Ordinanza nº 158 da Constitutional Court (Italy), 04 Giugno 2014

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione04 Giugno 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 158

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso dal Tribunale ordinario di Lucera nel procedimento vertente tra Cipriano Nicola e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con ordinanza del 4 aprile 2012, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visti gli atti di costituzione di Cipriano Nicola e dell’INPS nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 15 aprile 2014 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi gli avvocati Vincenzo De Michele per Cipriano Nicola, Antonietta Coretti per l’INPS e l’avvocato dello Stato Filippo Bucalo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, relativo al ricalcolo dell’indennità di disoccupazione liquidata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Tribunale ordinario di Lucera ha sollevato − in riferimento agli artt. 3, 24, 38, primo e secondo comma, 97, 102 e 111 della Costituzione, ritenendo di interpretarlo alla luce dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 14 della predetta Convenzione − questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111;

che la norma impugnata − «Al fine di realizzare una maggiore economicità dell’azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» − prevede che «i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l’INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L’estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d’ufficio. Per le spese del processo si applica l’articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile»;

che il rimettente rappresenta che la controversia di cui è investito, avente ad oggetto la domanda di un operaio agricolo a tempo determinato che chiede il ricalcolo dell’indennità di disoccupazione liquidata dall’INPS, ha un valore quantificato in euro 443,12 e deve essere necessariamente definita con una pronuncia processuale di estinzione, e che la decisione della domanda, nel merito, dipende dall’accoglimento della prospettata questione di legittimità costituzionale;

che il giudice a quo sostiene che la norma impugnata violerebbe l’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’irragionevolezza dell’intervento del legislatore, in quanto se per le controversie che presuppongono un’attività processuale complessa l’estinzione ope legis e il riconoscimento della pretesa possono ritenersi coerenti con la dichiarata finalità deflattiva della legge, i medesimi effetti sarebbero del tutto illogici in caso di domanda manifestamente inammissibile, improponibile o infondata, laddove «l’impegno dell’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi per definire il giudizio non è maggiore o diverso da quello che richiede la norma in questione per dichiararne l’estinzione». La disposizione censurata concretizzerebbe, altresì, un’ingiustificata disparità di trattamento poiché l’indiscriminata estinzione di tutti i processi di valore non superiore a 500,00 euro comporterebbe l’effetto del pagamento della prestazione tanto nei confronti di chi si era legittimamente rivolto all’autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento di una giusta pretesa, quanto a favore di chi non ne aveva diritto. Sarebbe, infine, immotivata l’opzione legislativa avente un ambito di applicabilità circoscritto alle sole controversie in cui è parte l’INPS, restando estranei alla disciplina tutti gli altri enti previdenziali;

che, ad avviso del Tribunale ordinario di Lucera, la norma violerebbe lart. 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi della CEDU come interpretati dalla Corte di Strasburgo, ponendosi in contrasto con lart. 14 sul divieto di discriminazioni basati sullorigine sociale o sulla ricchezza dellindividuo, in quanto la maggioranza dei giudizi destinati allestinzione sono stati introdotti da...

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