Ordinanza nº 164 da Constitutional Court (Italy), 10 Giugno 2014

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione10 Giugno 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 164

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Sabino CASSESE Giudice

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), promossi dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione di Casoria, con ordinanza del 25 settembre 2013 e dal Tribunale ordinario di Tivoli con ordinanza del 24 giugno 2013, iscritte ai nn. 2 e 14 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5 e 9, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2014 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ordinanza del 25 settembre 2013 (r.o. n. 2 del 2014), il Tribunale ordinario di Napoli, sezione di Casoria, ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), attuativo della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), secondo cui «a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti»;

che il giudice a quo premette di essere investito dalla richiesta, presentata da un proprietario di due immobili, della dichiarazione di occupazione sine titulo dei medesimi «in conseguenza della nullità del contratto di locazione intercorso tra le parti per difetto di forma scritta e/o per la mancata registrazione dello stesso» nonché dalla richiesta, in subordine, della «risoluzione del contratto per inadempimento per l’autoriduzione del canone pattuito»;

che, in punto di rilevanza, il giudice rimettente osserva che «la riduzione del canone operata dal conduttore a partire dalla registrazione tardiva, avvenuta nella specie mediante denuncia unilaterale di contratto...

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