Sentenza nº 3260 da Council of State (Italy), 27 Giugno 2014

Data di Resoluzione27 Giugno 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

per la riforma della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA ? TRIESTE, SEZIONE I, n. 00174/2013, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici;

sul ricorso numero di registro generale 4956 del 2013, proposto dalla signora Paola Solerti, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello M. Fracanzani, con domicilio eletto presso l'avv. Eugenio Picozza in Roma, via di S. Basilio, 61;

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia-Direzione Generale, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; Alessandro Basso, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale Parioli, 180; Sergio Cimarosti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia-Direzione Generale e di Alessandro Basso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2014 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Luca De Pauli per delega dell'avv. Fracanzani e Sanino, nonchè l'avvocato dello Stato Federico Basilica;

Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, n. 174/13 del 30 marzo 2013, notificata in data 12 aprile 2013, è stato respinto il ricorso proposto, con successivi motivi aggiunti di gravame, dalla signora Paola Solerti, partecipante ad una procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici, avverso gli atti della procedura stessa, dalla nomina della Commissione esaminatrice alla conclusiva assegnazione degli incarichi in questione ai concorrenti dichiarati vincitori. L'originaria ricorrente (ed attuali appellante) era stata ammessa a sostenere le prove scritte, ma ? non avendo in tali prove ottenuto la sufficienza ? non anche a quelle orali.

Nella citata sentenza ? assorbite le questioni di rito per la rilevata infondatezza dell'impugnativa ? si respingeva in primo luogo la censura riferita alla nomina, come componente della Commissione, del prof. Dolso, docente di diritto costituzionale, che non avrebbe potuto non ritenersi esperto di organizzazioni pubbliche. Ugualmente infondate sarebbero state le censure riferite alla griglia di valutazione, ritenuta corrispondente ?al minimo che si potesse pretendere in un tema di concorso per dirigenti?, in quanto ?di applicazione ed interpretazione pressoché automatica?, di modo che risulterebbero ?di immediata percezione? gli aspetti non positivi delle prove scritte di cui trattasi. Ad ogni elaborato, inoltre, era attribuito un sintetico giudizio, affiancato al voto numerico, da ritenere a sua volta sintesi del giudizio tecnico-discrezionale da esprimere. Irrilevante ? e comunque infondata ? sarebbe stata inoltre la prospettata incompatibilità col bando della formulazione del quesito, relativo alla seconda prova scritta. Fermo restando, infatti, che l'esclusione dalle prove orali trovava già sufficiente presupposto nel mancato superamento della prima prova, si riteneva comunque pertinente la richiesta sottoposta ai candidati di sviluppare progetti, compatibili con un ?periodo di risorse decrescenti?.Altre censure non avrebbero superato la soglia delle ?mere congetture? e la scelta dei componenti della commissione, nonché i tempi relativi, sarebbero risultati corretti. Nessun sindacato, infine, poteva ritenersi ammissibile sul merito delle valutazioni discrezionali, effettuate dalla Commissione.

In sede di appello (n. 4665/13, notificato il 31 maggio 2013) venivano riproposte censure sulla composizione della commissione esaminatrice, con particolare riferimento al prof. Dolso (con conseguente incompetenza della Commissione stessa), nonché sulla griglia di valutazione predisposta, in quanto ?completamente disancorata rispetto alle singole prove, al loro contenuto e alle loro caratteristiche?, da rapportare alla figura professionale del dirigente scolastico, con inidoneità di una medesima griglia a consentire la valutazione sia della prova teorica che di quella pratica ed ulteriori vizi che investirebbero la formulazione delle tracce, nonché la...

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