Sentenza nº 169 da Constitutional Court (Italy), 11 Giugno 2014

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione11 Giugno 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 169

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 24 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 28 febbraio 2012 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione (fuori termine) del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 15 aprile 2014 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso, depositato il 28 febbraio 2012, la Giunta della Provincia autonoma di Trento, previa deliberazione del 27 gennaio 2012, n. 112, ratificata dal Consiglio provinciale di Trento con delibera del 17 aprile 2012, n. 8, ha promosso questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare dell’art. 43, comma 8, in riferimento agli artt. 8, numeri 13) e 24), 9, numero 9), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché agli artt. 1, 5, comma 1, 19 e 33-37 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), ed agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

  2. – La ricorrente impugna il comma 8 del citato art. 43 nella parte in cui stabilisce che «Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorità e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, siano necessarie e urgenti l’adozione di interventi nonché la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi».

    Così disponendo la norma – ad avviso della ricorrente – violerebbe l’art. 8, numeri 13) e 24), l’art. 9, numero 9) e l’art. 16 dello statuto speciale, nonché svariate norme di attuazione statutaria, in quanto attribuirebbe una funzione amministrativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’ambiente, in materie di competenza provinciale, quali sono la materia delle «opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche» (art. 8, numero 13, dello statuto), quella delle «opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria» (art. 8, numero 24, dello statuto), nonché quella della «utilizzazione delle acque pubbliche» (art. 9, numero 9, dello statuto), materie nelle quali la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, «comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT