Ordinanza nº 164 da Constitutional Court (Italy), 10 Giugno 2014
Relatore | Paolo Grossi |
Data di Resoluzione | 10 Giugno 2014 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 164
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Sabino CASSESE Giudice
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), promossi dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione di Casoria, con ordinanza del 25 settembre 2013 e dal Tribunale ordinario di Tivoli con ordinanza del 24 giugno 2013, iscritte ai nn. 2 e 14 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5 e 9, prima serie speciale, dellanno 2014.
Visto latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2014 il Giudice relatore Paolo Grossi.
Ritenuto che, con ordinanza del 25 settembre 2013 (r.o. n. 2 del 2014), il Tribunale ordinario di Napoli, sezione di Casoria, ha sollevato, in riferimento allart. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellart. 3, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), attuativo della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dellarticolo 119 della Costituzione), secondo cui «a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre ladeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dellaumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti»;
che il giudice a quo premette di essere investito dalla richiesta, presentata da un proprietario di due immobili, della dichiarazione di occupazione sine titulo dei medesimi «in conseguenza della nullità del contratto di locazione intercorso tra le parti per difetto di forma scritta e/o per la mancata registrazione dello stesso» nonché dalla richiesta, in subordine, della «risoluzione del contratto per inadempimento per lautoriduzione del canone pattuito»;
che, in punto di rilevanza, il giudice rimettente osserva che «la riduzione del canone operata dal conduttore a partire dalla registrazione tardiva, avvenuta nella specie mediante denuncia unilaterale di contratto...
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