illegittimità di disposizioni che assegnavano ad organi terzi e diversi dal giudice investito della singola controversia, il potere di ingerirsi e di incidere sul procedimento ad esso attribuito.

    In tal senso, il giudice a quo ricorda le sentenze n. 40 del 1964 e la sentenza n. 22 del 1959, nonché la sentenza n. 457 del 2005 che dichiarava...

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