Sentenza nº 319 da C.G.A.R. Sicilia, 09 Giugno 2014

Data di Resoluzione09 Giugno 2014
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

Antonino Anastasi, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Alessandro Corbino, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

avverso e per la dichiarazione di nullità

1) della determinazione prot. n. 29081 del 17.9.2012 emessa dal commissario ?ad acta? in pretesa ottemperanza alla sentenza del CGA n. 191 del 2011, secondo la quale ?il dr. Ferrara Benedetto non ha diritto a nessun inquadramento?; e

2) della determinazione prot. n. 21656 del 3.7.2013 emessa -anche in adempimento della ordinanza del CGA n. 391 del 2013- , secondo la quale ?il dr. Ferrara Benedetto non ha diritto a nessun inquadramento, non avendo svolto, sicuramente, le funzioni di dirigente generale e non essendo stato possibile determinare con esattezza, ora per allora, se ha svolto e per quale periodo le funzioni di dirigente superiore??;

sui reclami ex art. 114, comma 6, del c. p. a. proposti, nell'ambito del giudizio di ottemperanza n. 860 del 2010, da Ferrara Benedetto, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Reale, ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Ammiraglio Gravina, 95, presso lo studio dello stesso;

l'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) e l'Assessorato regionale risorse agricole e alimentari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti ?pro tempore?, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

e del dottor Fabrizio Viola, nella qualità di commissario ?ad acta? nominato dall'Assessore alle risorse agricole e forestali su delega del CGA Reg. Sic., con la sentenza n. 191 del 2011, non costituitosi in giudizio;

visti i reclami, con i relativi allegati;

vista l'ordinanza collegiale interlocutoria della sezione n. 391/13;

viste le memorie difensive delle parti;

visti gli atti tutti della causa;

relatore ?nella camera di consiglio del 7.5.2014- il consigliere Marco Buricelli;

uditi per le parti gli avvocati L. Di Salvo, su delega di A. Reale, per il reclamante e La Rocca per la P. A. ;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. - Non appare necessario ripercorrere in modo analitico la vicenda, amministrativa e giurisdizionale, nelle sue fasi di cognizione e di ottemperanza, che ha visto come protagonista il dott. Benedetto Ferrara, nato il 15.3.1925, ispettore generale della ex carriera direttiva ?ruolo amministrativo contabile presso l'ESA, cessato dal servizio il 1°.4.1990.

    E? sufficiente rinviare alla narrativa IN FATTO del ricorso-reclamo 13-16.11.2012, proposto avverso e per l'annullamento della determinazione del commissario ?ad acta? n. 29081 del 17.9.2012, ferme le precisazioni che saranno fatte più avanti; al reclamo presentato contro la determinazione commissariale n. 21656 del 3.7.2013, all'ordinanza interlocutoria di questo CGA n. 391/13, alla sentenza del CGA Reg. Sic. n. 191/11, pronunciata sul ricorso per ottemperanza n. 860/10 proposto dal Ferrara e, prima ancora, e soprattutto, alla sentenza, sempre di questo CGA, n. 404/01, con la quale è stato definito il giudizio di cognizione promosso dal dott. Ferrara con l'affermazione, in particolare, che ?resta da verificare se? l'ESA sia obbligata a dare esecuzione alle delibere n. 81/88 e n. 305/88, come sostiene l'appellante. Sebbene il riordino delle carriere comporti la necessità di rivedere le posizioni dei dirigenti e l'operazione debba essere compiuta ora per allora, l'Ente dovrà comunque attenersi ai principi sull'impiego pubblico, laddove questi abbiano natura imperativa ed applicabile in generale ai diversi comparti dell'amministrazione. Dovrà essere in specie rispettato il principio sulla eccezionalità degli inquadramenti in soprannumero; le scelte fatte oltre un decennio fa devono essere oggi rivisitate, al fine di contemperare le pretese dei dipendenti a criteri di proporzione, economia e ragionevolezza, i quali escludono la possibilità di creare un numero di dipendenti, per ciascun livello, eccedente le necessità della struttura, quali risultano formalizzate nella pianta organica. Sulla base di tali ben noti principi l'ESA resta obbligato a valutare la posizione del ricorrente; le conseguenti determinazioni comporteranno, tra l'altro, la quantificazione della indennità di anzianità (ove ne ricorrano i presupposti -v. ?infra?, p. 3 .), liquidata con le delibere impugnate con il secondo ricorso, e che restano anch'esse superate dalla decisione??.

    In seguito a una diffida del Ferrara, datata 15.6. 2011, rivolta all'ESA e diretta a conseguire la qualifica di dirigente superiore o di dirigente generale con decorrenza, giuridica ed economica, dal 24.2.1988 (e fino al 31.3.1990), e ad altre istanze dell'ex dipendente, il commissario ?ad acta?, designato in sub ?delega dall'Assessore competente, con il provvedimento in epigrafe specificato sub 1), consultati le DD. CA nn. 81/88, 305/88, 1082/92, 1649/92 e gli atti del fascicolo personale indicati nelle premesse del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT