Sentenza nº 297 da C.G.A.R. Sicilia, 29 Maggio 2014

Data di Resoluzione29 Maggio 2014
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Antonino Anastasi, Presidente FF

Ermanno de Francisco, Consigliere, Estensore

Silvia La Guardia, Consigliere

Alessandro Corbino, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZIONE II n. 00671/2013, resa tra le parti, concernente Approvazione progetto per la realizzazione di un allevamento di bovini. Parziale modifica autorizzazione a concedere mutuo. Approvazione in variante al progetto consistente in una redistribuzione della spesa nella modifica dell'ubicazione dell'impianto e nell'acquisto di un fondo rustico per la realizzazione di un impianto d'ingrasso bovini;

sul ricorso numero di registro generale 569 del 2013, proposto da:

Cooperativa "L.P.B. Lavoro, Produzione e Benessere", rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso Girolamo Rubino in Palermo, via Oberdan 5;

Istituto Regionale Per il Credito Alla Cooperazione (Ircac), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Pensabene Lionti, con domicilio eletto presso Salvatore Pensabene Lionti in Palermo, via G. Giusti, 45;

Assessorato Regionale delle Attivita' Produttivde, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, con domicilio eletto presso Avvocatura Dello Stato in Palermo, via De Gasperi, N. 81;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto Regionale Per il Credito Alla Cooperazione (Ircac) e di Assessorato Regionale delle Attività Produttive;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 il Cons. Ermanno de Francisco e uditi per le parti gli avvocati G. Rubino, S. Pensabene Lionti e l'avv. di Stato Ciani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Viene in decisione l'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso proposto dall'Istituto Regionale per il Credito Alla Cooperazione (IRCAC), odierno appellato, per l'annullamento del decreto emanato dall'Assessorato intimato, Dirigente del Servizio I ? Promozione dello Sviluppo Industriale ? Dipartimento Regionale delle Attività Produttive 23.1.2012, n. 173/1.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

  1. ? Premette l'odierna appellante che con decreto dell'allora competente Assessore alla Presidenza 10.11.1990, n. 7418/VIII, le era stato attribuito un contributo in denaro (di £ 1.343.270.201) per la realizzazione di un impianto per l'allevamento di bovini nel Comune di Mezzojuso; dell'importo di detto contributo ? di entità pari al totale della spesa ritenuta ammissibile ? il 66% era concesso in conto capitale, e la residua frazione a titolo di mutuo quindicinale a tasso agevolato.

    Detto decreto veniva quindi modificato con successivo decreto 4.4.1991, n. 2105/VIII dello stesso Assessorato che (in ragione, è dato evincere, di una compressione della spesa ritenuta ammissibile) riduceva il contributo in conto capitale a £ 886.558.333 e il mutuo agevolato quindicinale a £ 456.711.868.

    Essendosi ritenuta congrua altresì l'ulteriore spesa di £ 80.000.000 per il pagamento del prezzo per l'acquisto dell'area ove installare il progetto in discorso, veniva a tal fine autorizzato anche un ulteriore mutuo agevolato trentennale di pari importo.

    Dalla stessa narrativa in fatto si apprende che negli anni dal 1990 al 2011 la cooperativa aveva fruito di vari differimenti dei termini di presentazione degli atti di collaudo, e che la medesima parte aveva poi presentato un'istanza di variante progettuale consistente ?nella redistribuzione della spesa, nel cambio ubicazionale e nell'acquisto di un fondo rustico?.

    Alla vigilia dell'emanazione dell'atto della cui impugnazione qui trattasi, l'Assessorato alle attività produttive prorogava fino allo spirare dell'anno 2012 il termine per la rendicontazione finale dei lavori ammessi ai pregressi finanziamenti.

    Infine, con il provvedimento qui impugnato, è stata approvata la prefata variante redistributiva della spesa, per un importo di ? 1.145.581,95; sono stati confermati i finanziamenti di cui si è detto, per i prefati importi (ma rendendosi ventennale il mutuo agevolato che in origine sarebbe stato quindicinale); e altresì ? nel mentre si poneva a totale carico della cooperativa un importo di ? 452.840,78 di quelli risultanti dalla variante progettuale ? si autorizzava...

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