Sentenza nº 188 da Constitutional Court (Italy), 02 Luglio 2014

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione02 Luglio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 188

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Sabino CASSESE Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-19 dicembre 2012, depositato in cancelleria il 21 dicembre 2012 ed iscritto al n. 192 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell’udienza pubblica del 20 maggio 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Renate Von Guggenberg e Michele Costa per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato con ricorso notificato il 15-19 dicembre 2012 e depositato il 21 dicembre 2012, ha impugnato l’art. 10, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni), per violazione dell’art. 119, sesto comma, della Costituzione.

    1.1.– Espone il ricorrente che l’art. 10, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 18 del 2012 aggiunge alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 gennaio 2002, n. 1 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano), l’art. 44-bis, rubricato «Alto Adige riscossioni spa», che autorizza la Provincia autonoma di Bolzano a costituire od a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dagli artt. 2 e 3 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12 (Servizi pubblici locali), denominata “Südtiroler Einzugsdienste AG – Alto Adige riscossioni spa”, alla quale potranno essere affidati l’accertamento, la liquidazione e la riscossione spontanea delle entrate, la riscossione coattiva delle entrate; le attività connesse e complementari, compresa la gestione delle violazioni amministrative.

    1.2.– Secondo la ricorrente tale art. 10, comma 3, prevedendo la possibilità per la Provincia autonoma di avvalersi del tesoriere o di altri istituti di credito per l’assunzione di anticipazioni di cassa si porrebbe in contrasto con l’art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), il quale prevede che «Ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l’indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento».

    Il predetto art. 3, comma 16, – prosegue il Presidente del Consiglio dei ministri – si applicherebbe, in base al successivo comma 21, «ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione», anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

    1.3– Secondo il ricorrente, quindi, la suddetta disposizione sancirebbe l’esclusivo ricorso al tesoriere unico per il reperimento dei necessari mezzi finanziari (quali contrazioni di mutui, emissioni, obbligazioni ed altre operazioni di cassa). L’art. 10, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 18 del 2012 altererebbe, pertanto, l’attuale assetto contabile del bilancio di previsione per l’anno in corso della Provincia, ponendosi in contrasto con gli artt. 3, comma 16, della legge n. 350 del 2003 e con l’art. 119, sesto comma, Cost., il quale prevede che «I Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

    Il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 425 del 2004, ha affermato che il nuovo sesto comma dell’art. 119 della Costituzione trova applicazione nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali, anche in considerazione della rilevanza di un aspetto, quello della soggezione a vincoli generali di equilibrio finanziario e dei bilanci, che non può non accomunare tutti gli enti operanti nell’ambito della finanza pubblica allargata, della quale sono parte anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome e che si tratta di un vincolo a carattere generale, che deve valere in modo uniforme per tutti gli enti e che scaturisce da una nozione di “spese di investimento” e di “indebitamento” ispirata ai criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici.

  2. – Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano in persona del suo Presidente pro tempore, deducendo la manifesta inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza.

    Evidenzia innanzi tutto la resistente che l’art. 44-bis della legge prov. Bolzano n. 1 del 2002, introdotto dall’art. 10, comma 3, della legge prov. n. 18 del 2012, non contiene una disposizione che permetta alla Provincia autonoma di Bolzano di avvalersi di istituti di credito diversi dal tesoriere per l’assunzione di anticipazioni di cassa. Nemmeno, prosegue la Provincia autonoma, tale disposizione potrebbe comunque ritenersi confliggere con l’art. 3, comma 16, della legge n. 350 del 2003, il quale sancirebbe l’esclusivo ricorso al tesoriere unico per il reperimento dei necessari mezzi finanziari e, di conseguenza, nemmeno con l’art. 119, sesto comma, Cost., in quanto dalla mera lettura del comma 16 dell’art. 3 della legge n. 350 del 2003 emergerebbe che la stessa prevede unicamente che le Regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli artt. 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ad eccezione delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, e che le Regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l’indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere degli enti e organismi di cui all’art. 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), solo per finanziare spese di investimento, mentre non prevederebbe in alcun modo l’esclusivo ricorso al tesoriere unico per il reperimento dei mezzi finanziari.

  3. – Con memoria depositata in data 24 aprile 2014 la Provincia autonoma di Bolzano ha ulteriormente insistito per l’eccezione di inammissibilità del ricorso, poiché la norma...

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