Sentenza Breve nº 3280 da Council of State (Italy), 30 Giugno 2014

Data di Resoluzione30 Giugno 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA ? MILANO, SEZIONE IV, n. 1864/2013, resa tra le parti, concernente la revoca di un sussidio integrativo al minimo vitale ? risarcimento del danno.

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 2175 del 2014, proposto dal signor Maurizio Perteghella, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirco Rizzoglio, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sez. V del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

Il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Elisabetta D'Auria, Salvatore Pezzulo e Raffaele Izzo con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e udito per il Comune di Milano l'avvocato Pezzullo;

Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

  1. Con il ricorso di primo grado n. 1351 del 2010, proposto al TAR per la Lombardia, il sig. Maurizio Perteghella chiedeva:

    1. l'annullamento del provvedimento di revoca del sussidio integrativo al minimo vitale, adottato dal Comune di Milano di cui alla nota prot. 237155 del 16 marzo 2010, degli atti presupposti, tra i quali la delibera di Giunta comunale del Comune di Milano n. 3285 del 2005, nonché delle delibere del Consiglio Comunale n. 85 del 1992 e n. 1482 del 1988, nonché dei successivi atti di conferma del provvedimento di revoca;

    2. il risarcimento dei danni.

  2. Il primo Giudice respingeva il ricorso, ritenendo ?superato? il lamentato vizio di violazione delle garanzie partecipative procedimentali e non fondata la censura di violazione avente ad oggetto la lamentata erroneità del computo reddituale, ai fini del superamento della soglia prevista dalla delibera di Giunta Comunale n. 3285 del 2005.

    2.1. Con riferimento a quest'ultima doglianza il primo Giudice, da un lato, valutava non corretto il richiamo fatto dal ricorrente alla normativa tributaria per dimostrare la non computabilità della pensione per invalidità civile ai fini del calcolo del reddito soglia per poter fruire del beneficio de quo. Dall'altro, il TAR quantificava le spese sostenute mensilmente dal ricorrente a titolo di canone di locazione Erp, comprensive di quelle condominiali e di riscaldamento, che in base alla citata delibera 3285 del 2005 devono essere detratte...

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