Ordinanza nº 146 da Constitutional Court (Italy), 28 Maggio 2014

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione28 Maggio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 146

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79 (Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica sull’attività della Regione), promosso dal Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra F.G. ed altro e la Presidenza della Regione siciliana ed altro con ordinanza del 27 maggio 2013, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visti l’atto di costituzione di F.G. ed altro, nonché l’atto di intervento dell’Associazione Siciliana della Stampa ed altra;

udito nell’udienza pubblica dell’8 aprile 2014 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi gli avvocati Salvatore V. Greco per l’Associazione siciliana della Stampa ed altra e Gaetano Armao per F.G. ed altro.

Ritenuto che con ordinanza emessa in data 27 maggio 2013 e iscritta al n. 264 del registro ordinanze 2013, il Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79 (Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica sull’attività della Regione), in riferimento agli artt. 3 e 97, terzo comma, della Costituzione;

che il rimettente premette di essere stato investito di due ricorsi – successivamente riuniti – con cui F.G. e A.G. deducevano di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze e quali componenti dell’Ufficio stampa e documentazione costituito presso la Presidenza della Regione siciliana, con qualifica di redattore capo, a far data, l’uno dal 1° dicembre 1992, l’altro dal 1° giugno 1991 e che, rispettivamente in data 11 dicembre 2012 e 6 dicembre 2012, avevano ricevuto la nota del Presidente della Regione con cui veniva comunicata la cessazione da componente di detto ufficio con efficacia retroattiva fin dal 10 novembre 2012;

che i ricorrenti nel giudizio a quo, ritenuto che tale atto fosse un vero e proprio licenziamento, chiedevano al Tribunale che ne fosse dichiarata la nullità o comunque l’illegittimità «con le conseguenti statuizioni, in via gradatamente subordinata, previste dall’art. 18 st. lav., come modificato dalla legge n. 92/2012, ovvero nella sua formulazione precedente»;

che nel giudizio a quo si sono costituiti la Presidenza della Regione siciliana e l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica i quali hanno chiesto il rigetto dei ricorsi opponendo che il rapporto in essere tra le parti avrebbe natura di incarico fiduciario e non già di rapporto di lavoro subordinato;

che il rimettente ritiene che la soluzione della controversia al suo esame presupponga necessariamente l’individuazione della natura giuridica del rapporto intercorso tra le parti;

che, a tale riguardo, il Tribunale, dopo aver richiamato la normativa regionale in vigore al momento della nomina dei ricorrenti, ritiene applicabile ratione temporis l’art. 11, comma 3, della legge reg. n. 79 del 1976 il quale – a suo avviso – prevedrebbe l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra il giornalista nominato come addetto all’Ufficio stampa e la Regione siciliana;

che a tale conclusione il giudice a quo perviene in considerazione sia della circostanza che i posti in pianta organica presso detto ufficio sarebbero stati istituiti con...

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