Sentenza nº 3170 da Council of State (Italy), 23 Giugno 2014

Data di Resoluzione23 Giugno 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Stefano Baccarini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

per la riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione I, n. 3033/2012

sul ricorso numero di registro generale 5304 del 2012, proposto dalla società Villanova s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Accardo, Alessio Tuccini e Marco Mittone, con domicilio eletto presso Paolo Accardo in Roma, via G. Bazzoni 3

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

Schenker Italiana s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Luca Zampa, Fabrizio Arossa e Alessandro Greco, con domicilio eletto presso Gian Luca Zampa in Roma, piazza del Popolo, 18

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust e della società Schenker Italiana s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2014 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'avvocato Accardo, l'avvocato dello Stato Fiorentino, l'avvocato Moravia per delega dell'avvocato Arossa e l'avvocato Zampa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO

Con atto in data 18 novembre 2009 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (d'ora innanzi: ?l'AGCM? o ?l'Autorità appellata?) avviava un procedimento istruttorio per presunte condotte anticoncorrenziali (rubricato al n. I722) nei confronti delle società Agility Logistics S.r.l., Albini & Pitigliani S.p.A., Brigl S.p.A., Cargo Nord S.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A., Ferrari S.p.A., Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A., Gefco Italia S.p.A., Geodis Zust Ambrosetti S.p.A., I-DIKA - S.p.A., Italmondo ? Trasporti Internazionali S.p.A., Italsempione ? Spedizioni Internazionali S.p.A., ITK Zardini S.r.l., ITX Cargo S.r.l., Rhenus Logistics S.p.A., Saima Avandero S.p.A., Schenker Italiana S.p.A., S.I.T.T.A.M. ? Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l., Transervice Europa S.r.l. - T.S.E. S.r.l. e Villanova S.p.A. e dell'Associazione Fedespedi - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali.

In particolare il procedimento istruttorio era volto ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (in seguito anche TFUE) nel settore delle spedizioni internazionali di merci su strada da e per l'Italia.

L'avvio era stato consentito dalla domanda della società Deutsche Bahn AG (cui avevano fatto seguito successivamente le domande delle società Agility Logistics International BV, Deutsche Post AG e S.I.T.T.A.M. Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi s.r.l.) di accedere al più favorevole trattamento di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 della l. 10 ottobre 1990, n. 287.

Al termine del procedimento istruttorio, valutate tutte le circostanze del caso, l'Autorità adottava il provvedimento conclusivo (16 giugno 2012) con cui deliberava quanto segue:

?a) che l'Associazione Fedespedi - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali e le società Agility Logistics S.r.l., Albini & Pitigliani S.p.A., Alpi Padana S.r.l., Armando Vidale S.p.A. Trasporti Internazionali in Liquidazione, Brigl S.p.A., Cargo Nord S.r.l., DHL Express S.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A., Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A., Gefco Italia S.p.A., Geodis Wilson Italia S.p.A., I-DIKA - S.p.A., Italmondo ? Trasporti Internazionali S.p.A., Italsempione ? Spedizioni Internazionali S.p.A., ITK Zardini S.r.l., ITX Cargo S.r.l., Rhenus Logistics S.p.A., Saima Avandero S.p.A., Schenker Italiana S.p.A., S.I.T.T.A.M. ? Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l., Spedipra S.r.l. e Villanova S.p.A hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, avente per oggetto l'incremento concertato del prezzo delle spedizioni internazionali di merci su strada da e per l'Italia;

  1. che le società e l'associazione di cui al punto a) si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata;

  2. che, in ragione di quanto indicato in motivazione, è riconosciuto alla società Schenker Italiana S.p.A. il beneficio della non imposizione della sanzione, di cui al paragrafo 2 della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

  3. che, in ragione di quanto indicato in motivazione, è riconosciuto alle società Agility Logistics S.r.l., DHL Express S.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A. e S.I.T.T.A.M. ? Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l. il beneficio della riduzione della sanzione, di cui al paragrafo 4 della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nella misura, rispettivamente, del

50%, del 49%, del 49% e del 10%?.

Con il provvedimento in questione veniva irrogata nei confronti della società Villanova s.p.a. (d'ora innanzi: ?la società Villanova? o ?la società appellante?) una sanzione complessiva pari ad euro 159.973.

Il provvedimento in questione veniva impugnato (ricorso n. 7538/2011) dalla società Villanova dinanzi al T.A.R. per il Lazio il quale, con la sentenza in epigrafe, lo accoglieva in parte per la sola parte inerente la quantificazione della sanzione.

In particolare, il T.A.R. riteneva l'erroneità della gravata determinazione dell'Autorità per la parte in cui non aveva tenuto adeguatamente conto, ai fini determinativi della sanzione, del prevalente svolgimento, da parte della società appellante, di attività di spedizioni in favore del gruppo industriale di appartenenza.

Sotto tale aspetto, però, i primi Giudici, invece di procedere a rideterminare la sanzione per come in concreto commisurata, hanno demandato tale incombente alla stessa Autorità, individuando in capo a quest'ultima l'obbligo di rideterminarsi sul punto tenendo questa volta in adeguata considerazione l'elemento dell'attenuata gravità della violazione per come rappresentato dalla diminuita attitudine offensiva della condotta imputabile alla società appellante.

I primi Giudici, invece, respingevano il ricorso sotto ogni altro aspetto.

La sentenza in questione è stata gravata in appello (ricorso n. 5304/2012) dalla società Villanova la quale ne ha chiesto la riforma articolando plurimi motivi, più analiticamente descritti nella parte motiva della presente decisione.

Si è costituita in giudizio l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale ha concluso nel senso della reiezione dell'appello. L'Autorità ha altresì spiegato appello incidentale con cui ha chiesto la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui, in parziale accoglimento del ricorso di primo grado, ha annullato il provvedimento sanzionatorio in relazione alla determinazione del quantum dovuto..

Si è altresì costituita in giudizio la società Schenker Italiana s.p.a. la quale ha concluso nel senso della reiezione dell'appello.

Alla pubblica udienza del 1° aprile 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione

DIRITTO

  1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da Villanova s.p.a. avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 3033/2012 con cui è stato accolto ? ma solo in parte e con riferimento alla sola determinazione dell'importo sanzionatorio ? il ricorso proposto in parte qua avverso il provvedimento adottato il 15 giugno 2011 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (d'ora in poi: ?l'A.G.C.M.? o: ?l'Autorità?) con il quale è stato accertato che la società appellata abbia partecipato a un'intesa restrittiva della concorrenza (articolo 101 del T.F.U.E.; articolo 2 della l. 10 ottobre 1990, n. 287) avente per oggetto l'aumento concertato del prezzo delle spedizioni internazionali di merci su strada da e per l'Italia.

  2. Prima di procedere all'esame funditus dei motivi di gravame articolati dalla società appellante, il Collegio ritiene opportuno fornire un inquadramento di carattere generale sul contenuto dell'intesa contestata sulla base delle risultanze emergenti dal provvedimento impugnato in primo grado e della sentenza in epigrafe (e rinviando al prosieguo della presente decisione l'esame puntuale dei singoli motivi di ricorso articolati dalla società appellante).

    Ed infatti, al fine di inquadrare in modo compiuto i contorni della vicenda e di calare in maniera adeguata le stesse difese dell'appellante nel pertinente contesto normativo e fattuale, appare necessario fornire una descrizione generale di tale contesto e dei presupposti che hanno indotto l'Autorità prima e il T.A.R. poi a delinearne i contorni e a trarne le conseguenze in punto di interdizione e sanzione delle condotte vietate.

  3. Al riguardo il Collegio osserva in primo luogo che l'Autorità ha individuato in modo che appare esente da profili di irragionevolezza, incongruità e incoerenza gli elementi costitutivi dell'illecito anticoncorrenziale di cui all'articolo 101 del TFUE e di cui all'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (si tratta di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza finalizzata a conseguire un coordinamento degli aumenti di prezzo delle spedizioni internazionali di merci via terra ad opera di numerose imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali e della stessa associazione di categoria ? Fedespedi -).

    Sotto tale aspetto, l'Autorità (con deduzioni confermate dai primi Giudici) ha in primo luogo persuasivamente individuato il mercato qui rilevante...

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