Sentenza nº 385 da C.G.A.R. Sicilia, 23 Giugno 2014

Data di Resoluzione23 Giugno 2014
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

Silvia La Guardia, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Pietro Ciani, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del TAR SICILIA - PALERMO (Sez. I) n. 00147/2012, resa tra le parti, concernente graduatoria benefici di cui agli artt. 3 e 4 della L. r. n. 20/1999- Non ammissione

sul ricorso n. 575/ 2012 R.G., proposto da:

SCIARA ROSARIA LEONARDA, rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso Girolamo Rubino in Palermo, via Oberdan n. 5;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale rappresentante pro tempore;

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore;

PREFETTURA DI AGRIGENTO - Ufficio Territoriale del Governo, in persona del legale rappresentante pro tempore,

Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, nella cui sede distrettuale in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono domiciliati per legge.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 il Cons. Giuseppe Mineo e uditi per le parti gli avvocati G. Rubino e avv. di Stato Pollara;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Viene in discussione l'appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il primo Giudice ha respinto il ricorso per l'annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con successivi motivi aggiunti, compensando tra le parti le spese del giudizio.

Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza delle Amministrazioni convenute, dopo aver depositato memoria in data 9 dicembre 2013.

Nell'udienza del 16 gennaio 2014 l'appello è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1) Con il ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti, la sig.ra Sciara Rosaria Leonarda, odierna appellante, ha impugnato il D.D.R. n. 3289/2008, con il quale è stata rigettata l'istanza per l'ottenimento dei benefici (nella fattispecie, una borsa di studio) disposti dagli art. 3 e 4 della L.r . n. 20/1999 a favore di parenti di vittime innocenti della mafia; nonché la nota dell'U.T.G. Prefettura di Agrigento prot. n. 2008/11932/Area I del 29.05.2008. Con successivi ricorsi per motivi aggiunti ha quindi impugnato le successive note DICA del 10 giugno 2010 e del 30 giugno 2011, con le quali, a fronte delle reiterate domande, alla stessa appellante veniva comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di non essere stata ammessa ?alla graduatoria finale dei destinatari delle borse di studio, in quanto non in possesso dello status di vittima previsto dal bando?, nonché ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale. Nella stessa sede la difesa dell'odierna parte appellante ha altresì sollevato eccezione di incostituzionalità dell'art. 2 quinques della D.L. n. 151/2008 (convertito in legge n. 186/2008), così come modificato dall'art. 2, comma 21 della legge n. 94/2009, in ragione della violazione degli artt. 3, 31 c.2° e 34, c. 2° e 3°, Cost., deducendo eccesso di potere legislativo, violazione del principio di coerenza nonché irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza formale.

Il TAR, con la sentenza citata in epigrafe, dopo aver dichiarato infondati i dubbi di legittimità costituzionale della disciplina censurata, ha poi respinto nel merito la domanda di annullamento avanzata con il ricorso principale e con successivi motivi aggiunti, confermando per l'effetto i provvedimenti di rigetto dei benefici richiesti poi impugnati.

In questa sede la difesa della parte appellante chiede la riforma della sentenza resa in prime cure, riproponendo: con il primo motivo, le eccezioni di incostituzionalità già avanzate in primo grado; con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis della legge n. 241//1990, come introdotto dalla legge n. 15/2005; e con il terzo motivo d'appello, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 9 bis della legge n. 302/1990, sotto il profilo dell'eccesso di potere, difetto di motivazione, difetto d'istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà.

2) Preliminarmente appare opportuno esaminare in limine litis l'eccezione di incostituzionalità che anche in questa sede la difesa della parte appellante ripropone in relazione a quanto disposto dall'art. 2 quinques del D.L. n. 151/2008 (come novellato dall'art. 2, comma 21°, della legge n. 94/2009) per il quale ?Ferme le condizioni stabilite dall'art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che: a) il beneficiario non risulti convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale?.

Come già ritenuto dal primo Giudice, occorre ribadire che la disposizione in...

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