Sentenza nº 172 da Constitutional Court (Italy), 11 Giugno 2014
Relatore | Marta Cartabia |
Data di Resoluzione | 11 Giugno 2014 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 172
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Sabino CASSESE Giudice
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 612-bis del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, nel procedimento penale a carico di M.S., con ordinanza del 24 giugno 2013, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2014.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia.
Ritenuto in fatto
-
– Il Tribunale ordinario di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, con ordinanza in data 24 giugno 2013 (r. o. n. 284 del 2013), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 612-bis del codice penale, per violazione dell’art. 25, secondo comma, della Costituzione.
La disposizione impugnata punisce, «salvo che il fatto costituisca più grave reato», «chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».
1.1.– In particolare, il giudice rimettente ha ritenuto che l’impugnata norma incriminatrice non definisca in modo «sufficientemente determinato il minimum della condotta intrusiva temporalmente necessaria e sufficiente affinché possa dirsi integrata la persecuzione penalmente rilevante». Inoltre, neppure risulterebbe sufficientemente determinato cosa debba intendersi per perdurante e grave stato di ansia o di paura, così come in alcun modo definiti sarebbero i criteri per stabilire quando il timore debba considerarsi «fondato». Estremamente ampio ed eccessivamente elastico sarebbe poi il concetto di «abitudini di vita», di cui il legislatore non avrebbe perciò sufficientemente individuato i confini.
Simile indeterminatezza paleserebbe, quindi, la non manifesta infondatezza della questione in relazione all’art. 25, secondo comma, Cost.
1.2.– Poiché nell’imputazione le condotte contestate all’imputato si assumono integrare gli elementi della fattispecie di cui il rimettente lamenta l’indeterminatezza, la sollevata questione è stata da questi ritenuta rilevante nel giudizio a quo.
-
– Con atto depositato in data 4 febbraio 2014, è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
In particolare, l’Avvocatura generale dello Stato ha osservato che la condotta tipica della fattispecie di cui all’art. 612-bis cod. pen. sarebbe assai più determinata di quella dei reati di minaccia (art. 612 cod. pen.) e molestia (art. 660 cod. pen.), che vantano un’ampia tradizione interpretativa e la cui conformità all’art. 25, secondo comma, Cost. non è in discussione.
Come in ciascun reato abituale, poi, le condotte si caratterizzerebbero per la loro reiterazione nel tempo, nel senso di dover essere almeno due, senza che risulti opportuna alcuna loro ulteriore fissazione minima nel numero o nella durata temporale, giacché la connotazione criminale delle medesime sarebbe sufficientemente individuata dalla loro idoneità complessiva a determinare l’effetto psicologico tipizzato.
La difesa dello Stato, inoltre, reputa prive di fondamento le censure relative all’indeterminatezza del perdurante e grave stato di ansia o di paura, trattandosi di situazioni alterate dello stato psichico tali da provocare un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psico-fisico, riscontrato da copiosa letteratura medica.
Quanto al «fondato» timore, la difesa dello Stato ha ritenuto che si tratti di aggettivazione volta proprio a richiedere un’oggettiva apprezzabilità dell’elemento della fattispecie.
L’espressione «abitudini di vita» sarebbe, infine, dettata dalla necessità di riferirsi al complesso dei comportamenti che una persona solitamente mantiene nell’ambito familiare, sociale e lavorativo, e che la vittima sarebbe costretta a mutare a seguito dell’intrusione rappresentata dall’attività persecutoria.
Nessun pregio avrebbero, pertanto, le censure di illegittimità costituzionale sollevate dal giudice rimettente.
Considerato in diritto
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