Ordinanza nº 180 da Constitutional Court (Italy), 18 Giugno 2014

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione18 Giugno 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 180

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Sabino CASSESE Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), promosso dal Tribunale ordinario di Macerata − sezione distaccata di Civitanova Marche, nel procedimento civile vertente tra Falcone Alfonso e la Compagnia di Assicurazioni Allianz spa e Tagliaferro Motor Sport A.C. sas, con ordinanza del 21 novembre 2011, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che – in un giudizio civile risarcitorio di danni da sinistro stradale, proposto dal terzo trasportato (che si dichiarava inconsapevole della circolazione illegale del veicolo su cui viaggiava) nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell’art. 283, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), di seguito «c.d.a.» – l’adito Tribunale ordinario di Macerata − sezione distaccata di Civitanova Marche, al fine del decidere sull’eccezione della convenuta, di improponibilità della domanda per mancato invio della richiesta risarcitoria anche alla società Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP), come ora richiesto dal successivo art. 287, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 209 del 2005, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 287;

che la norma denunciata dispone, con riguardo alle ipotesi di cui al precedente art. 283 (nelle quali i danni da sinistro stradale debbono essere risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada), che la richiesta risarcitoria del danneggiato, dalla quale decorre il termine dilatorio di sessanta giorni per lesperibilità dellazione...

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