Sentenza nº 2870 da Council of State (Italy), 06 Giugno 2014

Data di Resoluzione06 Giugno 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Romeo, Presidente

Michele Corradino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 01229/2009, resa tra le parti, concernente adeguamento tariffario prestazioni sanitarie

sul ricorso numero di registro generale 6007 del 2009, proposto da:

Associazione Italiana Ospedalita' Privata (Aiop), rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Cacciavillani, con domicilio eletto presso Chiara Cacciavillani in Roma, via Tacito, n. 41;

Casa di Cura Privata Sm Maddalena, rappresentata e difesa dagli avv. Chiara Cacciavillani, Ivonne Cacciavillani, con domicilio eletto presso Ivonne Cacciavillani in Roma, via Tacito, n. 41;

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Ezio Zanon, Fabio Roversi Monaco, con domicilio eletto presso Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

Regione Emilia Romagna, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Russo Valentini, con domicilio eletto presso Rosaria Russo Valentini in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, n. 284;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Regione Emilia Romagna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Cacciavillani, Morello su delega di Roversi e Russo Valentini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. - La sede regionale del Veneto dell'Associazione italiana ospedalità privata (AIOP), ente esponenziale dei soggetti privati preaccreditati che erogano prestazioni sanitarie, e la Casa di cura privata S. M. Maddalena con sede a Rovigo, hanno impugnato l'accordo quadro sottoscritto dagli assessori alla sanità delle Regioni Veneto ed Emilia Romagna il 2 agosto 2007, avente ad oggetto la gestione della mobilità sanitaria per le prestazioni di ricovero ospedaliero e di disciplina ambulatoriale, nonché la deliberazione n. 2908 del 18 settembre 2007, con la quale la Giunta della Regione Veneto ha recepito l'accordo quadro; nonchè la nota del Dirigente regionale della stessa Regione recante precisazioni attuative. Con i provvedimenti impugnati la Regione Veneto si è impegnata con la Regione Emilia Romagna, sulla quale ricadono gli oneri economico finanziari, a porre dei limiti quantitativi di spesa, e a svolgere funzioni di programmazione e controllo sull'appropriatezza delle prestazioni che le strutture private aventi sede nel territorio della regione Veneto erogano, in regime di preaccreditamento con il servizio sanitario, in favore dei cittadini residenti nella Regione Emilia Romagna. Le ricorrenti lamentano che l'introduzione di un tetto economico non valicabile, nonché le regole particolari in tema di prestazioni e tariffe diverse da quelle previste per l'attività intraregionale comportano a loro danno un'illegittima diminuzione della remuneratività dell'attività svolta in favore dei cittadini residenti nella Regione Emilia Romagna e a danno di questi ultimi, che ciò viene fatto in mancanza del decreto ministeriale di definizione dei criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza, richiesto dalla normativa statale, .

  2. - La sentenza del TAR ha respinto il ricorso per i seguenti motivi:

    - pur non condividendo la tesi delle Amministrazioni resistenti per la quale non sussisterebbe dopo la entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione, il relativo potere in capo allo Stato, non si ritiene che la mancata adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 8 sexies, comma 8, del D.Lgs. n. 502/1992 risulti preclusiva della conclusione di specifiche intese tra le Regioni finalizzate a concordare le politiche tariffarie;

    - la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che le disposizioni dell'art. 8 quinquies, lett. d), del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ( che prevedono che siano indicate le modalità per la remunerazione di prestazioni eccedenti l'ammontare programmato) non impediscono l'apposizione di un tetto di spesa, perché il soggetto accreditato non è obbligato, a differenza del pubblico, a svolgere prestazioni oltre il tetto stabilito (cfr. Consiglio Stato, Sez. V, 30 aprile 2003, n. 2253; id. 31 gennaio 2003 n. 499);

    - le disposizioni volte a contrastare fenomeni di inappropriatezza non violano la norma dell'art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo cui ?è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio?. Nella fattispecie non sono state introdotte tariffe differenziate a seconda della residenza del paziente, ma previsti indicatori di appropriatezza delle cure erogate analoghi a quelli vigenti nella stessa Regione;

    - l'adozione delle Tariffa unica convenzionale relativamente alle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero non è incongruo, considerato che il tetto economico per la reciproca mobilità passiva è rappresentato dal dato consolidato dell'anno 2006, che è quello che ha registrato per le strutture private gli importi più favorevoli dell'ultimo triennio; inoltre sembra del tutto congruo riferirsi nei reciproci rapporti tra Regioni con regimi tariffari differenziati alle tariffe uniche convenzionali.

  3. ? Gli appellanti impugnano la sentenza, deducendo in primo luogo la illogicità della sentenza che, dopo avere ammesso la piena vigenza della norma che prevede la regolazione con decreto ministeriale della mobilità interregionale, poi attribuisce alla Regione il potere di regolare con accordi la materia anche in assenza della disciplina regolamentare statale e quindi di una cornice comune che fissi i principi irrinnunciabili e i criteri di coordinamento. Non può...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT