Sentenza nº 3259 da Council of State (Italy), 27 Giugno 2014

Data di Resoluzione27 Giugno 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

per la riforma della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA ? TRIESTE, SEZIONE I, n. 00175/2013, resa tra le parti, concernente concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici;

sul ricorso numero di registro generale 4665 del 2013, proposto dai signori: Monica Bais, Raffaella Cerquetti, Fabiana Licciardi, Maria Lucis, Paolo Mattotti, Angela Napolitano, Rosanna Pisciotta, Elena Romano, Annarosa Toffoli, Flavia Virgilio, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Ponti e Luca De Pauli, con domicilio eletto presso l'avv. Enrico Di Ienno in Roma, viale Mazzini ,33;

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; Commissione Esaminatrice del Concorso per titoli ed esami per dirigenti scolastici;

Sylviane Beltrame, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino e Giuseppe Sbisa', con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Parioli, 180; Sergio Cimarosti, Alessandro Basso, Ariella Bertossi, Laura Borin, Mauro Cecotti, Graziella Crove, Carla Cozzi, Giovanni Dalla Torre, Adriano Degiglio, Paolo De Nardo, Piervincenzo Di Terlizzi, Carla Fabbro, Flavia Fasan, Maria Lidia Filipetto, Luca Gervasutti, Antonella Ianulardo, Carmen Laterza, Elena Lovato, Maurizio Malachin, Armida Muz, Tiziana Napolitano, Jasmin Nonis, Chiara Pocecco, Simonetta Polmonari, Oliva Quasimodo, Marina Reppini, Claudio Riavis, Rossella Rizzatto, Cristina Roiazzi, Alessandra Rosset, Marina Sanna, Paola Stufferi, Susanna Tessaro, Barbara Tomba, Ornella Varin, Regina Bazzo, Anna Bogaro, Lucia Brun Frisanchina, Anna Da Dalt, Isabella Di Montegnacco, Elisabetta Dose, Fausta Ferrucci, Annamaria Zeriali, Maria Rosa Zito, Mauro Zuppel, Mauro Cecotti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e di Sylviane Beltrame;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2014 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati De Pauli, dello Stato Federico Basilica, e Sanino.;

Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, n. 175/13 del 21 marzo 2013, notificata in data 11 aprile 2013, è stato respinto il ricorso proposto, con successivi motivi aggiunti di gravame, da diversi partecipanti ad una procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici, avverso gli atti della procedura stessa, dalla nomina della Commissione esaminatrice alla conclusiva assegnazione degli incarichi in questione ai concorrenti dichiarati vincitori. Tutti gli originari ricorrenti (ed attuali appellanti) erano stati ammessi a sostenere le prove scritte, ma non anche quelle orali, per giudizio di insufficienza riportato in entrambe le prove scritte. Nella citata sentenza ? assorbite le questioni di rito per la rilevata infondatezza dell'impugnativa ? si respingeva in primo luogo la censura riferita alla nomina, come componente della Commissione, del prof. Dolso, docente di diritto costituzionale, che non avrebbe potuto non ritenersi esperto di organizzazioni pubbliche. Ugualmente infondate sarebbero state le censure riferite alla griglia di valutazione, ritenute corrispondenti ?al minimo che si potesse pretendere in un tema di concorso per dirigenti?, in quanto ?di applicazione ed interpretazione pressoché automatica?, di modo che risulterebbero ?di immediata percezione? gli aspetti non positivi delle prove scritte di cui trattasi. Ad ogni elaborato, inoltre, era attribuito un sintetico giudizio, affiancato al voto numerico, da ritenere a sua volta sintesi del giudizio tecnico-discrezionale da esprimere. Irrilevante ? e comunque infondata ? sarebbe stata inoltre l'incompatibilità col bando della formulazione del quesito, relativo alla seconda prova scritta. Fermo restando, infatti, che l'esclusione dalle prove trovava già sufficiente presupposto nel mancato superamento della prima prova, si riteneva comunque pertinente proporre ai candidati di sviluppare progetti, compatibili con un...

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