Sentenza nº 168 da Constitutional Court (Italy), 11 Giugno 2014

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione11 Giugno 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 168

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettera b), della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9-14 maggio 2013, depositato in cancelleria il 14 maggio 2013 ed iscritto al n. 61 del registro ricorsi 2013.

Udito nell’udienza pubblica dell’11 marzo 2014 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

udito l’avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso, depositato il 14 maggio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale, in via principale, dell’art. 19, comma 1, lettera b), della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), nella parte in cui annovera, fra i requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica, quello della «residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente».

    1.1.– Il ricorrente ritiene che tale disposizione, prescrivendo un requisito temporale di residenza nella Regione Valle d’Aosta così prolungato (otto anni) ai fini dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica, imporrebbe un obbligo sproporzionato rispetto al pur legittimo scopo della norma, che è quello di stabilire un collegamento tra il richiedente la provvidenza e l’ente competente alla sua erogazione, onde preservare l’equilibrio finanziario del sistema locale di assistenza sociale, tale da causare una significativa ed ingiustificata restrizione alla libertà di circolazione e di soggiorno stabilita dall’art. 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in violazione degli artt. 117, primo comma, e 3 della Costituzione.

    Essa, inoltre, si porrebbe in contrasto anche con l’art. 24, paragrafo 1, della direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/38/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE), che stabilisce che «ogni cittadino dell’Unione che risiede […] nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato», in quanto opererebbe una discriminazione irragionevole nei confronti dei cittadini dell’Unione, i quali avrebbero minori possibilità di ottenere il richiesto requisito rispetto ai valdostani ed agli stessi cittadini italiani, anche in tal caso in violazione degli artt. 117, primo comma, e 3 Cost.

    Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata è, inoltre, ravvisato nell’irragionevole discriminazione da essa operata nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che abbiano ottenuto lo status di soggiornanti di lungo periodo in seguito ad una residenza presso un Paese UE protratta per cinque anni. Questi ultimi, infatti, per poter concorrere all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nell’ipotesi in cui non abbiano trascorso il periodo quinquennale necessario ai fini dell’acquisizione dello status nel territorio valdostano ma in altra Regione, devono ineluttabilmente attendere un termine complessivo superiore agli otto anni, in contrasto con il principio stabilito dall’art. 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 25 novembre 2003, n. 2003/109/CE (Direttiva del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo), in virtù del quale i soggiornanti di lungo periodo godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda anche l’accesso alla procedura per l’ottenimento di un alloggio. La norma impugnata tratterebbe in modo eguale situazioni diverse, introducendo una sostanziale disparità di trattamento nei confronti del soggiornante di lungo periodo, del tutto ingiustificata, poiché attuata nell’ambito di categorie di soggetti (di cui all’art. 2 della stessa legge) tutti egualmente bisognosi, in violazione del limite di ragionevolezza «imposto dal rispetto del principio di uguaglianza» ed in contrasto anche con la ratio che sottende l’intera normativa.

    Infine, la norma regionale in esame è censurata per violazione dell’art. 3 Cost., in relazione all’art. 40...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
2 temas prácticos
  • Sentenza nº 107 da Constitutional Court (Italy), 25 Maggio 2018
    • Italia
    • 25 d5 Maio d5 2018
    ...beni e servizi a disposizione del pubblico e all’erogazione degli stessi”». L’Avvocatura ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 168 del 2014, ha ritenuto contrastante con le citate norme europee una legge valdostana che subordinava ad una residenza minima di otto anni nella ......
  • n. 107 SENTENZA 10 aprile - 25 maggio 2018 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 30 Maggio 2018
    • 25 d5 Maio d5 2018
    ...beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi"». L'Avvocatura ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 168 del 2014, ha ritenuto contrastante con le citate norme europee una legge valdostana che subordinava ad una residenza minima di otto anni nella ......
1 sentencias
  • Sentenza nº 107 da Constitutional Court (Italy), 25 Maggio 2018
    • Italia
    • 25 d5 Maio d5 2018
    ...beni e servizi a disposizione del pubblico e all’erogazione degli stessi”». L’Avvocatura ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 168 del 2014, ha ritenuto contrastante con le citate norme europee una legge valdostana che subordinava ad una residenza minima di otto anni nella ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT