Sentenza nº 3116 da Council of State (Italy), 19 Giugno 2014

Data di Resoluzione19 Giugno 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Paolo Numerico, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Michele Corradino, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della LOMBARDIA ?Sede di MILANO- SEZIONE II n. 07132/2010, resa tra le parti, concernente approvazione progetto definitivo ed esecutivo per realizzazione centro sportivo - esproprio aree.

sul ricorso numero di registro generale 608 del 2011, proposto da:

Ileana Castelli, Caterina Castelli, Angelo Carlo Castelli, Paolo Castelli, Olga Vago, Cesarina Castelli, Maria Pia Castelli, Maria Vago, Claudio Castelli, Edoardo Castelli, Bozzente Srl, rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Gattamelata, Maria Sala, Claudio Sala, con domicilio eletto presso E Associati Studio Legale Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore, 22;

Comune di Beregazzo con Figliaro, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Bottinelli, Luigi Manzi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

Regione Lombardia, Regione Lombardia - Direzione Generale Giovani Sport e Pari Opportunita'; Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali - Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport -Ufficio Sport, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Beregazzo con Figliaro e del Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali - Dipartimento Per Lo Spettacolo e Lo Sport -Ufficio Sport;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli Avvocati Gattamelata, Reggio D'Aci, per delega dell'Avv. Manzi, e l'Avvocato dello Stato Elefante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe appellata, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - Sede di Milano si è pronunciata in ordine ad un complesso ricorso ? corredato da due ricorsi per motivi aggiunti - proposto dalla odierna parte appellante e volto ad ottenere l'annullamento degli atti finalizzati alla realizzazione di un centro sportivo (1° lotto) e all'acquisizione delle relative aree.

Detti atti riposavano: [ atti gravati con il ricorso principale notificato l?8, il 9 e il 12 aprile, depositato il 23 aprile 2005] nelle deliberazioni 23 gennaio 2004 n. 11 di giunta, 8 febbraio 2005 n. 4 di consiglio e 8 febbraio 2005 n. 11 di giunta, aventi ad oggetto rispettivamente l'approvazione del progetto preliminare, del progetto definitivo e del progetto esecutivo;

[atti gravati con il primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 12, 13, 14 ottobre, depositato il 26 ottobre e, in originale, il 3 novembre 2005] deliberazione di consiglio comunale 5 settembre 2005 n. 14 che ha dichiarato l'intervenuta efficacia della delibera di approvazione del progetto definitivo;

[atti gravati con i secondi motivi aggiunti notificati il 10, depositati il 13 e, in originale, il 19 novembre 2005] decreto di esproprio 18 ottobre 2008 n. 384, comunicato con note 20.10.08 notificate ai ricorrenti in date diverse.

In punto di fatto va rammentato che la parte odierna appellante era comproprietaria di aree distinte in catasto al foglio 4, mappali 496, 497, 1112, 1950 e 1253, della superficie complessiva di mq. 20.585, vincolate a standard (parcheggi pubblici e spazi a parco gioco e sport) dal PRG approvato nel 1993 e nuovamente destinate a zona F1 (usi pubblici a servizio della residenza) da una variante adottata e approvata dal consiglio comunale con deliberazioni 29 ottobre 2004 n. 21 e 30 marzo 2005 n. 9, impugnate con altro ricorso (n. 281/05).

Con atto 15 gennaio 2005 il Comune comunicava ai detti originarii ricorrenti l'avvio del procedimento espropriativo finalizzato alla realizzazione su dette aree (per 12.000 mq circa) di un centro sportivo (1° lotto), di cui aveva approvato il progetto preliminare con delibera di giunta 23 gennaio 2004 n. 11.

Il 31 gennaio 2005 essi avevano presentato osservazioni, accolte dal Comune ?limitatamente alla procedura da seguire per l'approvazione del piano?.

Con deliberazione consiliare 8 febbraio 2005 n. 4 il Comune, non essendosi ancora perfezionato l'iter di approvazione della variante di piano regolatore, aveva approvato il progetto definitivo dell'opera in variante allo strumento urbanistico (ex art. 19, comma 1, d.p.r. n. 327/2001), dichiarando contestualmente che ?la pubblica utilità dell'opera espliciterà i propri effetti dal momento dell'efficacia della deliberazione consiliare di approvazione definitiva della variante?.

Poiché con decreto dirigenziale 23 giugno 2004 n. 10631 la Regione aveva ammesso l'opera a finanziamento con un contributo di ? 333.700 (su una spesa di ? 480.700), da erogarsi tramite mutuo assistito da contributo statale, e la richiesta di mutuo doveva essere fatta, pena la decadenza del beneficio, entro il 12.2.2005, il Comune aveva approvato il progetto esecutivo dell'opera con delibera di giunta 8 febbraio 2005 n. 11.

La odierna parte appellante era insorta impugnando le delibere di approvazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo e censurando: l'approvazione del progetto esecutivo prima della conclusione del procedimento di variante, avviato con l'approvazione del progetto definitivo (primo motivo); l'incompetenza della giunta nell'approvazione di un progetto preliminare non conforme allo strumento urbanistico (secondo motivo); la contemporanea approvazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo finalizzata ad evitare la perdita del finanziamento regionale (terzo motivo); il finanziamento parziale dell'opera con mutuo ordinario in violazione delle regole stabilite dagli artt. 202 e seguenti del d.lgs. n. 267/00 (quarto motivo).

Con deliberazione consiliare 5 settembre 2005 n. 14 il Comune, dato atto che la Regione non aveva manifestato il proprio dissenso nel termine di legge, aveva dichiarato l'efficacia della delibera di approvazione del progetto definitivo (delibera n. 4 in data 8.2.05).

Parte appellante aveva allora impugnato anche la delibera n. 14 del 2005 con motivi aggiunti, assumendo: che essa non poteva sanare retroattivamente l'illegittimità del progetto esecutivo, approvato prima che divenisse efficace il progetto definitivo; che di essa non erano stati notiziati i proprietari interessati, a norma dell'art. 17, comma 2, d.p.r. n. 327/01, in violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale (primo motivo aggiunto); che la Regione, destinataria dei ricorsi n. 281/05 e n. 1104/05, e pertanto edotta delle impugnative avverso la variante di piano regolatore e l'approvazione dei progetti, avrebbe dovuto esprimersi motivatamente sulla variante e farsi carico dei motivi di illegittimità relativi all'attuazione del contestato vincolo a standard (zona F1) con essa apposto (secondo motivo aggiunto).

Infine, con decreto 20 ottobre 2008 (n. 384 reg. ord.) il Comune aveva decretato l'espropriazione delle aree: detto decreto era stato gravato con ulteriori motivi aggiunti, deducendosene l'illegittimità per: mancanza di qualsiasi riferimento alla concessione del mutuo necessario per la sostenibilità dell'intervento (primo motivo); mancanza di copertura finanziaria, stante la decadenza dal finanziamento regionale per mancato inizio dei lavori nel termine assegnato (secondo motivo).

Il Tar, dato atto che alla medesima udienza del 20 ottobre 2010 la causa era stata discussa congiuntamente al ricorso n. 281/05 e che detto ricorso, proposto avverso la variante al PRG (approvata nel 2005) che aveva riproposto la destinazione a zona F1.1 ?usi pubblici a servizio della residenza?, per la realizzazione di un centro sportivo ed il vincolo incidente sulle aree in contestazione, era stato respinto con separata sentenza (sent. n. 7131/2010), ha partitamente scrutinato le...

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