Sentenza nº 3168 da Council of State (Italy), 23 Giugno 2014

Data di Resoluzione23 Giugno 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Stefano Baccarini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

per la riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione I, n. 3032/2012

sul ricorso numero di registro generale 5293 del 2012, proposto dalla società AV S.p.a. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Masutti e Mario Eugenio Comba, con domicilio eletto presso Nicola Adragna in Roma, via Locullo, 3

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2014 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'avvocato Adragna per delega dell'avvocato Masutti e l'avvocato dello Stato Fiorentino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO

Con atto in data 18 novembre 2009 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (d'ora innanzi: ?l'AGCM? o ?l'Autorità appellata?) avviava un procedimento istruttorio per presunte condotte anticoncorrenziali (rubricato al n. I722) nei confronti delle società Agility Logistics S.r.l., Albini & Pitigliani S.p.A., Brigl S.p.A., Cargo Nord S.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A., Ferrari S.p.A., Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A., Gefco Italia S.p.A., Geodis Zust Ambrosetti S.p.A., I-DIKA - S.p.A., Italmondo ? Trasporti Internazionali S.p.A., Italsempione ? Spedizioni Internazionali S.p.A., ITK Zardini S.r.l., ITX Cargo S.r.l., Rhenus Logistics S.p.A., Saima Avandero S.p.A., Schenker Italiana S.p.A., S.I.T.T.A.M. ? Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l., Transervice Europa S.r.l. - T.S.E. S.r.l. e Villanova S.p.A. e dell'Associazione Fedespedi - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali.

In particolare il procedimento istruttorio era volto ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (in seguito anche TFUE) nel settore delle spedizioni internazionali di merci su strada da e per l'Italia.

L'avvio era stato consentito dalla domanda della società Deutsche Bahn AG (cui avevano fatto seguito successivamente le domande delle società Agility Logistics International BV, Deutsche Post AG e S.I.T.T.A.M. Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l.) di accedere al più favorevole trattamento di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 della l. 10 ottobre 1990, n. 287.

Al termine del procedimento istruttorio, valutate tutte le circostanze del caso, l'Autorità adottava il provvedimento conclusivo (16 giugno 2012) con cui deliberava quanto segue:

?a) che l'Associazione Fedespedi - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali e le società Agility Logistics S.r.l., Albini & Pitigliani S.p.A., Alpi Padana S.r.l., Armando Vidale S.p.A. Trasporti Internazionali in Liquidazione, Brigl S.p.A., Cargo Nord S.r.l., DHL Express S.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A., Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A., Gefco Italia S.p.A., Geodis Wilson Italia S.p.A., I-DIKA - S.p.A., Italmondo ? Trasporti Internazionali S.p.A., Italsempione ? Spedizioni Internazionali S.p.A., ITK Zardini S.r.l., ITX Cargo S.r.l., Rhenus Logistics S.p.A., Saima Avandero S.p.A., Schenker Italiana S.p.A., S.I.T.T.A.M. ? Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l., Spedipra S.r.l. e Villanova S.p.A hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, avente per oggetto l'incremento concertato del prezzo delle spedizioni internazionali di merci su strada da e per l'Italia;

  1. che le società e l'associazione di cui al punto a) si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata;

  2. che, in ragione di quanto indicato in motivazione, è riconosciuto alla società Schenker Italiana S.p.A. il beneficio della non imposizione della sanzione, di cui al paragrafo 2 della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

  3. che, in ragione di quanto indicato in motivazione, è riconosciuto alle società Agility Logistics S.r.l., DHL Express S.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A. e S.I.T.T.A.M. ? Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l. il beneficio della riduzione della sanzione, di cui al paragrafo 4 della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nella misura, rispettivamente, del

    50%, del 49%, del 49% e del 10%?.

    Con il provvedimento in questione veniva irrogata nei confronti della società Armando Vidale s.p.a, in liquidazione (d'ora innanzi: ?la soc. AV? o ?la società appellante?) una sanzione complessiva pari ad euro 347.200.

    Il provvedimento in questione veniva impugnato (ricorso n. 7283/2011) dalla soc. AV dinanzi al T.A.R. per il Lazio il quale, con la sentenza in epigrafe, respingeva il ricorso.

    La sentenza in questione è stata gravata in appello (ricorso n. 5293/2012) dalla soc. AV, la quale ne ha chiesto la riforma articolando plurimi motivi, più analiticamente descritti nella parte motiva della presente decisione.

    Si è costituita in giudizio l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale ha concluso nel senso della reiezione dell'appello.

    Alla pubblica udienza del 1° aprile 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

    DIRITTO

    1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dalla società AV s.p.a. in liquidazione avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 3032/2012 con cui è stato respinto il ricorso proposto in parte qua avverso il provvedimento adottato il 15 giugno 2011 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (d'ora in poi: ?l'A.G.C.M.? o: ?l'Autorità?) con il quale è stato accertato che la società appellata abbia partecipato a un'intesa restrittiva della concorrenza (articolo 101 del T.F.U.E.; articolo 2 della l. 10 ottobre 1990, n. 287) avente per oggetto l'aumento concertato del prezzo delle spedizioni internazionali di merci su strada da e per l'Italia.

    2. Prima di procedere all'esame funditus dei motivi di gravame articolati dalla società appellante, il Collegio ritiene opportuno fornire un inquadramento di carattere generale sul contenuto dell'intesa contestata sulla base delle risultanze emergenti dal provvedimento impugnato in primo grado e della sentenza in epigrafe (e rinviando al prosieguo della presente decisione l'esame puntuale dei singoli motivi di ricorso articolati dalla società appellante).

      Al riguardo si osserva che, se per un verso è vero che la società AV non ha contestato l'esistenza e la gravità dell'intesa in quanto tale (incentrando piuttosto le proprie difese sulla tesi della propria sostanziale estraneità all'accordo collusivo), d'altra parte, al fine di inquadrare in modo compiuto i contorni della vicenda e di calare in maniera adeguata le stesse difese dell'appellante nel pertinente contesto normativo e fattuale, appare necessario fornire una descrizione generale di tale contesto e dei presupposti che hanno indotto l'Autorità prima e il T.A.R. poi a delinearne i contorni e a trarne le conseguenze in punto di interdizione e sanzione delle condotte vietate.

    3. Al riguardo il Collegio osserva in primo luogo che l'Autorità ha individuato in modo che appare esente da profili di irragionevolezza, incongruità e incoerenza gli elementi costitutivi dell'illecito anticoncorrenziale di cui all'articolo 101 del TFUE e di cui all'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (si tratta di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza finalizzata a conseguire un coordinamento degli aumenti di prezzo delle spedizioni internazionali di merci via terra ad opera di numerose imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali e della stessa associazione di categoria ? Fedespedi -).

      Sotto tale aspetto, l'Autorità (con deduzioni confermate dai primi Giudici) ha in primo luogo persuasivamente individuato il mercato qui rilevante, facendolo coincidere con quello nazionale delle spedizioni internazionali da e per l'Italia.

      Al riguardo ? e a tacer d'altro - è stata correttamente richiamata la giurisprudenza di questo Consiglio secondo cui, nelle ipotesi di intese restrittive della concorrenza, la definizione del mercato rilevante risulta ex se funzionale all'individuazione delle caratteristiche stesse del contesto nel cui ambito si colloca l'illecito coordinamento delle condotte d'impresa, atteso che è proprio l'ambito di tale coordinamento a delineare e definire l'ambito stesso del mercato rilevante (in tal senso ?ex plurimis -: Cons. Stato, 9 febbraio 2011, n. 896).

      Nel merito della res controversa, poi, l'Autorità (con deduzione parimenti ritenuta dai primi Giudici esente dalle censure rubricate) ha ritenuto che la copiosa ed univoca documentazione acquisita nella fase istruttoria deponesse in modo del tutto persuasivo ? e con un grado di univocità raramente riscontrabile nell'ambito di vicende per loro stessa natura tipicamente caratterizzate da un quadro indiziario lacunoso ? nel senso dell'effettiva realizzazione dell'intesa vietata

      In particolare, è stato motivatamente affermato che un rilevante numero di imprese di spedizione (fra cui l'odierna appellante), sotto l'impulso e il coordinamento di alcune di esse, ha realizzato nel corso del periodo che va dal marzo del 2002 all'autunno del 2007, un'intesa unica e continuata restrittiva della...

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