Ordinanza nº 158 da Constitutional Court (Italy), 04 Giugno 2014
Relatore | Paolo Maria Napolitano |
Data di Resoluzione | 04 Giugno 2014 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 158
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 38, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso dal Tribunale ordinario di Lucera nel procedimento vertente tra Cipriano Nicola e lIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con ordinanza del 4 aprile 2012, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dellanno 2012.
Visti gli atti di costituzione di Cipriano Nicola e dellINPS nonché latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 15 aprile 2014 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi gli avvocati Vincenzo De Michele per Cipriano Nicola, Antonietta Coretti per lINPS e lavvocato dello Stato Filippo Bucalo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, relativo al ricalcolo dellindennità di disoccupazione liquidata dallIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Tribunale ordinario di Lucera ha sollevato − in riferimento agli artt. 3, 24, 38, primo e secondo comma, 97, 102 e 111 della Costituzione, ritenendo di interpretarlo alla luce dellart. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché allart. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 14 della predetta Convenzione − questione di legittimità costituzionale dellart. 38, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111;
che la norma impugnata − «Al fine di realizzare una maggiore economicità dellazione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» − prevede che «i processi in materia previdenziale nei quali sia parte lINPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. Lestinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche dufficio. Per le spese del processo si applica larticolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile»;
che il rimettente rappresenta che la controversia di cui è investito, avente ad oggetto la domanda di un operaio agricolo a tempo determinato che chiede il ricalcolo dellindennità di disoccupazione liquidata dallINPS, ha un valore quantificato in euro 443,12 e deve essere necessariamente definita con una pronuncia processuale di estinzione, e che la decisione della domanda, nel merito, dipende dallaccoglimento della prospettata questione di legittimità costituzionale;
che il giudice a quo sostiene che la norma impugnata violerebbe lart. 3 Cost. sotto il profilo dellirragionevolezza dellintervento del legislatore, in quanto se per le controversie che presuppongono unattività processuale complessa lestinzione ope legis e il riconoscimento della pretesa possono ritenersi coerenti con la dichiarata finalità deflattiva della legge, i medesimi effetti sarebbero del tutto illogici in caso di domanda manifestamente inammissibile, improponibile o infondata, laddove «limpegno dellautorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi per definire il giudizio non è maggiore o diverso da quello che richiede la norma in questione per dichiararne lestinzione». La disposizione censurata concretizzerebbe, altresì, uningiustificata disparità di trattamento poiché lindiscriminata estinzione di tutti i processi di valore non superiore a 500,00 euro comporterebbe leffetto del pagamento della prestazione tanto nei confronti di chi si era legittimamente rivolto allautorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento di una giusta pretesa, quanto a favore di chi non ne aveva diritto. Sarebbe, infine, immotivata lopzione legislativa avente un ambito di applicabilità circoscritto alle sole controversie in cui è parte lINPS, restando estranei alla disciplina tutti gli altri enti previdenziali;
che, ad avviso del Tribunale ordinario di Lucera, la norma violerebbe lart. 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi della CEDU come interpretati dalla Corte di Strasburgo, ponendosi in contrasto con lart. 14 sul divieto di discriminazioni basati sullorigine sociale o sulla ricchezza dellindividuo, in quanto la maggioranza dei giudizi destinati allestinzione sono stati introdotti da...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA