Sentenza nº 2836 da Council of State (Italy), 03 Giugno 2014

Data di Resoluzione03 Giugno 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Stefano Baccarini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

per la riforma:

- quanto al ricorso n. 10453 del 2011: della sentenza del T.A.R. della Basilicata, Sezione I n. 271/2011;

- quanto al ricorso n. 10455 del 2011: della sentenza del T.A.R. della Basilicata, Sezione I n. 269/2011;

- quanto al ricorso n. 10456 del 2011: della sentenza del T.A.R. della Basilicata, Sezione I n. 233/2011;

- quanto al ricorso n. 10457 del 2011: della sentenza del T.A.R. della Basilicata, Sezione I n. 272/2011;

- quanto al ricorso n. 10458 del 2011: della sentenza del T.A.R. della Basilicata, Sezione I n. 274/2011;

- quanto al ricorso n. 10459 del 2011: della sentenza del T.A.R. della Basilicata, Sezione I n. 212/2011;

- quanto al ricorso n. 10460 del 2011: della sentenza del T.A.R. della Basilicata, Sezione I n. 313/2011

sul ricorso numero di registro generale 10453 del 2011, proposto dalla società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Perchinunno, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2

Pasquale Malatesta, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero De Iacovo, con domicilio eletto presso Giovanna Cafaro in Roma, via Amico Da Venafro, 14

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Pasquale Malatesta, Vitantonio Santoro, Nicola Carella, Antonio Caivano e Giuseppe De Bonis;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2014 il Cons. Claudio Contessa e udito l'avvocato Andrea Manzi per delega dell'avvocato De Iacovo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

sul ricorso numero di registro generale 10455 del 2011, proposto dalla società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Perchinunno, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2

Vitantonio Santoro, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero De Iacovo, con domicilio eletto presso Giovanna Cafaro in Roma, via Amico Da Venafro, 14

sul ricorso numero di registro generale 10456 del 2011, proposto dalla società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Perchinunno, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2

Nicola Carella, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero De Iacovo, con domicilio eletto presso Giovanna Cafaro in Roma, via Amico Da Venafro, 14

sul ricorso numero di registro generale 10457 del 2011, proposto dalla società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Perchinunno, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2

Ugo Cersosimo

sul ricorso numero di registro generale 10458 del 2011, proposto dalla società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Perchinunno, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2

Antonio Caivano, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero De Iacovo, con domicilio eletto presso Giovanna Cafaro in Roma, via Amico Da Venafro, 14

sul ricorso numero di registro generale 10459 del 2011, proposto dalla società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Perchinunno, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2

Giuseppe Figliuolo

sul ricorso numero di registro generale 10460 del 2011, proposto dalla società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Perchinunno, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2

Giuseppe De Bonis, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero De Iacovo, con domicilio eletto presso Giovanna Cafaro in Roma, via Amico Da Venafro, 14

FATTO

La società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. (d'ora in poi: ?la società appellante? o: ?la F.A.L.?) riferisce che, con sette distinti ricorsi (recanti, rispettivamente, i numeri 134/99, 119/99, 236/99, 135/99, 173/99, 253/99 e 177/99) i signori Malatesta, Santoro, Carella, Cersosimo, Caivano, Figliuolo e De Bonis avevano adito il T.A.R. della Basilicata per sentir dichiarare il proprio diritto, in qualità di dipendenti o ex dipendenti della società appellata, ad ottenere: i) la rideterminazione dell'indennità di buonuscita a ciascuno di essi spettante; ii) il trattamento di fine rapporto; iii) la concessione di una giornata di permesso retribuito dal 1988 in poi, nonché iv) il pagamento della relativa retribuzione. Chiedevano altresì che il Giudice adito condannasse la società appellante al risarcimento del danno e alla corresponsione degli interessi sulle somme rivalutate, nonché al ricalcolo degli scatti già maturati in base agli incrementi dell'indennità di contingenza determinati in epoca successiva al 1° febbraio 1977 e, in definitiva, che accertasse il diritto di ciascuno di essi alla corresponsione delle somme complessivamente dovute.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con le sentenze in epigrafe, ha accolto i ricorsi in questione nella parte relativa alla richiesta di rideterminazione del T.F.R., con riferimento al periodo di gestione commissariale governativa - limitatamente al mancato riconoscimento delle somme erogate a titolo di lavoro straordinario -, mentre per il periodo anteriore al subentro della gestione commissariale, li ha accolti solo nella parte relativa al computo del T.F.R. delle indennità aventi i caratteri dell'obbligatorietà, continuità, determinatezza o determinabilità ai sensi dell'articolo 2120 con condanna della società appellante al ricalcolo in favore di ciascuno dei ricorrenti delle competenze economiche a ciascuno dovute.

Con le medesime sentenze il T.A.R. della Basilicata ha altresì condannato la F.A.L. al pagamento, in favore di ciascuno degli odierni appellati, della retribuzione corrispondente alla giornata di permesso retribuito non fruita a decorrere dal 19 ottobre 1989, oltre gli accessori di legge.

Le sentenze in questione sono state appellate dalla F.A.L. la quale ne ha chiesto la riforma articolando un unico, complesso motivo (?Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2120 cod. civ. in relazione al C.C.N.L. e all'accordo nazionale del 21 maggio 1981. Violazione dell'accordo nazionale del 27 febbraio 1979 in relazione al d.P.R. n. 792 del 1985?).

Con riferimento alla prima parte delle sentenze in epigrafe, di analogo contenuto (ricalcolo del T.F.R. in relazione al mancato riconoscimento delle somme erogate a titolo di lavoro straordinario e in relazione alle indennità aventi i caratteri dell'obbligatorietà, continuità, determinatezza o determinabilità ai sensi dell'articolo 2120), la società appellante lamenta che esse siano erronee sia per quanto concerne il ricalcolo relativo al periodo...

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