Ordinanza nº 183 da Constitutional Court (Italy), 23 Giugno 2014

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione23 Giugno 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 183

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 625-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di D.M.L., con ordinanza del 15 ottobre 2013, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visti l’atto di costituzione di D.M.L., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’8 aprile 2014 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l’avvocato Giovanni Esposito Fariello per D.M.L. e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 15 ottobre 2013 (r.o. n. 273 del 2013), la Corte di cassazione, terza sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti: «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di legittimità costituzionale dell’art. 625-bis del codice di procedura penale, «nella parte in cui non consente alla persona indagata di attivare la procedura di correzione dell’errore materiale o di fatto commesso dalla Corte Suprema di Cassazione decidendo nel procedimento “de libertate”»;

che la Corte rimettente premette di essere investita di un ricorso per errore di fatto, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., proposto dal difensore dell’indagato;

che, come riferisce la Corte di cassazione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli aveva disposto con ordinanza «la sostituzione della misura cautelare della custodia domiciliare con quella della custodia in carcere» per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

che l’indagato aveva impugnato tale provvedimento davanti al Tribunale ordinario di Napoli, sezione del riesame, il quale, con ordinanza dell’8 novembre 2012, aveva confermato la decisione censurata;

che la Corte di cassazione, quarta sezione penale, con sentenza n. 21325 del 12 febbraio 2013, decidendo su ricorso dell’indagato, aveva respinto l’impugnazione, sì che la misura della custodia in carcere aveva «avuto esecuzione»;

che il difensore dell’indagato aveva proposto ricorso straordinario per errore di fatto, a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo di non aver potuto partecipare all’udienza in cassazione perché non aveva...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT