Sentenza nº 189 da Constitutional Court (Italy), 02 Luglio 2014
Relatore | Giuliano Amato |
Data di Resoluzione | 02 Luglio 2014 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 189
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Sabino CASSESE Presidente
- Giuseppe TESAURO Giudice
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 30 della legge della Regione Basilicata 8 agosto 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-10 ottobre 2013, depositato in cancelleria il 17 ottobre 2013, iscritto al n. 96 del registro ricorsi 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dellanno 2013.
Udito nelludienza pubblica del 10 giugno 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato;
udito lavvocato dello Stato Cristina Gerardis per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
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− Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 7-10 ottobre 2013, depositato in cancelleria il 17 ottobre 2013 e iscritto al registro ricorsi n. 96 del 2013, ha impugnato lart. 30 della legge della Regione Basilicata 8 agosto 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata), per contrasto con gli artt. 97, 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118 della Costituzione.
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− La disposizione censurata introduce nella legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 L.R. n. 9/2007) lart. 4-bis, intitolato «Norme di salvaguardia», il quale prevede, al comma 2, che «Nelle more dellapprovazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui allart. 135 del D.Lgs. 42/2004 e della individuazione delle aree non idonee di cui al punto 17 delle Linee Guida approvate con il D.M. 10 settembre 2010 [ ] allo scopo di meglio salvaguardare le valenze paesaggistiche ed ambientali della Basilicata, il Comitato Tecnico Paritetico Stato-Regioni, istituito a seguito dellintesa sottoscritta in data 14 settembre 2011 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dal Ministero dellAmbiente, della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Basilicata, esprime parere obbligatorio nellambito del procedimento unico previsto dallarticolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 con le modalità previste dagli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i.».
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− LAvvocatura generale dello Stato evidenzia, in primo luogo, che il Comitato tecnico è un organo paritetico costituito, in attuazione del Protocollo di intesa del 14 settembre 2011, fra Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione Basilicata; in particolare, lintesa sarebbe volta a realizzare una forma di collaborazione fra amministrazioni centrali e la Regione, per la «definizione di modalità di elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale», secondo la funzione assegnata a tali accordi dallart. 143, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dellarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
Nel Protocollo dintesa le parti hanno individuato le attività rimesse al processo «codecisionale», prevedendo − fra laltro − la definizione condivisa delle «modalità procedurali attuative del Codice» (art. 1, comma 2); lindividuazione congiunta di una «metodologia» per il riconoscimento delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili (art. 1, comma 4); laffidamento al Comitato tecnico delle funzioni di definizione dei contenuti del Piano e di coordinamento delle azioni necessarie alla sua redazione (art. 5).
Pertanto, ad avviso dellAvvocatura generale dello Stato, nel Protocollo dintesa lo strumento della codecisione sarebbe limitato esclusivamente al processo di «pianificazione» e, in questo contesto, al Comitato tecnico sarebbero affidate alcune attività strumentali e prodromiche alla redazione del Piano paesaggistico regionale. Viceversa, la norma censurata, affidando al Comitato tecnico il compito di esprimere un «parere obbligatorio» nel procedimento autorizzatorio per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, assegnerebbe unilateralmente a tale organismo una funzione totalmente nuova. Tale assetto si porrebbe in contrasto con molteplici principi costituzionali.
3.1.− Secondo lAvvocatura generale dello Stato la norma impugnata violerebbe in...
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