Sentenza nº 166 da Constitutional Court (Italy), 11 Giugno 2014

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione11 Giugno 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 166

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Sabino CASSESE Giudice

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia nel procedimento vertente tra Energie Verdi Trinitapoli srl e la Regione Puglia ed altri, con ordinanza del 28 agosto 2012, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nell’udienza pubblica del 6 maggio 2014 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

udito l’avvocato Maria Liberti per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale amministrativo per la Regione Puglia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione.

    La disposizione impugnata vieta la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da biomasse, salvo che queste ultime provengano, nella misura minima del 40 per cento, da “filiera corta”, cioè da un’area contenuta entro 70 chilometri dall’impianto.

    Il giudizio a quo ha per oggetto il diniego di autorizzazione unica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomasse in zona agricola, che la ricorrente si è vista opporre in data 30 settembre 2010, in esclusiva applicazione dell’art. 2, comma 4, della legge regionale n. 31 del 2008. L’impianto, infatti, non sarebbe stato alimentato in misura sufficiente da biomasse provenienti da “filiera corta”.

    Tale applicazione, aggiunge il giudice rimettente, si impone sul piano temporale, poiché il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), con cui si è conferita attuazione all’art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), è entrato in vigore il 3 ottobre 2010, e dunque in epoca posteriore al diniego impugnato dalla ricorrente.

    Il giudice a quo specifica, perciò, che non sono rilevanti in causa i criteri di localizzazione degli impianti introdotti dal d.m. appena citato, pur osservando che anch’essi vieterebbero alla legge regionale di precludere l’insediamento degli impianti in tutte le zone agricole.

    Ciò premesso in punto di rilevanza, il Tribunale rimettente osserva che la norma impugnata, nel formulare tale preclusione con riferimento al caso sottoposto a giudizio, contrasterebbe con l’art. 12, commi 7 e 10, del d.lgs. n. 387 del 2003.

    In particolare, l’art. 12, comma 7, consentendo espressamente di localizzare gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse in zone agricole, esprimerebbe un principio fondamentale della materia dell’energia, assegnata alla competenza legislativa statale concorrente, ai...

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