Sentenza nº 170 da Constitutional Court (Italy), 11 Giugno 2014
Relatore | Mario Rosario Morelli |
Data di Resoluzione | 11 Giugno 2014 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 170
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Sabino CASSESE Presidente
- Giuseppe TESAURO Giudice
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), promosso dalla Corte di cassazione nel procedimento vertente tra B. A. ed altra e il Ministero dellinterno ed altri con ordinanza del 6 giugno 2013, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dellanno 2013.
Visti latto di costituzione di B. A. ed altra, nonché gli atti di intervento della Avvocatura per i diritti LGBTI e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 10 giugno 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
uditi lavvocato Giovanni Genova per lAvvocatura per i diritti LGBTI, Francesco Bilotta per B.A. ed altra e gli avvocati dello Stato Attilio Barbieri e Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
− Nel corso di un giudizio promosso da una coppia sposata per ottenere la cancellazione della annotazione di «cessazione degli effetti del vincolo civile del [loro] matrimonio», che lufficiale di stato civile aveva apposta in calce allatto di matrimonio, contestualmente allannotazione, su ordine del Tribunale, della rettifica (da maschile a femminile) del sesso del marito, la Corte di cassazione adita in sede di impugnazione avverso il decreto della Corte di Appello di Bologna che, in riforma della statuizione di primo grado, aveva respinto la domanda dei ricorrenti ha sollevato con lordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale:
1) «dellart. 4 della legge n. 164 del 1982 [Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso], nella formulazione anteriore allabrogazione intervenuta per effetto dellart. 36 del d.lgs. n. 150 del 2011 [Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dellarticolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69], nella parte in cui dispone che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso provoca lautomatica cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso senza la necessità di una domanda e di una pronuncia giudiziale, con riferimento ai parametri costituzionali degli artt. 2 e 29 Cost., e, in qualità di norme interposte, ai sensi degli artt. 10, primo comma, e 117 Cost., degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti dellUomo con riguardo ad entrambi i coniugi»;
2) «degli artt. 2 e 4 della l. n. 164 del 1982 con riferimento al parametro costituzionale dellart. 24 Cost., nella parte in cui prevedono la notificazione del ricorso per rettificazione di attribuzione di sesso allaltro coniuge, senza riconoscere a questultimo il diritto di opporsi allo scioglimento del vincolo coniugale nel giudizio in questione, né di esercitare il medesimo potere in altro giudizio, essendo esclusa la necessità di una pronuncia giudiziale dalla produzione ex lege delleffetto solutorio in virtù del passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso»;
3) «degli artt. 2 e 4 della l. n. 164 del 1982 con riferimento allart. 24 Cost., negli stessi termini di cui sub 2), con riguardo al coniuge che ha ottenuto la rettificazione di attribuzione di sesso»;
4) «dellart. 4 della l. n. 164 del 1982 con riferimento al parametro costituzionale dellart. 3 Cost., per lingiustificata disparità di regime giuridico tra lipotesi di scioglimento automatico, operante ex lege, del vincolo coniugale previsto da tale norma in relazione allart. 3, quarto comma, lettera g) della l. n. 898 del 1970 e successive modificazioni e le altre ipotesi indicate in detto art. 3, sub. 1, lettera a, b, c) e sub 2 lettera d).».
1.1.− Nel motivare la rilevanza della questione, la Corte rimettente ha ritenuto, in premessa, che lUfficiale di stato civile abbia nella specie correttamente operato in presenza della suddetta sentenza di rettificazione di sesso ed in applicazione del citato art. 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164, che testualmente, appunto, dispone che «la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso [ ] provoca lo scioglimento del matrimonio celebrato con il rito religioso».
1.2.− Ha escluso poi quella Corte che la successiva legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) che, con laggiunta di una lettera g) nel corpo dellart. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), ha inserito lipotesi del giudicato sulla rettificazione tra i casi in cui lo scioglimento del vincolo «può essere domandato da uno dei coniugi» − possa condurre ad una interpretazione adeguatrice della normativa impugnata, nel senso, auspicato dai ricorrenti, della esclusione dellautomatismo dello scioglimento del matrimonio in conseguenza del mutamento di sesso di uno dei coniugi.
La soluzione del divorzio imposto alla coppia che sia stata interessata dalla rettificazione di sesso di uno dei suoi componenti rifletterebbe, infatti, il limite, «privo di ambiguità», che il legislatore del 1982 ha inteso porre allesercizio del «diritto allidentità di genere del soggetto che desidera rettificare il sesso che gli è stato attribuito dalla nascita», con la riconosciuta presenza de «linteresse statuale a non modificare i modelli familiari» (id est: il modello eterosessuale del matrimonio).
E, poiché rispetto al sistema di tali modelli la legge n. 74 del 1987 non ha operato alcuna modificazione, lintroduzione della lettera g) nel novellato art. 3 della legge n. 898 del 1970 non altra spiegazione può avere, secondo la Corte rimettente, che quella della estensione del rito camerale (da quella legge individuato...
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