Sentenza nº 187 da Constitutional Court (Italy), 02 Luglio 2014

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione02 Luglio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 187

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Sabino CASSESE Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come modificato dall’art. 58, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria 2007), promosso dalla Corte d’appello di Trento con ordinanza del 12 luglio 2012, nel procedimento vertente tra T.G., il Comune di Trento ed altra, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell’udienza pubblica del 20 maggio 2014 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

udito l’avvocato Franco Mastragostino per la Provincia autonoma di Trento. Ritenuto in fatto

  1. – La Corte d’appello di Trento, con ordinanza del 12 luglio 2012 (r.o. n. 226 del 2012), ha sollevato, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come modificato dall’art. 58, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria 2007).

  2. – La rimettente espone che il signor T.G. ha proposto, nei confronti del Comune di Trento e della Provincia autonoma di Trento, opposizione alla stima dell’indennità per l’espropriazione della p.f. n. 498/2 CC Gardolo della superficie di mq. 637, finalizzata alla realizzazione di un sottopasso ciclopedonale secondo il progetto esecutivo dei lavori approvato dal Comune di Trento; che, con determinazione del dirigente del servizio espropriazioni della Provincia autonoma di Trento, l’indennità di espropriazione è stata indicata in euro 12,70 al mq. per la parte del terreno espropriato coltivata ad orto industriale (mq. 377) e in euro 2,10 a mq. per la parte ad incolto produttivo (mq. 260), nel presupposto che si trattasse di un’area non edificata, né edificabile; che l’opponente ha addotto l’erroneità di tale valutazione, stante il maggiore valore di mercato del suolo in oggetto e ha chiesto la rideterminazione dell’indennità sulla base della reale condizione del bene espropriato.

    Il giudice a quo riferisce che, nel giudizio principale, si è costituita la Provincia autonoma di Trento, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di condanna al pagamento dell’indennità espropriativa, sul presupposto che il ruolo della stessa fosse limitato alla gestione della procedura espropriativa medesima e che l’ente espropriante fosse il Comune di Trento, unico legittimato a resistere all’opposizione. Il collegio aggiunge che, nel giudizio a quo, si è costituito anche il Comune di Trento, sostenendo che la determinazione dell’indennità in sede amministrativa fosse congrua, in considerazione della destinazione urbanistica a viabilità dell’area espropriata, costituita da una striscia di terreno, in parte coltivata e per il resto incolta, della larghezza di mq. 4,50, interposta tra una strada comunale e la massicciata di una ferrovia. In particolare – come ricordato dalla rimettente – il Comune di Trento ha contestato l’assunto dell’opponente in ordine all’ubicazione del terreno in un contesto edificato e ha sottolineato come le tabelle predisposte per la valutazione delle aree agricole fossero vincolanti anche in sede giudiziale.

    La Corte d’appello riferisce, altresì, che, nel giudizio principale, era stata disposta C.T.U. per la determinazione della giusta indennità espropriativa in base alle disposizioni della legge prov. Trento n. 6 del 1993, previa verifica della natura edificabile o meno dell’area espropriata.

    Dalla relazione tecnica – prosegue la rimettente – è emerso che: 1) l’area espropriata, relativa all’intera p.f. 498/2/CC Gardolo di mq. 637, era costituita da una striscia di terreno della larghezza di mt. 4.50 circa e della lunghezza di mt. 140, posta tra un’arteria stradale e una linea ferroviaria; 2) l’area espropriata ricadeva, dal punto di vista urbanistico, in parte, in zona F2 destinata alla viabilità e, in parte, in zona F3 destinata al sistema ferroviario secondo il piano regolatore generale comunale; 3) si trattava di destinazioni urbanistiche che non consentivano l’edificazione e, pertanto, anche in considerazione dell’art. 12 della legge prov. Trento n. 6 del 1993 – secondo cui costituiscono aree non edificabili, tra l’altro, quelle destinate alla viabilità – l’indennità espropriativa andava determinata sulla base del disposto dell’art. 13 della medesima legge provinciale; 4) per effetto dell’applicazione di tale norma, che fa riferimento ai cosiddetti valori agricoli tabellari per la determinazione dell’indennità di espropriazione in presenza di aree non edificabili, la C.T.U. ha determinato un’indennità complessiva di euro 5.333,90 di cui euro 546,00 per la parte di incolto produttivo della superficie di mq. 260, considerato il valore tabellare di euro 2.10 a mq., ed euro 4.787,90 per la parte coltivata ad orto-industriale di mq. 377, stante il valore tabellare di euro 12,70 al mq.; 5) con riferimento all’incolto produttivo, il valore tabellare unitario risulterebbe eccessivamente modesto considerato il maggiore valore di mercato (pari a euro 16,00 al mq.) attribuibile al terreno de quo, in base alle caratteristiche del fondo in oggetto.

    La Corte d’appello osserva che, in base agli accertamenti tecnici, l’indennità espropriativa determinata secondo la citata normativa provinciale è risultata pari a complessivi euro 5.333,90, mentre il valore di mercato dell’area espropriata, secondo la stima del C.T.U., sarebbe di euro 10.192,00 (mq. 637 per euro 16,00 a mq.).

  3. – In questo quadro, la Corte d’appello di Trento dubita della...

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