Sentenza nº 178 da Constitutional Court (Italy), 18 Giugno 2014

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione18 Giugno 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 178

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Sabino CASSESE Giudice

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 62, comma 1, 63, commi 1, lettera b), e 2, 68 e 73 della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13-17 settembre 2013, depositato in cancelleria il 17 settembre 2013 ed iscritto al n. 87 del registro ricorsi 2013.

Udito nell’udienza pubblica del 6 maggio 2014 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

udito l’avvocato dello Stato Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ricorso notificato il 13-17 settembre 2013 e depositato il successivo 17 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato − in riferimento all’art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione − gli artt. 62, comma 1, 63, commi 1, lettera b), e 2, 68 e 73 della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo).

    L’art. 62, comma 1, della legge reg. n. 13 del 2013 sotto la rubrica «Direttore tecnico», dispone che: «La gestione tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al titolare o al legale rappresentante della società in possesso delle conoscenze e attitudini professionali all’esercizio dell’attività di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania), conseguite presso un’agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell’Unione Europea».

    Secondo il ricorrente, la norma violerebbe i principi fondamentali in materia di professioni e si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost.

    In particolare risulterebbe violato l’art. 20, comma 1, dell’Allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), che, sotto la medesima rubrica della norma impugnata «Direttore tecnico», prevede che «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

    Il legislatore regionale, infatti, nel consentire lo svolgimento delle funzioni di direttore tecnico dell’agenzia di viaggio e turismo a soggetti in possesso delle «conoscenze e attitudini professionali all’esercizio dell’attività di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania), conseguite presso un’agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell’Unione Europea», legittimerebbe l’esercizio di tale professione da parte di soggetti che non hanno conseguito la specifica abilitazione professionale, peraltro disciplinata dal successivo art. 63 della stessa legge regionale.

    Il legislatore regionale, in tal modo, individuerebbe requisiti professionali del tutto generici (conoscenze e attitudini professionali), maturati nel corso di un arco temporale del tutto indeterminato, presso le stesse agenzie di viaggio e non certificati da alcun organismo, come idonei e sufficienti all’esercizio della richiamata professione.

    Inoltre, improprio sarebbe il richiamo al d.lgs. n. 206 del 2007 che viene a disciplinare la diversa ipotesi del riconoscimento automatico, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri dai soggetti che intendono esercitare una professione regolamentata in uno dei suddetti Stati diverso da quello nel quale hanno maturato l’esperienza.

    L’art. 62 della legge reg. n. 13 del 2013 eccederebbe, quindi, dalle competenze regionali e si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., violando i principi fondamentali in materia di «professioni» di cui all’art. 20 dell’Allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011.

    L’Avvocatura dello Stato, a tal proposito, richiama la consolidata giurisprudenza costituzionale (da ultimo, la sentenza n. 98 del 2013) in base alla quale la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle «professioni» deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

  2. − La seconda questione ha ad oggetto l’art. 63, commi 1, lettera b), e 2, della legge reg. n. 13 del 2013, il quale, sotto la rubrica «Abilitazione professionale», al comma 1, prevede due diverse modalità per il conseguimento dell’abilitazione professionale: alla lettera a) mediante la verifica del possesso, da parte delle Province, dei requisiti professionali di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 79 del 2011 e alla successiva lettera b) «mediante l’attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all’esercizio dell’attività di cui al d.lgs. n. 206 del 2007 conseguiti presso un’agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell’Unione Europea». Il successivo comma 2 dell’art. 63 della legge reg. n. 13 del 2013, a sua volta, dispone che: «Per il titolare dell’agenzia di viaggio e turismo e per i dipendenti della stessa, il periodo di formazione professionale previsto dal d.lgs. n. 206 del 2007 può essere sostituito da un equivalente numero di anni di attività lavorativa presso un’agenzia di viaggio e turismo».

    Tali disposizioni, secondo il ricorrente, devono ritenersi costituzionalmente illegittime in quanto violano i principi fondamentali in materia di «professioni» e si pongono in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost.

    Il ricorrente fa riferimento anche in questo caso, all’art. 20 dell’Allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, il quale dispone che i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

    Le norme impugnate si porrebbero in contrasto con la disposizione statale richiamata, atteso che non sussiste la competenza regionale per la individuazione dei requisiti professionali per l’accesso alle professioni, né per precisarne i contenuti o per individuarne alternative equivalenti che li possano sostituire.

    Il legislatore regionale, nel consentire il conseguimento dell’abilitazione professionale mediante l’attestazione dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all’esercizio dell’attività di cui al d.lgs. n. 206 del 2007, conseguiti presso un’agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea, avrebbe individuato un percorso alternativo a quello previsto dal legislatore statale per il conseguimento dell’abilitazione professionale.

    Inoltre, la Regione fa generico riferimento ad un testo normativo, senza indicare la specifica disciplina applicabile e senza neanche recepire i criteri ed i principi generali dallo stesso previsti al fine del riconoscimento delle qualifiche acquisite dai soggetti che intendono esercitare una professione regolamentata.

    Ed infatti, per quanto attiene ai riconoscimenti sulla base dellesperienza professionale, manca qualsivoglia indicazione dei tempi di esercizio dellattività, come delle relative attestazioni e dei conseguenti riconoscimenti da parte delle autorità competenti di cui allart. 5...

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