Sentenza nº 3069 da Council of State (Italy), 17 Giugno 2014

Data di Resoluzione17 Giugno 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO ? ROMA, SEZIONE II TER, n. 4954/2002, resa tra le parti, concernente la sospensione di una attività per un comportamento scorretto nella fatturazione della merce.

sul ricorso numero di registro generale 7193 del 2003, proposto dalla Società Promocarni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Gargiulo e Graziano De Giovanni, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Tacito n. 23;

Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Raimondo, domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2014 il Cons. Nicola Gaviano, nessuno essendo comparso per le parti in causa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Promocarni s.r.l., concessionaria di uno spazio di vendita nella sala mercato e di un magazzino ad uso laboratorio presso il Centro Carni sito nella Capitale in viale P. Togliatti n. 1026, Centro di proprietà dell'Amministrazione comunale e da questa gestito, riceveva una comunicazione del 26 gennaio 999, n. 142, del Direttore del Mercato all'ingrosso delle carni, del seguente tenore : ?Si porta a conoscenza di codesta Società che la Commissione di Disciplina nella seduta del 21.12.1998 ha deciso, per il comportamento scorretto della Società Promocarni S.r.l. nella fatturazione della merce commercializzata, la sospensione per mesi 3 (tre) dall'attività di mercato nella Sala Ovipol, la chiusura del magazzino e degli uffici in concessione alla predetta Società. La sanzione potrà essere annullata se la Società Promocarni S.r.l., entro giorni 3 (tre) dalla notifica della presente nota, avrà regolarizzato l'emissione delle fatture per la merce venduta nel rispetto delle norme che regolano l'attività di tutto il Centro Carni?.

Successivamente il medesimo organo notificava alla società (di seguito, la PROMOCARNI) la determinazione dirigenziale n. 15 del 19 febbraio 1999 ? unitamente alla già menzionata delibera della Commissione di Disciplina del 21 dicembre 1998 ? con cui le si infliggeva la sanzione della sospensione di ogni attività presso il Centro per un periodo di tre mesi (1° marzo? 31 maggio 1999), con l'avvertenza che gli effetti della sanzione sarebbero cessati qualora la destinataria si fosse uniformata alla disciplina recata dall'art. 36 del regolamento del mercato, che vieta implicitamente agli operatori di svolgere l'attività commerciale mediante contratto di agenzia.

La Commissione aveva infatti rilevato ?che dagli atti risulta evidente la natura giuridica del rapporto di agenzia intercorrente tra la Promocarni s.r.l. e la Pavo s.r.l. così come risulta accertato che quest'ultima conferisce spesso prodotti sul mercato con la propria denominazione rivendendoliaccompagnati con propria documentazione fiscale estromettendo quindi, di fatto, la Promocarni s.r.l. dalle operazioni mercatali?.

La PROMOCARNI, pertanto, con due successivi ricorsi al T.A.R. per il Lazio (nn. 2679 e 3638 del 1999) impugnava dapprima la comunicazione del 26 gennaio 1999, e indi la successiva determinazione dirigenziale n. 15 del 19 febbraio 999, unitamente alla menzionata delibera della Commissione di disciplina.

I gravami si basavano su censure sostanzialmente comuni, che il primo Giudice avrebbe così sunteggiato:

1) nullità del procedimento disciplinare, in quanto:

1a) non tutti gli atti del procedimento ed i provvedimenti impugnati sarebbero stati comunicati al difensore della ricorrente, presso lo studio del quale l'interessata aveva eletto domicilio: mentre, infatti, la prima comunicazione successiva all'avvio del procedimento e all'elezione di domicilio era stata indirizzata al difensore, sia l'avviso di convocazione per l'adunanza del 23 settembre 1998 che i provvedimenti impugnati erano stati invece comunicati direttamente alla sola ricorrente;

1b) benché l'ordine del giorno della convocazione innanzi alla Commissione di Disciplina configurasse la sussistenza dei presupposti per una revoca della concessione unicamente in relazione alla pretesa cessione dei locali operata in favore della Pavo s.r.l., nel corso della discussione del 23 settembre 1998, come pure della riunione del 21 dicembre 1998, erano state contestate alla società anche altre mancanze disciplinari (quali il ritardato pagamento dei canoni, l'omessa integrazione del deposito cauzionale ed altre irregolarità della concessionaria nell'esecuzione dei lavori di ampliamento dei locali; il Direttore aveva altresì riferito che la ricorrente avrebbe tenuto un comportamento arrogante nei suoi confronti), addebiti dei quali non si sarebbe potuto tenere conto in quanto estranei all'oggetto del procedimento; inoltre, durante le sedute della Commissione erano state contestate per la prima volta alla ricorrente carenze di requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività connesse alla sua posizione di agente (circostanza posta a giustificazione della sanzione irrogata), nonché la violazione dell'art. 36 del regolamento, estendendo così l'oggetto del procedimento disciplinare e violando il diritto di difesa dell'esponente ed il principio di immutabilità delle contestazioni;

1c) la durata del procedimento disciplinare sarebbe stata eccessiva: la Commissione di Disciplina si sarebbe riunita solo a distanza di venti mesi dalla sua instaurazione. E sebbene il regolamento del mercato non stabilisca al riguardo termini di decadenza, esso tuttavia dispone che la Commissione, così come il Comitato consultivo, debbano riunirsi ogni tre mesi e provvedere entro trenta giorni dalla richiesta di parere (artt. 14, 15 e 17 del regolamento), il che implicitamente dimostra che anche il procedimento disciplinare deve ispirarsi a regole di speditezza;

2) nullità dei provvedimenti impugnati, poiché emessi, e comunque notificati alla ricorrente, quando il procedimento disciplinare si era ormai già concluso (motivo proprio del solo secondo ricorso). L'azione disciplinare...

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