Sentenza nº 171 da Constitutional Court (Italy), 11 Giugno 2014

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione11 Giugno 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 171

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Sabino CASSESE Giudice

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Piemonte 25 gennaio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Mappano), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte nel giudizio vertente tra il Comune di Settimo Torinese ed altri e la Regione Piemonte ed altri, con ordinanza del 28 giugno 2013, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Settimo Torinese e della Regione Piemonte;

udito nell’udienza pubblica del 6 maggio 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Sergio Viale per il Comune di Settimo Torinese e Giulietta Magliona per la Regione Piemonte.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 28 giugno 2013, iscritta al reg. ord. n. 229 del 2013, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Piemonte 25 gennaio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Mappano), in riferimento agli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione.

    1.1.– Il Tar rimettente riferisce che il Comune di Settimo Torinese ha impugnato la deliberazione del Consiglio regionale piemontese ed il connesso decreto del Presidente della Giunta regionale, con i quali è stato indetto il referendum consultivo per

    l’istituzione del nuovo Comune di Mappano, per distacco di porzioni di territorio rispettivamente dai Comuni di Settimo Torinese, Borgaro Torinese, Caselle Torinese e Leini. Il collegio ha respinto l’istanza cautelare ed il referendum consultivo ha dato esito favorevole all’istituzione del nuovo Comune. Successivamente è stata approvata la proposta di legge del 1° dicembre 2011, n. 187, che è diventata la legge reg. n. 1 del 2013, istitutiva del Comune di Mappano.

    A fronte della nomina del commissario del neo istituito Comune e dei primi provvedimenti per la sua costituzione, il Comune di Settimo Torinese avrebbe proposto motivi aggiunti, chiedendo al Tar adito di sollevare la questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge reg. n. 1 del 2013 in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 119 e 133 Cost. L’illegittimità della legge istitutiva del Comune di Mappano comporterebbe l’illegittimità derivata di tutti gli atti inerenti all’organizzazione del nuovo ente già impugnati dinnanzi al Tar.

    Inoltre sarebbe stata sottoposta d’ufficio al contraddittorio delle parti l’ulteriore possibile violazione degli artt. 81 e 97 Cost., poiché la legge reg. n. 1 del 2013 non avrebbe previsto alcuna forma di copertura finanziaria.

    Nelle more del giudizio sono intervenute ad adiuvandum del Comune ricorrente alcune società proprietarie di aree edificabili destinate a transitare nel neo-istituito Comune di Mappano.

    1.2.– A giudizio del Tar i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della legge reg. n. 1 del 2013 sarebbero rilevanti e non manifestamente infondati, con riferimento alla violazione degli artt. 81, 97 e 119 Cost.

    Quanto alla rilevanza, il collegio afferma che il Comune di Settimo Torinese contesta in sé la creazione del nuovo ente, che avrebbe inevitabili ricadute sulla struttura economico-finanziaria dell’amministrazione ricorrente, poiché il Comune di Mappano acquisirebbe una significativa porzione di territorio di Settimo Torinese. Conseguentemente, ove fosse dichiarata incostituzionale la legge istitutiva del Comune di Mappano, l’intero procedimento volto alla materiale e giuridica creazione del nuovo Comune ne risulterebbe travolto, con piena soddisfazione delle pretese di parte ricorrente.

    Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva che la legge istitutiva del Comune di Mappano non prevederebbe, al fine di realizzare la complessa operazione di creazione di un nuovo ente locale, alcun tipo di copertura finanziaria.

    Il giudice rimettente riferisce che l’originario art. 2 della proposta di legge, il quale prevedeva contributi in favore di Mappano e dei Comuni scorporati, a titolo di compensazione della variazione territoriale, è stato stralciato nella versione definitiva della legge reg. n. 1 del 2013.

    A giudizio del collegio la creazione di un nuovo ente locale porterebbe necessariamente con sé la necessità di regolamentare la successione nei rapporti giuridici relativi alle aree interessate dallo scorporo e nuovi costi, circostanza quest’ultima da ascrivere a fatti notori, dal momento che l’ente moltiplicherebbe le strutture politiche e burocratico-amministrative presenti sul medesimo territorio, non ricavabili pro quota da quelle dei Comuni limitrofi. Il Tar ricorda sul punto la giurisprudenza costituzionale sull’obbligo di copertura finanziaria delle leggi, prescritto dall’art. 81 Cost., vincolante anche il legislatore regionale. I relativi principi sarebbero stati affermati anche dalla giurisprudenza della Corte dei conti nella delibera 26 marzo 2013, n. 10/SEZAUT/INPR (Prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali).

    L’evidenziato costo iniziale comporterebbe altresì ex se un inevitabile vulnus all’autonomia finanziaria, presidiata dall’art. 119 Cost., del novello ente e dei Comuni limitrofi, poiché il ridimensionamento territoriale privo di compensazioni finanziarie potrebbe impattare sui rispettivi equilibri di bilancio.

    Il rimettente rileva infine che la genesi economicamente evanescente del Comune, ente naturaliter a fini generali e necessari, contrasterebbe con il principio del buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Tale conclusione dovrebbe evincersi dalle ricadute pratiche della legge reg. n. 1 del 2013, in un contesto in cui mancherebbe ogni forma di supporto organizzativo e materiale del nuovo ente.

    Peraltro il Tar rimettente ritiene di non aderire ai dubbi, prospettati da parte ricorrente e dagli intervenienti, di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), nella parte in cui indica il numero minimo di abitanti necessario per la creazione di un nuovo Comune in misura ridotta da 10.000 ad 8.000 (rectius: 5.000) rispetto alla generale previsione di cui all’art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ed in controtendenza con le numerose norme di carattere finanziario, che incentivano la formazione di comunità di maggiori dimensioni. Si tratterebbe di un limite rimesso alla discrezionalità del legislatore regionale e non intrinsecamente irrazionale.

  2. – Con memoria depositata l’8 ottobre 2013 si è costituita nel presente giudizio in persona del Presidente pro tempore la Regione Piemonte, già parte del processo principale.

    Quest’ultima sostiene innanzitutto l’inammissibilità delle questioni di illegittimità costituzionale sollevate.

    In particolare, a giudizio della Regione Piemonte il giudice rimettente proporrebbe un petitum a contenuto creativo riservato alla discrezionalità del legislatore regionale, al quale competerebbe la decisione politica di disporre contributi per coprire i costi connessi alla costituzione del Comune di Mappano e a compensazione degli altri Comuni interessati dalla variazione territoriale.

    Inoltre, la questione sollevata in riferimento all’art. 81 Cost. sarebbe inammissibile, in quanto il ragionamento del Tar presenterebbe vizi logici evidenti.

    Da un lato, infatti, il giudice rimettente ammetterebbe che i costi nascenti dalla creazione del nuovo ente dovrebbero essere coperti attraverso la mera distribuzione in misura proporzionale delle entrate e delle spese tra gli enti locali coinvolti; dall’altro, sosterrebbe invece che tale copertura sarebbe solo parziale, in quanto vi sarebbero comunque costi che si sottrarrebbero al fenomeno successorio.

    Secondo la Regione, se l’impianto argomentativo del rimettente fosse plausibile, il giudice a quo avrebbe dovuto censurare l’art. 5 della legge reg. n. 51 del 1992, quale disposizione che fonderebbe l’obbligo della Regione di garantire la copertura finanziaria della legge istitutiva.

    Inoltre, la resistente rileva che la difficoltà di individuare, all’interno del complesso delle spese legate all’istituzione del nuovo soggetto, quelle non rientranti nel fenomeno successorio impedirebbe...

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